ARAN: possibilità di effettuare una giornata “mista” tra lavoro agile e lavoro in presenza

Con l’orientamento applicativo CFL240, l’ARAN fornisce indicazioni in merito alla possibilità di effettuare una giornata “mista” tra lavoro agile e lavoro in presenza. L’Agenzia ricorda che la disciplina contrattuale contenuta nel CCNL Funzioni Locali è la medesima di quella contenuta nel CCNL della Funzioni Centrali, non si possono che confermare i contenuti del parere già espresso in relazione alle Funzioni Centrali (CFC118) ai sensi del quale:

“La possibilità di effettuare una giornata “mista” tra lavoro agile e lavoro in presenza è prevista dal vigente contratto solo in due ipotesi ben delineate ed aventi carattere eccezionale.

In primo luogo, l’Amministrazione può richiamare in ufficio il lavoratore che sta prestando la propria attività in modalità agile nel caso di “problematiche di natura tecnica e/o informatica” o “di cattivo funzionamento dei sistemi informatici”, a causa delle quali l’attività lavorativa a distanza viene concretamente impedita o sensibilmente rallentata (art. 66, comma 4 del CCNL 16.11.22).

Oppure, in secondo luogo, l’Amministrazione può richiamare il dipendente nell’ipotesi di “sopravvenute esigenze di servizio” (comma 5 del medesimo articolo 66). In questo caso deve essere data comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio.

Pertanto, come si evince dalla lettura dei commi citati, si tratta di ipotesi residuali e straordinarie e che non ammettono un’estensione analogica in altri casi non disciplinati. Ulteriori e diverse ipotesi di attività “mista” di tipo volontario e programmabile a priori dalle parti non sono quindi conformi alla normativa legislativa e contrattuale vigente.”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: Procedimenti penali per dipendenti comandati. Va data comunicazione tempestiva all’ente di servizio

L’ANAC, con Atto del Presidente del 21 novembre 2023, in un parere richiesto da un Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (Rpct) di una regione autonoma, ha evidenziato che costituisce una best practice improntata alla leale collaborazione fra gli enti la comunicazione tempestiva sull’avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte riconducibili a reati contro la Pubblica Amministrazione nei confronti di dipendenti incardinati nei ruoli di un ente ma in servizio presso altri enti.

L’amministrazione d’origine che riceve la comunicazione dell’avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti di dipendenti in assegnazione temporanea o in aspettativa non è né in condizione di poter valutare l’eventuale pregiudizio né di poter materialmente rimuovere il soggetto interessato dall’incarico o dall’ufficio. Tuttavia, è opportuno che si attivi affinché l’amministrazione presso la quale il dipendente presta temporaneamente la propria prestazione lavorativa possa apprendere la notizia e adottare le iniziative che ritenga più opportune.

L’informazione è necessaria se i fatti per cui si procede costituiscono presupposto per l’applicazione della rotazione straordinaria. Sarà sufficiente, in tale ipotesi, una comunicazione “asettica” in modo che l’ente destinatario possa verificarne la pregiudizialità, disponendo se necessario la rotazione o adottando misure alternative idonee ad arginare i rischi rilevati.

Anac ricorda che l’onere informativo in ordine all’avvio di procedimenti penali o disciplinari a proprio carico è in capo al singolo dipendente. La tempestività di tale comunicazione costituisce un elemento essenziale, consentendo all’amministrazione di attivarsi in tempo utile a salvaguardare la propria immagine all’esterno. Pertanto, in caso di mancata o tardiva informazione il Codice di comportamento dell’amministrazione deve prevedere adeguate conseguenze per l’interessato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Garante Privacy: Sanzioni a due Comuni per uso illecito delle registrazioni di un colloquio

Il Garante privacy ha sanzionato due Comuni per uso illecito delle registrazioni audio-video di un colloquio intercorso presso un Comando di Polizia Locale.

L’Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di un dipendente di un Comune, all’epoca Vice Commissario di Polizia Locale che si era recato presso gli uffici del Comando di Polizia Locale di un altro Comune e lì aveva avuto un colloquio con un agente su questioni lavorative e condizioni di lavoro.

La Comandante della polizia locale del Comune presso cui lavorava il reclamante aveva chiesto ed ottenuto dall’altro Comune le registrazioni audio-video di tale colloquio, riprese dalla telecamera posta all’interno del Comando, facendo riferimento ad una non meglio precisata indagine di polizia giudiziaria.

Le registrazioni erano state usate per infliggere una sanzione al Vice Commissario che si era poi dimesso. In seguito, il dipendente era deceduto ma il Garante, considerata la gravità dell’accaduto, ha proseguito l’istruttoria d’ufficio. L’Autorità ha ribadito che il datore di lavoro può trattare i dati personali dei dipendenti solo se ciò è necessario per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti derivanti dalla disciplina di settore.

Il Garante ha quindi ritenuto illeciti la trasmissione e l’uso delle registrazioni utilizzate per infliggere la sanzione disciplinare, perché privi di una idonea base giuridica. In particolare, l’Autorità ha rilevato la sproporzione dell’acquisizione dell’audio tramite dispositivi di videosorveglianza, con il rischio di “carpire” informazioni sulle opinioni, relazioni o vicende private dei lavoratori o su fatti comunque non rilevanti nell’ambito del rapporto di lavoro.

Diverse le violazioni contestate, tra cui il mancato rispetto della disciplina di settore in materia di controlli a distanza dei lavoratori, la raccolta di dati non attinenti all’attività lavorativa, la mancanza di trasparenza nei confronti degli interessati, l’illecita comunicazione dei dati personali del reclamante da un Comune all’altro, la mancata valutazione di impatto in relazione al sistema di videosorveglianza, la violazione del principio di limitazione della conservazione dei dati. Entrambi i Comuni sono stati sanzionati tenendo conto della gravità degli illeciti, ma anche delle loro modeste dimensioni.

Il Comune che ha raccolto i dati mediante il sistema di videosorveglianza e poi ha trasmesso la registrazione audio video è stato sanzionato per 50.000 euro e a quello che l’ha richiesta e l’ha utilizzata per fini disciplinari è stata applicata una multa di 20.000 euro.

 

La redazione PERK SOLUTION