Sottoscritta l’ipotesi del CCNL dell’area Funzioni Locali triennio 2019-2021

Il giorno 11 dicembre 2023, Aran e sindacati rappresentativi hanno sottoscritto l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 per i circa 13.640 Dirigenti, Dirigenti amministrativi tecnici e professionali e Segretari Comunali e Provinciali dell’Area dirigenziale delle Funzioni Locali.

La firma del contratto giunge al termine di una complessa trattativa che ha visto impegnate le parti per un prolungato arco temporale. Il nuovo testo contrattuale regola alcuni istituti normativi ed economici di parte comune applicabili a tutto il personale destinatario del presente CCNL tra cui la nuova disciplina prevista in materia di Lavoro Agile e di mentoring. Molti degli interventi previsti nel CCNL adeguano le norme contrattuali a corrispondenti interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni. In particolare, è stata riformulata, in modo completo e organico, la parte che riguarda le relazioni sindacali, ponendo particolare attenzione sulla tematica dell’informazione, sia preventiva sia consuntiva, nonché sulle materie di confronto.

Miglioramenti significativi sono contenuti nella riscrittura del periodo di prova e nell’ampliamento di alcune tutele, ad esempio quelle concernenti le gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, le misure in favore delle donne vittime di violenza, le diverse tipologie di assenze. Tra le disposizioni comuni riguardanti gli istituti economici applicabili a tutto il personale dell’Area, è stata ridefinita la materia del patrocinio legale e quella delle coperture assicurative, nonché le norme concernenti alcuni adattamenti utili per la corretta applicazione della norma sul welfare integrativo. Sono stati, inoltre, riscritti i principi generali nonché la pianificazione strategica degli interventi della formazione.

È stata data una particolare enfasi ai meccanismi di differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato. Nelle specifiche sezioni dedicate, rispettivamente alla Dirigenza degli Enti Locali, ai Dirigenti amministrativi tecnici e professionali e ai Segretari comunali e provinciali, sono stati inseriti puntuali interventi sulle relazioni sindacali e sul trattamento economico. Per i Dirigenti degli Enti Locali è stato previsto un nuovo istituto che regola il trattamento economico riconoscibile al personale utilizzato in convenzione tra più enti.

Per i Dirigenti amministrativi tecnici e professionali, oltre ai previsti incrementi delle diverse voci del trattamento economico, è stata attualizzata la disciplina della pronta disponibilità. Gli interventi di sicuro aggiornamento, rispetto alla previgente disciplina contrattuale, riguardano le norme applicabili ai Segretari Comunali e Provinciali. Nel nuovo impianto delle relazioni sindacali non è più prevista la contrattazione collettiva integrativa di livello nazionale e, a seguito della scelta operata dalle parti, gli istituti già regolati dai contratti collettivi integrativi nazionali sono stati disciplinati nell’Ipotesi di CCNL.

Con una puntuale riscrittura della disciplina sulla retribuzione di posizione spettante ai Segretari, è stato modificato il meccanismo per il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione, attraverso la previsione di valori minimi e massimi riconoscibili in base alle classi demografiche degli enti e a criteri di graduazione espressamente individuati nel testo contrattuale. Specifiche clausole sono inoltre previste per i Segretari di Comuni aderenti ad una Unione e per i Segretari operanti nei Comuni capoluogo. E’ stata, inoltre, disciplinata l’Indennità di reggenza e supplenza prima regolata dal Contratto Collettivo integrativo nazionale ed inserita, anche per i Segretari, la norma contrattuale sugli incarichi ad interim.

A livello economico, si prevede un incremento medio di 256 euro per 13 mensilità, pari al 3,78%, a cui si può aggiungere un ulteriore 0,22% del monte salari per incrementare la retribuzione di risultato. Gli arretrati medi ammontano invece a circa 11.200 euro.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Erogazione incentivi funzioni tecniche anche in caso di affidamento diretto

L’ANAC si è espressa favorevolmente in esito ad una richiesta di parere circa la possibilità ex art. 45 del D.Lgs.
36/2023 – Codice dei contratti pubblici, di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche al personale dell’ente
nel caso in cui il contratto pubblico sia concluso a seguito dell’affidamento diretto.

Con l’art. 45 del Codice, al fine di superare le incertezze interpretative che hanno caratterizzato il previgente assetto normativo di settore, il legislatore ha voluto chiarire che ora l’istituto dell’incentivo alle funzioni tecniche trova applicazione per tutte le procedure di affidamento incluso quindi l’affidamento diretto. Possibilità quest’ultima che la precedente disciplina di settore di cui al D.lgs. 50/20167 aveva escluso sulla base del tenore letterale dell’art. 113 riferito all’importo dei lavori, servizi e forniture “posti a base di gara”.

Pertanto la base alla lettera della norma e la ratio della stessa, come esplicitata nella stessa Relazione illustrativa al D.lgs 36/2023, ritengono possibile riconoscere il compenso incentivante al personale dell’ente anche nel caso di affidamento diretto del contratto di appalto, sottolineando che ai sensi dell’art. 45, comma 2, del D.lgs 36/2023, l’incentivo è strettamente correlato alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti come specificato nell’allegato I.10.

Con lo stesso parere l’Autorità evidenzia quanto previsto dall’art. 228 del Codice dei contratti pubblici in base al quale “dall’attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Tale neutralità deve essere valutata con riferimento al bilancio complessivo dell’ente, che, anche a seguito dell’applicazione della norma, deve restare in equilibrio. In altre parole, anche le nuove spese per
interventi riconosciuti meritevoli dal legislatore sono possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono e cioè se non viene alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell’ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il personale autorizzato a lavorare in modalità da remoto può beneficiare dell’indennità di condizioni lavoro

Con l’orientamento applicativo CFL239, l’ARAN fornisce chiarimenti in merito alla possibilità del personale autorizzato a lavorare in modalità da remoto, di beneficiare, nelle giornate in cui lavora a distanza, dell’indennità di condizioni lavoro di cui all’art. 84 bis del CCNL 16.11.2022.

Come espressamente indicato all’art. 68 comma 3 del CCNL 16.11.2022 “Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.”

In virtù del suddetto comma, l’Agenzia che il lavoratore che presta la propria prestazione in modalità a distanza, da remoto, possa beneficiare dell’indennità in oggetto alla condizione che, anche nella modalità prestazionale da remoto, sussistano i presupposti giustificativi dell’indennità in esame (disagio, rischio o maneggio valori) così come delineati dalla disciplina contrattuale, contenuta all’art. 70 bis del CCNL 21.05.2018, il cui valore massimo è stato rideterminato all’art. 84 bis del CCNL 16.11.2022, nel rispetto dei criteri di attribuzione e degli importi stabiliti in sede di contrattazione integrativa come disposto dall’art. 7, comma 4 lett. d) del CCNL 16.11.2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Non è dovuto il versamento dell’IMU per gli immobili occupati abusivamente

Con comunicato stampa n. 81 del 12 dicembre 2023, il Ministero dell’economia e delle finanze, nel ricordare che entro il 18 dicembre i contribuenti dovranno pagare il saldo IMU, fa presente che l’imposta non va versata per gli immobili abusivamente occupati, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 614, secondo comma, e 633 c.p., o per i quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

L’esenzione spetta anche se non è stato ancora adottato il decreto di attuazione, che riguarda solo il modello dichiarativo. I contribuenti che fruiscono dell’esenzione dovranno poi presentare la dichiarazione IMU, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION