Ristoro IMU immobili di soggetti non residenti: riparto anno 2023

La Direzione Centrale della Finanza Locale ha pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6 ottobre 2023 del Fondo, di 12 milioni di euro annui, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell’IMU per unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia da soggetti, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia» previsto dall’articolo 1, commi 48 e 49, della legge 30 dicembre 2020, n.178, registrato alla Corte dei Conti il 26 ottobre 2023 al n. 3690.

Le risorse sono destinate a ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’applicazione – a partire dall’ anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia:

  • dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella misura della metà;
  • della tassa sui rifiuti avente natura di tributo o della tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in misura ridotta di due terzi, sono interamente ripartite secondo gli importi di cui all’allegato A, sulla base dei criteri specificati nell’allegato B “Nota metodologica” al decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze, del 24 giugno 2021.

 

La redazione PERK SOLUTION

Quota FSC destinata al finanziamento dei servizi sociali: gli importi a favore dei Comuni della Sicilia e Sardegna

Il Ministero dell’interno comunica che nel prospetto “Calcolo del fondo di solidarietà comunale e dati utili per la predisposizione del bilancio 2024” sono stati pubblicati nella riga E1 gli importi delle risorse assegnate ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna nell’anno 2024 per il raggiungimento degli obiettivi di servizio per lo sviluppo dei servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies, terzo periodo, della legge n.232 del 2016.

Gli importi pubblicati sono contenuti negli allegati alla Nota metodologica recante la “Ripartizione delle risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di servizio per i servizi sociali per i Comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna – Anno 2024” approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 17 novembre 2023.

L’ammontare complessivo delle risorse assegnate è pari a 60 milioni di euro, di cui 45.774.000 euro a favore dei comuni della Regione siciliana e 14.226.000 euro a favore dei comuni della regione Sardegna.

 

La redazione PERK SOLUTION

Comuni sciolti per mafia: pagamento contributo per il funzionamento della Commissione straordinaria

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa che con decreto dirigenziale del 1° dicembre 2023, è stato disposto a favore dei comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, che hanno trasmesso l’apposita certificazione, il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della Commissione straordinaria di cui all’articolo 144 del TUOEL. Il rimborso in esame ha riguardato il saldo per l’anno 2022 e/o l’acconto per l’anno 2023. Gli importi rimborsati devono essere destinati dagli enti locali a spese di investimento

Entro il prossimo 15 aprile 2024 tutti gli enti la cui gestione commissariale sarà ancora in corso, dovranno produrre sia una certificazione (allegato mod. A) nella quale dovranno essere riepilogate le spese che si prevede di sostenere nell’intero anno 2024, che una certificazione a consuntivo (allegato mod. B) delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2023.

Sono tenuti, altresì, a presentare una certificazione di rendiconto delle spese sostenute (allegato mod. B) gli enti in cui la gestione commissariale è terminata durante l’anno 2023 o nel corso degli anni precedenti, che risultano, ad oggi, ancora inadempienti. Tali enti sono tenuti a trasmettere, oltre la certificazione di che trattasi, copia del verbale di proclamazione del sindaco neoeletto. La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporta l’obbligo di restituzione delle somme già introitate. La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it.

Allegati:

Modello A 2024
Modello B 2023
Modello B 2022
Modello B 2021
Modello B 2020
Modello B 2019

 

La redazione PERK SOLUTION

Limite trattamento accessorio al personale: rientrano anche i tempi determinati

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite dell’apposito fondo per la contrattazione decentrata integrativa, deve essere preso in considerazione non solo il personale dirigenziale a tempo indeterminato, ma anche quello a tempo determinato e, in particolare, il personale dirigenziale assunto ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sia nell’anno base che in quello di applicazione del limite. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2023/QMIG.

Sul punto, la Ragioneria generale dello Stato ha ritenuto che, ai fini dell’adeguamento del fondo per il trattamento accessorio, debba essere preso in considerazione unicamente il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo, diversamente dai conteggi suggeriti per la valorizzazione del valore medio pro capite dell’anno 2018 il personale assunto a tempo determinato.

Per la Sezione, entrambe le categorie di personale concorrono alla ripartizione dei fondi per la contrattazione integrativa previsti dal contratto collettivo nazionale di riferimento (articoli 1, 61 e 79 del CNNL Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022; articoli 1, 43 e 57 del CCNL Area dirigenti Funzioni locali del 17 dicembre 2020) e che partecipano dei detti emolumenti accessori. In considerazione della sostanziale omogeneità dei trattamenti risulterebbe paradossale che una determinata categoria di personale rientrasse tra i soggetti che partecipano agli impieghi del fondo per il trattamento accessorio ma non tra quelli che possono incrementarlo.

Considerare solo il personale a tempo indeterminato produrrebbe l’effetto distorsivo di disincentivare il ricorso a quello a tempo determinato. Si tratterebbe di una tendenza opposta rispetto a quella attualmente compulsata dal legislatore per sopperire a carenze di personale, specialmente di profilo tecnico, rappresentata dalla volontà di garantire comunque l’invarianza del valore medio pro capite del trattamento accessorio, a fronte di un ampliamento della possibilità di procedere ad assunzioni per gli enti locali. Inoltre, detta interpretazione comunque non dovrebbe pregiudicare la sostenibilità finanziaria delle relative spese, in quanto la possibilità di effettuare assunzioni è riservata ai soli comuni “virtuosi”.

I rapporti a tempo determinato incardinati nell’ente locale sono soggetti a limiti di legge e la loro influenza nella determinazione del fondo può comportare variazione in aumento del trattamento accessorio complessivo, ma anche in diminuzione, in ragione del progressivo ed eventuale riassorbimento del personale a tempo determinato, conseguente alla cessazione dei rapporti, preservando comunque l’invarianza del valore medio pro capite.

 

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