Esenzione IMU alloggi IACP

L’esenzione dall’IMU si applica agli immobili di enti pubblici o privati che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e svolgano negli stessi esclusivamente attività di assistenza o altre attività a queste equiparate dal legislatore ex art. 7, co. 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992. È questo il principio ribadito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania con la sentenza n. 5782 del 20/10/2023, respingendo l’appello dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta. Nel caso specifico, i giudici campani non hanno riconosciuto il diritto all’esenzione all’IACP per gli alloggi da quest’ultimo concessi in locazione, in considerazione del carattere economico dell’attività da loro svolta,  differente dalla funzione assistenziale degli alloggi sociali.

Peraltro tale principio è già sancito da costante giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 8964/2022; Cass., n. 34601/2019) la quale ha chiarito che l’esenzione opererebbe per i beni di proprietà dell’IACP in caso di utilizzo per scopi sociali ovvero per attività senza scopo di lucro; occorre, ai fini dell’integrazione dell’esenzione, un requisito oggettivo, – rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, – ed un requisito soggettivo, – costituito, a sua volta, dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Tali, certamente, non possono ritenersi le locazioni concesse a terzi dietro corrispettivo e, infatti, i canoni locativi, seppur corrisposti in misura inferiore a quelli di mercato, sono volti a remunerare il capitale investito e, ad ogni modo, «non escludono il carattere economico dell’attività svolta, non essendovi equivalenza tra il concetto di corrispettivo tenue o modesto e quello di corrispettivo simbolico, il quale esclude completamente il rapporto sinallagmatico, sussistente invece nel primo caso» (v. Cass., 14 maggio 2020, n. 8964; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34601; v., altresì, Cass., 4 dicembre 2003, n. 18549).

Dal momento, quindi, che le finalità di carattere sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato in quanto parametrato alla situazione economica dell’assegnatario, sia un’attività di carattere economico ai sensi di legge, correttamente l’IACP è stato ritenuto soggetto passibile di tributo.

L’alloggio sociale, difatti, per sua natura ha quale unico scopo la funzione di interesse generale nella salvaguardia della coesione sociale di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.

Una funzione quella degli alloggi IACP che può, ma non deve, coincidere totalmente con quella svolta dagli alloggi sociali; pertanto, non si potranno ritenere assimilabili né esenti dal pagamento del tributo.

La redazione PERK SOLUTION

Appalti, circolare MIT su procedure aperte/ristrette anche per il sotto-soglia

È stata pubblicata in G.U. n. 274 del 23-11-2023 la Circolare n. 298 del 20 novembre 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti recante chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie anche per gli appalti sotto-soglia, di cui all’art. 50 del Dlgs 36/2023.

L’art. 50 prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento sotto-soglia, anche senza consultazione di operatori economici e assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze, nei seguenti casi:

  • affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
  • affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;

In alternativa, le stazioni appaltanti procedono con procedura negoziata senza bando:

  • previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
  • previa consultazione di almeno dieci operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro;
  • previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro.

Al contempo, viene fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.

La Circolare del Ministro ribadisce il richiamo ai principi indicati nel nuovo codice, dando rilievo, in particolare, al principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e della fiducia.

Pertanto, il provvedimento prevede che per gli affidamenti sotto-soglia ex art. 50 del codice, è possibile scegliere, per le amministrazioni aggiudicatrici – nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea – tra l’applicazione di procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/ UE.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riunione della Conferenza Stato-città in materia di finanza locale, ANPR e attività commerciali

Nella seduta ordinaria della Conferenza Stato-città del 23 novembre 2023, ANCI e UPI hanno espresso intesa sullo Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante aggiornamento – a seguito dei dati contabili definitivi relativi al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021, secondo gli importi indicati pro quota e per ciascuno degli anni dal 2022 al 2042 – del riparto del contributo di cui all’articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, effettuato con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 6 aprile 2022.
Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 6 aprile 2022 era stato ripartito fra i quattro comuni di Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria il contributo riconosciuto ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700. Il riparto è stato effettuato in proporzione all’onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario.

Verificato che i dati contabili definitivi si discostano, in parte, da quelli attestati, è stata rilevata la necessità di procedere all’aggiornamento del riparto. Il provvedimento in esame prevede che le regolazioni contabili siano effettuate a partire dal 2027, tenendo conto del ciclo della programmazione finanziaria, confermando pertanto le assegnazioni del riparto avvenuto con il citato decreto del 6 aprile 2022 fino al 2026, e operando le regolazioni a partire dal 2027, come specificato nella nota metodologica allegata al provvedimento.

L’intesa è stata espressa anche sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto, per l’anno 2023, dell’incremento, disposto dall’articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 – al netto dei conguagli 2022 – a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, amministratori e presidenti di consiglio comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, previste dai commi 583, 584 e 585 del medesimo articolo 1.

Successivamente, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica, recante l’aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), al fine di consentire a Poste Italiane S.p.A., nell’ambito del Progetto “Polis”, di rilasciare i certificati ANPR tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati PDND.
Con il provvedimento in esame viene definito l’aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), al fine di consentire a Poste Italiane S.p.A., di rilasciare i certificati ANPR, tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), mediante gli “sportelli Uffici postali Polis” nei comuni con popolazione inferiore a 15 000 abitanti. L’erogazione del servizio avviene per il tramite di una piattaforma di Poste Italiane che offre agli operatori di sportello le funzionalità per richiedere, stampare e consegnare al cittadino i certificati anagrafici riguardanti il richiedente e i componenti della propria famiglia anagrafica. L’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR per consentire agli sportelli postali di rilasciare certificati ANPR sono finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Inoltre, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale si si provvede al riparto parziale di 13 milioni di euro, per l’anno 2022, del Fondo destinato alla concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti esercenti attività nei settori dell’artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico, che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, in favore dei 30 comuni – con popolazione fino a 20.000 abitanti – che hanno validamente certificato, tramite la prevista procedura informatica, la concessione, nel medesimo anno, di agevolazioni per la promozione dell’economia locale ai soggetti esercenti le suddette attività.

Il riparto viene effettuato assegnando a ciascun comune un contributo pari alle agevolazioni certificate per l’anno 2022, per un importo complessivo di euro 70.679,75.

 

La redazione PERK SOLUTION

Dal Mit investimento di 95 milioni per progetti di recupero beni storici e artistici

Uno stanziamento di 95 milioni, già disponibili nel triennio 2023/2025, per il finanziamento di progetti per interventi a tutela del patrimonio culturale e storico in tutta Italia.

Le risorse che andranno a comuni e ad enti ecclesiastici sono state previste con la legge 23 dicembre 2014, n.190, rifinanziata con la legge di bilancio 2022, ma gli interventi erano bloccati da tempo.

Solo a giugno 2023 con l’emanazione delle Linee guida per la programmazione degli interventi è stato possibile procedere al bando e permettere così di candidare i propri progetti.

 

La redazione PERK SOLUTION