Rinnovo dell’organo di revisione economico-finanziario

L’Amministrazione comunale non può in alcun modo rieleggere il proprio organo di revisione in scadenza, ma deve procedere al rinnovo dello stesso chiedendo alla Prefettura l’estrazione dall’Elenco dei revisori degli enti locali. È questa, in sintesi, la risposta fornita dal Ministero dell’interno alla richiesta di un Sindaco circa la possibilità del rinnovo dell’incarico del revisore in carica, senza richiedere alla competente Prefettura un nuovo sorteggio dall’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali.

Il ministero ricorda che l’articolo 16, comma 25, del decreto legge 138 del 2011, ha previsto che, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un apposito elenco. Risulta evidente che, essendo la scelta dei revisori da nominare demandata all’estrazione casuale dall’apposito Elenco, non possa più procedersi alla nomina dei medesimi revisori in scadenza, che si concretizzerebbe nella scelta dei nominativi da nominare, in palese contrasto, quindi, con le nuove modalità di scelta previste dal citato articolo 16.

Il DL 142/2019 (legge 157/2019), all’art.57-ter lettera b), ha modificato l’art.16 comma 25 del DL 138/2011, con l’aggiunta del comma 25 bis, introducendo una deroga per gli organi di revisione in composizione collegiale, consentendo ai consigli comunali di scegliere il componente con funzioni di Presidente senza estrazione casuale, ma tra i soggetti inseriti in una specifica fascia. Nulla, invece, è stato innovato relativamente agli organi di revisione monocratici.

Quanto previsto dall’articolo 235, comma 1, del TUEL “i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale”, debba intendersi riferito, in vigenza delle nuove modalità di scelta, alla possibilità di espletare presso lo stesso ente non più di due incarichi – che per il revisore monocratico o per i due componenti del collegio devono essere comunque conseguenti alla scelta casuale mediante estrazione dall’Elenco, mentre per la nomina del solo Presidente del collegio la scelta può essere fatta direttamente dall’Ente tra i soggetti iscritti in Elenco in fascia 3.

 

La redazione PERK SOLUTION

Utilizzo Sanzioni del Codice della strada per finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale

Con deliberazione n. 241/2023, la Corte dei conti Sez. Veneto, nel fornire chiarimenti in merito all’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni previste dal Codice della strada all’art. 208, comma 4), lettera c), ha evidenziato come in tale previsione normativa ben si possono ricomprendere anche le spese concernenti la realizzazione di parcheggi, di aree di manovra finalizzate all’inversione di marcia di veicoli e la realizzazione di marciapiedi, in quanto finalizzati ad accrescere la sicurezza stradale per gli utenti deboli.

Il menzionato articolo riguarda, in generale, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dallo stesso Codice: per quelli conseguenti alle violazioni accertate da personale delle Regioni, delle Province e dei Comuni, la norma prevede, al comma 1, l’attribuzione ai medesimi enti e, al comma 4, ne stabilisce un parziale vincolo di destinazione, disponendo che una quota pari al 50 per cento degli stessi sia destinata: “a) in misura non inferiore a un quarto …, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti…

La finalità del predetto miglioramento nei confronti di questi ultimi risulta evidente nell’ipotesi della realizzazione di marciapiedi, ma può configurarsi in ultima analisi anche in quelle concernenti la predisposizione di parcheggi e di aree di manovra finalizzate all’inversione di marcia.

 

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Acquisizione bene immobile a titolo gratuito gravato da ipoteca

La Corte dei conti Sez. Piemonte, con deliberazione n. 90/2023 – nel fornire parere in merito alla possibilità di un Comune di acquistare, a titolo gratuito, un bene immobile gravato da ipoteca, senza richiedere al privato alienante la preventiva cancellazione della garanzia a sue spese – ha evidenziato come non sussiste un generale divieto per gli enti locali di acquisizione di un bene gravato da ipoteca, a maggior ragione se l’acquisto è a titolo gratuito. Tuttavia, il comune si troverebbe nella posizione giuridica di terzo acquirente di bene ipotecato, con le conseguenze ad essa collegate.

L’ipoteca è un diritto reale di garanzia su cosa altrui avente lo scopo di costituire una garanzia specifica a favore del creditore ipotecario: il bene sul quale è costituita ipoteca, infatti, resta di proprietà di chi, debitore o terzo, lo ha dato in ipoteca e può essere dal proprietario liberamente alienato.
Il creditore ipotecario, tuttavia, acquista sul bene un duplice diritto: quello di procedere ad esecuzione forzata sul bene anche nei confronti del terzo acquirente (cosiddetto diritto di seguito) e quello di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita forzata del bene, con preferenza rispetto agli altri eventuali creditori del medesimo debitore. Il bene ipotecato, quindi, può liberamente circolare, ma il terzo che lo acquista compera un bene gravato da ipoteca, esposto, in quanto tale, all’azione esecutiva del creditore ipotecario (artt. 2808, comma 1, e 2858 c.c.).

Alla scadenza del credito, a garanzia del quale l’ipoteca fu costituita, il creditore non pagato ha diritto di promuovere la vendita forzata del bene anche nei confronti del terzo acquirente, il quale, per evitare la vendita forzata, ha tre possibilità: o paga egli stesso il creditore ipotecario, liberando il bene dall’ipoteca; o effettua il rilascio del bene ipotecato, ai sensi dell’art. 2861 c.c.; o, infine, libera il bene dall’ipoteca tramite la cosiddetta purgazione ai sensi dell’art. 2889 e ss. c.c. In conclusione, quindi, il Comune acquirente dovrà valutare attentamente i possibili risvolti che si profilano.

In particolare, il bene acquistato, se non liberato dall’ipoteca e se appartenente al patrimonio disponibile del Comune, sarà sempre soggetto a possibile azione espropriativa da parte del creditore ipotecario in caso di insolvenza del debitore, con la conseguenza che un bene che è stato acquistato ai fini di un pubblico utilizzo, potrebbe essere sottratto a tale destinazione facendo venir meno la giustificazione dell’intera operazione.
Se il bene acquistato, invece, fosse sottoposto al regime dei beni demaniali, ai sensi dell’art. 824 c.c., o entrasse a far parte del patrimonio indisponibile dell’Ente, ai sensi dell’art. 826 c.c., diventerebbe un bene sottratto al commercio e, quindi, secondo quanto previsto dall’art. 2810 c.c., non potrebbe essere oggetto di ipoteca; in questo caso, dunque, potrebbe profilarsi una possibile diminuzione di garanzia per il creditore ipotecario.

 

La redazione PERK SOLUTION