Pubblicati i dati relativi al Fondo di solidarietà comunale anno 2024

Nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n.232, con il quale vengono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2024, il Ministero dell’interno con comunicato di oggi rende noto che, al fine di facilitare la programmazione e la gestione del bilancio di previsione degli enti locali per il corrente esercizio finanziario, sono stati resi disponibili alla pagina web https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/39 e sono visualizzabili con le consuete modalità i dati relativi al FSC 2024.

 

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Spending review informatica: eliminato il taglio per l’anno 2023

Un emendamento approvato in Commissione Finanze del Senato ha eliminato per l’anno 2023 il taglio della spending review sulle spese informatiche previsto dall”articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane.

Il presidente dell’ANCI, Antonio Decaro, ha commentato l’eliminazione del taglio di 100 milioni ai Comuni approvato in Commissione al Senato: “Ringraziamo il governo e il parlamento per aver accolto una richiesta pressante che era venuta dai Comuni, cioè la cancellazione del taglio previsto ma non ancora applicato per il 2023 di 100 milioni di euro per i Comuni e 50 milioni per le Città metropolitane e le Province. Si trattava di un taglio ingestibile che andava a colpire bilanci già in molti casi chiusi, con un danno molto grave per tutti gli enti locali coinvolti”.
“Ora però – prosegue Decaro – dovremo trovare insieme il modo per evitare le conseguenze negative dei tagli previsti dalla manovra di bilancio per i prossimi anni. Sono risorse che ai Comuni sono indispensabili per garantire un livello accettabile di servizi essenziali per i cittadini, in un momento in cui tante famiglie soffrono i morsi della crisi economica e si rivolgono agli enti di prossimità sul territorio per ricevere un sostegno che noi sindaci non saremmo in grado di garantire”.

 

 

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Prorogata al 2025 la decorrenza dell’obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU

È stato approvato un emendamento dalla Commissione Finanze del Senato al decreto n. 132/2023, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (c.d. decreto proroghe), che proroga la decorrenza dell’obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU al 2025. La proroga è stata decisa in considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell’elaborazione del Prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto; pertanto l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze, decorre dall’anno di imposta 2025.

 

 

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Le P.A. possono autorizzare i propri dipendenti allo svolgimento di lavoro sportivo

Via libera alla nuova disciplina che stabilisce le condizioni alle quali le pubbliche amministrazioni possono autorizzare i propri dipendenti allo svolgimento di lavoro sportivo, in attuazione del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 che ha integrato la cosiddetta Riforma dello Sport. È stato firmato infatti dal Ministro per la Pubblica Amministrazione il decreto ministeriale con cui vengono fissati i parametri per la gestione delle richieste dei dipendenti pubblici che intendano lavorare nello sport a titolo oneroso.

Il testo, adottato di concerto con il Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, sentiti il Ministro della Difesa, il Ministro dell’Interno, il Ministro dell’Istruzione e del merito e il Ministro dell’Università e della ricerca, chiede in primo luogo, secondo i principi dell’ordinamento vigenti in materia di pubblico impiego, l’assenza di cause di incompatibilità, che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente della PA, e l’insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attività svolta nell’ambito dell’amministrazione.

Il provvedimento, inoltre, stabilisce che l’attività di lavoro sportivo, una volta autorizzata, non debba pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio né intaccare l’indipendenza del lavoratore, esponendo l’amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Infine, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, la prestazione di lavoro sportivo non deve avere carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata: l’attività è considerata prevalente se impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

La disciplina del decreto non si applica al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva in quanto militari, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d’appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida, per i quali sono in corso di elaborazione delle linee guida attuative, utili per le amministrazioni di appartenenza che hanno richiesto ulteriori precisazioni e che saranno emanate nelle prossime settimane. Il provvedimento è attualmente all’esame degli Organi di controllo per la registrazione.

 

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Elezione del presidente del consiglio comunale e nomina degli assessori esterni

Con il parere del 14 novembre, il ministero dell’interno, in risposta ad una nota di chiarimento, ha evidenziato che lo statuto comunale deve prevedere espressamente la disciplina per la nomina del presidente consiliare e per quella dell’assessore esterno in riferimento alle ipotesi ex artt.39 e 47 del TUOEL sui comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Nel caso di specie, il ministero fa riferimento alla nota con cui una Prefettura ha trasmesso le osservazioni formulate dal sindaco del comune di … in merito alla questione segnalata da un consigliere comunale di minoranza. Il predetto consigliere ha evidenziato che il comune di …, i cui organi sono stati rinnovati il 14 e 15 maggio scorso con il sistema elettorale di cui all’art.71 del TUOEL “Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti”, ha nominato il presidente del consiglio e l’assessore esterno applicando le norme previste dallo statuto vigente dell’ente, adottato in epoca in cui il comune contava una popolazione superiore a 15.000 abitanti, a fronte dell’attuale popolazione che conta 14.569 abitanti. Tale dato, come riportato dalla Prefettura, si evince dalle risultanze del censimento della popolazione pubblicate sulla G.U.-serie generale n.53 del 3 marzo 2023; pertanto l’ente alla data delle elezioni registrava una popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Il dato della popolazione incide sia sulle modalità di nomina del presidente del consiglio che sulla nomina degli assessori esterni. Infatti, l’articolo 39 del decreto legislativo n.267/2000, al comma 1, prevede, per i comuni superiori a 15.000 abitanti, che il presidente del consiglio comunale sia eletto tra i consiglieri comunali nella prima seduta di consiglio, mentre la stessa norma lascia facoltà allo statuto dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di prevedere la figura del presidente del consiglio, in quanto, di norma, il ruolo di presidente è ricoperto dal sindaco, come prevede il comma 3 del citato articolo 39. Nel caso in esame, il presidente è stato eletto, come prescrive l’articolo 42 dello statuto dell’ente e l’articolo 39, comma 1, sopracitato, nella prima seduta del consiglio, ipotesi prevista per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; pertanto lo statuto dell’ente non è stato modificato nella parte relativa alla previsione della figura del presidente per i comuni inferiori a 15.000 abitanti.

Quanto alla nomina degli assessori esterni, si osserva che l’articolo 47 del TUOEL al comma 3 dispone che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, mentre il successivo comma 4 prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina degli assessori di cittadini non facenti parte del consiglio. La nomina, quindi, di assessori esterni al consiglio, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ai sensi dell’art.47, comma 4, del d.lgs. n.267/2000, richiede l’espressa previsione statutaria. Il consigliere esponente rileva, infatti, che il comune non ha adeguato lo statuto alla nuova dimensione demografica dell’ente, sia per la nomina del presidente del consiglio comunale che per quella dell’assessore esterno.

Alla luce delle norme sopracitate, il ministero è dell’avviso che lo statuto debba prevedere espressamente la disciplina per la nomina del presidente e per quella dell’assessore esterno con riferimento alle ipotesi di cui agli articoli 39 e 47 del TUOEL relative ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Sarà, ovviamente, il consiglio comunale, nella sua autonomia ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire un’interpretazione delle norme statutarie di cui lo stesso si è dotato. Peraltro, in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato n.3357 del 2010, l’amministrazione non potrebbe comunque disapplicare le norme da essa poste nello statuto, in quanto è necessario il loro previo ritiro, ferma restando la facoltà dell’ente di modificare tali disposizioni successivamente, anche al fine di adeguarle ad eventuali nuove circostanze, come nel caso di specie.

 

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