ANAC: No a sovra incentivi al personale dell’ente per lo svolgimento di funzioni tecniche

Anac, con il Parere di funzione consultiva 53/2023 del 25 ottobre 2023, nel rispondere ad una società di Servizi intercomunali per l’ambiente del Piemonte concernente le società in house, ha ribadito che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere una modalità diversa di remunerazione delle funzioni tecniche del proprio personale. Nel caso in un l’ente abbia già previsto la remunerazione delle funzioni tecniche del proprio personale, non è necessario che aggiunga nuovi incentivi a copertura dello svolgimento delle stesse funzioni tecniche. Altrimenti il personale si vedrebbe riconosciuto un doppio incentivo per svolgere le medesime funzioni.

Nel caso di specie, l’istante ha chiesto se le società in house siano obbligate a destinare risorse finanziarie per le finalità indicate dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023, in relazione quindi al riconoscimento dell’incentivo per funzioni tecniche al personale impegnato nelle attività indicate nell’Allegato I.10 del Codice dei contratti pubblici.

L’Autorità, ricordato la sottoposizione alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici delle società in house, che consente di ricondurre le stesse nella definizione di “stazione appaltante” ai fini dell’applicabilità del d.lgs. 36/2023 (e quindi la diretta applicabilità alle stesse società in house, anche della disciplina in tema di incentivi per funzioni tecniche, disciplinata dall’art. 45, del d.lgs. 36/2023), evidenzia, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle incentivanti, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti (art. 45, co.2).

Come chiarito nella Relazione Illustrativa del Codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono «prevedere una modalità diversa di remunerazione delle funzioni tecniche del proprio personale. In tal caso, l’incentivo non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione».

 

La redazione PERK SOLUTION

Riapertura termini certificazione contributo statale anno 2022 per incremento indennità amministratori

La Direzione Centrale della Finanza Locale con apposito comunicato ricorda che, al fine di acquisire i dati relativi all’utilizzo del contributo statale per l’anno 2022 a concorso della copertura dell’onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l’incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci ed agli amministratori locali ai sensi dell’articolo 1, commi da 583 a 587, della legge 30 dicembre 2021, n.234, è stato predisposto uno specifico certificato, accessibile con le consuete credenziali nell’area TBEL del sito istituzionale di questo Dipartimento al seguente indirizzo web: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify.

Al riguardo, la Direzione comunica che, per aderire alle richieste formulate da diversi comuni e per consentire agli 81 enti ancora inadempienti di procedere alla trasmissione del certificato, si è provveduto a riaprire la procedura telematica per la certificazione in argomento, che sarà utilizzabile fino al 15 dicembre 2023 anche per integrare o modificare i dati già inseriti.

In proposito, i 227 comuni che non abba indicato gli estremi della quietanza di tesoreria ed i 3 enti che hanno indicato un ammontare della quietanza inferiore a quanto dovuto dovranno integrare il certificato già trasmesso con tali estremi.

Di seguito gli elenchi degli enti interessati ai predetti adempimenti e le istruzioni per la sostituzione dei certificati privi di quietanza o con quietanza insufficiente.

 

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Project financing: rito degli appalti e responsabilità precontrattuale

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 09298/2023, ha evidenziato che nella procedura di project financing occorre distinguere tre fasi:
1) la prima fase, ancorché in qualche misura procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici predeterminati, ma all’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore inerente alla presentazione della proposta di finanza di progetto, in cui si esprime la valutazione dell’interesse pubblico, di competenza dell’organo di governo;
2) la seconda fase è caratterizzata dall’inserimento dell’opera dichiarata di pubblico interesse nella programmazione triennale, con sottoposizione ad approvazione del progetto preliminare, rimessa alla competenza del consiglio;
3) la terza fase prevede l’indizione di una gara sul progetto approvato, rimessa alla competenza della dirigenza e soggetta, come tale, ai principi comunitari e nazionali in materia di evidenza pubblica.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 119 e 120 c.p.a., la parola affidamento, riferibile ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, deve essere decifrata come relativa all’atto con cui la pubblica amministrazione sceglie il suo contraente e gli attribuisce la titolarità del relativo rapporto. Laddove la procedura di project financing non abbia superato la prima fase e, pertanto, nessuna procedura competitiva per l’affidamento sia venuta ad esistenza, è inapplicabile alla relativa controversia il rito speciale degli appalti.

Nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa.
In materia di responsabilità precontrattuale e risarcimento del danno, la SezioneNel caso in cui venga affermata la sussistenza di una responsabilità precontrattuale, il risarcimento del danno va parametrato non già all’utile che il contraente avrebbe potuto ritrarre dall’esecuzione del rapporto, ma all’interesse contrattuale negativo, che copre sia il danno emergente (ossia le spese inutilmente sostenute per dare corso alle trattative), sia il lucro cessante (da intendersi come mancato guadagno rispetto a eventuali altre occasioni di contratto che la parte alleghi di avere perduto).

 

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Digitalizzazione della PA: impatto positivo per il progetto Italia Login. Online il report finale

Disponibile sul sito istituzionale di AgID il report, realizzato da un soggetto indipendente, che valuta l’impatto che hanno avuto le attività del progetto in merito all’omogeneizzazione dei servizi offerti dalla PA, all’interoperabilità dei dati, allo sviluppo delle competenze digitali e all’utilizzo da parte delle PA degli strumenti di sicurezza messi a disposizione da AgID.  delle attività svolte nell’ambito del progetto nato per accompagnare e supportare le PA nel processo di trasformazione digitale.

Con una dotazione complessiva di 50 milioni di euro, il progetto “Italia Login” ha coinvolto circa 22mila Enti tra PA centrali e locali, realizzando oltre 30 interventi tra nuovi servizi digitali, piattaforme, corsi di formazione, miglioramenti in tema di accessibilità, usabilità e interoperabilità dei servizi.

Tra i siti e le piattaforme digitali lanciate negli ultimi anni ricordiamo, per esempio, Web Analytics Italia (WAI), la piattaforma che offre statistiche in tempo reale dei visitatori dei siti della Pubblica Amministrazione; Appalti Innovativi, portale nato per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di soluzioni innovative; Rete Digitale, la community dedicata ai Responsabili per la Transizione al Digitale (RTD) e il tool di risk assessment a disposizione delle PA per la valutazione del livello della vulnerabilità dei propri sistemi informatici.

Per la valutazione dell’impatto del progetto è stato utilizzato il framework metodologico BR, che consiste in un processo di valutazione qualitativo e quantitativo adottato, dopo numerose sperimentazioni, dalla Commissione Europea. Si è ricorsi, in particolare, alla desk research, alla somministrazione di questionari on line (a cui hanno partecipato oltre 3.300 Amministrazioni) e ad interviste semi-strutturate (condotte con dieci Amministrazioni campione).

Per quanto riguarda l’obiettivo di omogeneizzazione dei servizi offerti dalla PA, c’è stato un riscontro molto positivo per il cluster “Comuni e Città Metropolitane” dove il 40% dei Comuni ha dichiarato di aver utilizzato e apprezzato gli strumenti messi a disposizione da AgID – come le Linee Guida – per la progettazione e l’implementazione dei portali istituzionali. Tra i problemi rilevati figura, invece, il processo di esternalizzazione dei servizi di gestione dei siti web, che ha creato difficoltà logistiche interne alle Amministrazioni.

In merito all’obiettivo, che puntava al miglioramento dell’interoperabilità dei dati delle PA, è emersa l’esigenza di attivare processi ad hoc che favoriscano l’interoperabilità e lo scambio di dati, soprattutto nelle realtà locali più piccole o meno sviluppate, riconoscendo comunque il valore aggiunto delle attività portate avanti da AgID per introdurre criteri di standardizzazione e uniformità.

 

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