ICI/IMU e immobile sottoposto a procedura concorsuale

In caso di mancata vendita dell’immobile soggetto a fallimento o a procedura coatta amministrativa, l’obbligazione di pagamento dell’ICI, relativa al periodo di pendenza della procedura concorsuale, grava sul fallito che ne riacquista la proprietà. In applicazione di tale principio, i giudici della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con la sentenza del 05/10/2023 n. 8081, hanno ribadito che gli immobili compresi nel fallimento o nella procedura coatta amministrativa non sono esenti da ICI.

Passando al merito della controversia, si rileva che, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.L.vo n. 504 del 1992, legge regolatrice dell’ICI, nel testo vigente “ratione temporis”, “per gli immobili compresi nel fallimento o nella procedura coatta amministrativa l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento della imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.”. Da tale disposizione, si evince che il curatore è tenuto al pagamento della imposta solo dopo la vendita del bene, con la conseguenza che il Comune, prima di tale atto, non è tenuto richiedere il pagamento al curatore né ad insinuarsi nel fallimento.

Poiché nella specie, la vendita non vi è stata, ed il fallito è tornato in bonis a seguito del concordato fallimentare, mantenendo la proprietà dell’immobile, l’obbligazione del pagamento della imposta grava sul medesimo anche in relazione al periodo precedente in pendenza della procedura concorsuale. Tale disposizione di legge regolava in via generale, per il periodo in esame, la disciplina dell’obbligo di denuncia a fini ICI e del pagamento dell’imposta in pendenza di procedura fallimentare.

Dal testo di legge si ricava chiaramente che: l) l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento (e quindi non vi è alcun mutamento nell’obbligazione tributaria, nemmeno nell’ammontare, in dipendenza dello stato di fallimento); 2) sul presupposto che il fine della procedura fallimentare è la liquidazione dei beni del fallito per il soddisfacimento dei creditori, e l’ulteriore, che costituisce la ” ratio” della disciplina speciale, che il soggetto attivo di imposta debba essere soddisfatto in prededuzione rispetto agli altri creditori sul ricavato della vendita del bene soggetto ad imposizione fiscale, l’obbligo di denuncia e di pagamento della imposta anno per anno è sospeso in attesa della vendita di detto immobile; 3) una volta effettuata la vendita ed incassato il prezzo, la imposta complessiva dovuta per l’intero periodo è prelevata dal curatore sull’ammontare del ricavato; 4) entro tre mesi dall’incasso, lo stesso curatore è tenuto sia a presentare la denuncia che a versare la imposta complessiva dovuta al Comune.

Su tali premesse, è ovvio che, ove il fallimento sia chiuso per un motivo che renda superflua la vendita del bene, il quale torna nel possesso del fallito, l’obbligazione tributaria maturata durante la pendenza della procedura mai venuta meno, è posta a carico del soggetto già fallito e tornato in bonis il quale è tenuto sia alla denuncia che al pagamento dei ratei annuali di imposta relativi a detto periodo (cfr., ex multis, Cass. sentenza n. 15478 del 2010). Ne deriva, da un lato, che né il curatore, né il fallito sono tenuti alla denuncia in pendenza di procedura prima di detto termine, e che per lo stesso periodo non maturano interessi, in quanto la legge fa esclusivo riferimento per la determinazione del dovuto da prelevarsi dal prezzo, al “complessivo ammontare” dell’imposta, senza menzione di interessi (che d’altro canto non possono decorrere in assenza di esigibilità del credito). Ne consegue che per il periodo considerato nell’avvis. di accertamento, in cui era pendente la procedura, non sono dovute sanzioni né interessi, per carenza dei relativi presupposti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incarichi a soggetti in quiescenza per formazione/affiancamento

Con la deliberazione n. 62/2023/PAR, la Corte dei conti, Sez. Basilicata, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di ricorrere ad ad un incarico a titolo oneroso da conferire ad un soggetto in quiescenza già dipendente del comune ed avente ad oggetto l’attività di formazione iniziale e di primo affiancamento del personale neo-assunto privo di pregressa esperienza nello svolgimento delle mansioni assegnate. Nel caso di specie, il Comune istante chiede di sapere se l’art. 5, co. 9, decreto-legge n. 95/2012, nella parte in cui vieta di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti in quiescenza, trovi applicazione anche con riguardo al suddetto incarico a titolo oneroso.

La Sezione, in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza contabile e amministrativa circa il carattere tassativo delle fattispecie rientranti nell’ambito di applicazione del divieto – non suscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva – ritiene che l’attività oggetto della richiesta di parere non costituisca né incarico di studio né incarico di consulenza e, pertanto, non ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, comma 9, del Dl. 95/2012. Nello specifico, il divieto riguarda “gli incarichi di studio o consulenza”, gli “incarichi dirigenziali o direttivi” o “le cariche in organi di governo”; tali incarichi sono viceversa consentiti ove gratuiti e, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, è prevista una ulteriore limitazione rappresentata dalla durata massima non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile.

Il Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento secondo cui l’attività descritta nella richiesta di parere si estrinseca nella “formazione operativa” e nel “primo affiancamento” del personale neo-assunto (sul punto vedasi Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazione n. 66/2023/PAR), ovvero in una prestazione nettamente distinta dagli “incarichi di studio e di consulenza” vietati dall’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012.

Tuttavia, l’incarico individuale da conferire dovrà necessariamente rispettare i limiti all’uopo fissati dall’art. 7, comma 6, D.lgs. n. 165/2001 (con particolare riguardo alla natura temporanea della prestazione da eseguire, destinata a soddisfare una esigenza di carattere straordinario ed eccezionale nonché alla congruità del relativo compenso); inoltre si dovrà prestare attenzione al trattamento pensionistico in godimento, atteso che ‹‹….nell’ipotesi in cui il soggetto già collocato in quiescenza si sia avvalso del regime di pensione anticipata previsto dal decreto-legge n. 4/2019 (cd. quota 100, poi divenuto 102 e 103) trova applicazione la previsione di cui all’articolo 14, comma 3, del menzionato decreto secondo cui “la pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti dal lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”. In tali fattispecie, pertanto, all’eventuale incarico a titolo oneroso consegue la sospensione del trattamento pensionistico.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuove scuole, da Mim contributi a enti locali per affitto o noleggio di strutture a uso scolastico

I Comuni e le Province impegnati nella costruzione di nuove scuole PNRR, al fine di favorire la continuità didattica nella fase dei lavori, potranno beneficiare di contributi per l’affitto di immobili o il noleggio di strutture provvisorie. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha messo a disposizione a questo scopo 4 milioni di euro per l’anno scolastico 2023/24.
“Con questo intervento”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, “vogliamo sostenere l’impegno delle realtà locali che, cogliendo l’opportunità dei fondi PNRR, stanno realizzando nei loro territori le nuove scuole, scuole sicure, innovative, inclusive, efficienti e sostenibili, nell’interesse degli studenti, dei docenti e di tutto il personale scolastico. Nell’attesa che i lavori giungano a compimento, è necessario che queste comunità abbiano i mezzi per individuare gli spazi più idonei a garantire il proseguimento dell’attività didattica”.

Gli enti interessati possono manifestare il proprio interesse attraverso la piattaforma informativa nell’apposita pagina dedicata sul sito PNRR Istruzione, fino al 10 novembre 2023.

 

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