Direttiva in materia di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti pubblici

Il Ministro per la pubblica amministrazione ha firmato la direttiva in materia di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti pubblici. L’obiettivo, nel solco delle esperienze dei modelli adottati nello scenario europeo e OCSE, è quello di attuare una strategia di piena valorizzazione del merito nel contesto organizzativo.

La direttiva vuole essere la “bussola” dei dirigenti verso la valorizzazione delle persone delle pubbliche amministrazioni nel loro contesto organizzativo. Come specificato nel documento, qualsiasi sistema di valutazione della performance deve essere infatti improntato innanzitutto alla massima attenzione verso i dipendenti pubblici, che sono il fulcro delle amministrazioni pubbliche. Per questo motivo è necessario partire dalle persone e sviluppare contesti capaci di innescare meccanismi virtuosi alla cui base deve esserci il merito.

“Quando si misura il merito di una persona – specifica il Ministro Zangrillo – non si esprime una valutazione valoriale sulla persona, ma si declina il suo profilo di competenze, di esperienze, il suo potenziale. Quindi, valutare il merito significa misurare la capacità che abbiamo di esprimere i nostri talenti, le nostre virtù; significa individuare le aree di miglioramento, in fin dei conti significa impegnarsi a far crescere le persone, che si traduce nel creare valore pubblico”.

Ecco perché è fondamentale – puntualizza ancora la direttiva – avere dei sistemi di misurazione che non tengano soltanto conto della performance individuale, ma anche di quella dell’organizzazione nel suo complesso. A questo si aggiunge la necessità di adottare sistemi che vadano oltre la sola valutazione effettuata dal superiore gerarchico, coinvolgendo una pluralità di soggetti per arrivare gradualmente a una valutazione a 360 gradi.

La direttiva stabilisce quindi che ogni amministrazione preveda, nell’ambito dei rispettivi sistemi, che tutto il personale, a partire dal livello dirigenziale, venga necessariamente valutato anche con riferimento alla capacità di esercitare adeguatamente la propria “leadership”. Tale capacità viene declinata nella direttiva soprattutto in relazione alla necessità di incidere sulla motivazione del personale, da valutare anche secondo comportamenti osservabili. Tra questi, ad esempio, la capacità di superare gli schemi consolidati, il conseguire i risultati e il “far accadere le cose”, la tempestività, la piena assunzione delle proprie responsabilità, la costruzione di team ad alte performance.

Il Ministro Zangrillo fornisce inoltre indicazioni sulla formazione. Ai dirigenti, infatti, è affidato il compito di promuovere percorsi per l’accrescimento delle competenze del capitale umano. È, quindi, fondamentale stabilire priorità formative sia per il perfezionamento delle competenze personali, sia per l’efficace svolgimento del ruolo dirigenziale, al fine di poter guidare con successo il personale assegnato ed essere protagonisti di un vero cambiamento all’interno delle proprie organizzazioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Vincoli di cassa, i chiarimenti della Corte dei conti, Sezione Autonomie

Nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l’approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative. È questo il principio di diritto espresso dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n.  17/SEZAUT/2023, prospettata dalla Sezione regionale di controllo per Toscana.

La Sezione chiarisce i criteri per definire i casi in cui una determinata entrata prevista dalla legge (o dai principi contabili) debba essere considerata specifica e quindi suscettibile di generare vincoli di competenza e di cassa, definendo se il requisito della “specifica destinazione” possa considerarsi sussistente in presenza di previsioni normative che, nel contemplare un’entrata, ne prevedano la destinazione in via alternativa o cumulativa ad una pluralità di spese, talora eterogenee.

Secondo la Sezione, il vincolo (in termini di competenza e di cassa) non può che attualizzarsi nel momento in cui l’ente, nell’esercizio della propria autonomia decisionale, individui in concreto un intervento comunque riconducibile alle categorie predeterminate dalla legge. La destinazione concreta di un’entrata, attraverso l’approvazione dei documenti di programmazione, crea il necessario legame tra risorsa prevista (e poi accertata) e spesa programmata (e poi impegnata) che giustifica l’apposizione del vincolo anche per cassa. Il requisito della specificità, pertanto, va ravvisato oltre che nei casi di univocità delle destinazioni, anche in quelli in cui, pur essendo alternativi ed in taluni casi molteplici, gli impieghi, attraverso l’intermediazione obbligatoria dell’ente con l’attività di programmazione, siano comunque specificatamente e concretamente individuati, senza che l’amministrazione possa sottrarvisi, sia sotto il profilo quantitativo che dell’impedimento a destinare a scopi diversi le somme introitate.

Una volta operata la scelta tra le destinazioni previste dalla legge con l’approvazione dei previsti strumenti di programmazione, ogni questione in ordine al difetto di specificità delle destinazioni, è superata per effetto della scelta in concreto esercitata e della conseguente iscrizione in bilancio delle entrate e correlate uscite, che dovranno recare l’individuazione della destinazione dei proventi stessi, secondo le regole che presiedono la redazione dei bilanci. L’individuazione della spesa specifica, nell’intero ambito di ciò che sarebbe potenzialmente realizzabile per dare corso alle indicazioni del Legislatore, non potrà non avere conseguenze anche in termini di cassa, perché è questo il momento in cui appare in concreto la necessità di reperire liquidità e preservarla per far fronte ad i conseguenti esborsi monetari attuali o differiti.

Ne consegue che per le entrate derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada, permessi di costruzione, sanzioni edilizie, imposte di soggiorno e sbarco, proventi da alienazioni immobiliari, per la quota del 10% espressamente destinata dall’art. 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013, come modificato dal d.l. n. 78/2015 all’estinzione anticipata dei mutui, il vincolo di destinazione, oltre che alla competenza, si estende anche alla gestione di cassa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificati anagrafici alle Poste, ok del Garante privacy

Il Garante privacy, con il parere del 26 ottobre scorso, ha dato il via libera allo schema di decreto del Ministro dell’Interno che, nell’ambito del progetto “Polis – case di servizi di cittadinanza digitale” -, prevede il rilascio dei certificati disponibili nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) anche presso gli sportelli di Poste Italiane ai cittadini dei Comuni con meno di 15mila abitanti.

Lo schema di decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Autorità nel corso delle interlocuzioni con il Ministero dell’Interno, volte a garantire il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Il testo prevede, in particolare, che i certificati anagrafici degli iscritti nell’ANPR, riguardanti il richiedente e i componenti della propria famiglia anagrafica, possano essere richiesti in modalità telematica attraverso i servizi di Poste Italiane, ed erogati esclusivamente dai dipendenti di Poste abilitati ad accedere alla “Piattaforma Polis”. Al riguardo, gli operatori preposti al rilascio dei certificati dovranno rispettare specifici processi di identificazione e autenticazione, anche mediante l’utilizzo di smart card crittografiche. Gli accessi alla piattaforma saranno, inoltre, registrati e conservati per la durata di 36 mesi, garantendo la tracciabilità delle operazioni effettuate.

Per richiedere il certificato, i cittadini dovranno recarsi di persona presso gli sportelli dedicati di Poste Italiane e saranno identificati presentando il proprio codice fiscale e un documento di riconoscimento. Una volta verificata l’identità del richiedente, l’operatore di Poste potrà procedere alla stampa del certificato.

Nel dare il proprio parere favorevole, l’Autorità ha ritenuto adeguate le misure tecniche, organizzative e di sicurezza sulla protezione dei dati personali previste nello schema di decreto e individuate nella valutazione di impatto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Fondo sentenze per calamità naturali o cedimenti strutturali

Con comunicato del 28 novembre 2023 il Ministero dell’interno informa che con decreto del Ministero dell’interno del 27 novembre 2023, in corso di pubblicazione nella G.U., è stato approvato il modello di certificazione del fondo, previsto dall’art. 4 del D.L. n. 13/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n.160, da destinare ai comuni per far fronte a spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive, conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016.

La certificazione non dovrà essere trasmessa nel caso in cui i Comuni non siano interessati a tale finanziamento. La richiesta da parte dei Comuni dovrà essere formulata al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della predetta Direzione, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati entro le ore 24:00 del 20 dicembre 2023, a pena di decadenza.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: FAQ contributo piccoli comuni a copertura degli oneri del personale e per segretari comunali

Sono state pubblicate le FAQ elaborate dal Ministero dell’interno d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica con le quali si forniscono chiarimenti su alcuni aspetti relativi all’assegnazione del contributo a copertura degli oneri sostenuti sia per l’assunzione del personale PNRR di cui all’articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, e s.m.i., sia per i segretari comunali, ai sensi dell’articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n.197.

 

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Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali ” Comuni novembre 2023

Il Dipartimento per la trasformazione digitale – PA digitale 2026 ha pubblicato l’Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” Comuni novembre 2023. La scadenza prevista è il 29/03/2024.

Interventi finanziabili
I Soggetti Attuatori ammissibili di cui all’Art. 5 dell’Avviso si candidano per l’implementazione di un Piano di migrazione al cloud delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell’amministrazione secondo le indicazioni dell’Allegato 2 dell’Avviso.

Criteri di accesso
Le candidature presentate dalle PA sono sottoposte – sulla base dell’ordine cronologico di presentazione – a un controllo di ricevibilità e ammissibilità, secondo quanto previsto dall’Avviso. Una volta convalidata la richiesta, la piattaforma comunica alla PA l’ammissibilità del finanziamento; a questo punto, la PA deve inserire il codice CUP (Codice Unico di Progetto), fondamentale per confermare l’accettazione del procedimento. All’interno dei tempi di apertura e chiusura dell’Avviso, sono previste delle finestre temporali al termine delle quali il Dipartimento per la trasformazione digitale provvederà a finanziare le istanze pervenute nella finestra temporale di riferimento, secondo le modalità di cui all’art.10 dell’Avviso. Possono essere oggetto di migrazione al cloud tutti e soli i servizi che sono stati precedentemente classificati secondo quanto previsto dal Regolamento AGID approvato con Determinazione AGID n. 628/2021. La procedura di classificazione è disponibile nell’area riservata di questa piattaforma.

Modalità di partecipazione
La domanda di candidatura al presente Avviso può essere presentata esclusivamente online su questa piattaforma, accedendo all’area riservata e previa autenticazione tramite identità digitale. L’accesso tramite identità digitale (SPID, CIE) è obbligatorio sia per il rappresentante legale dell’amministrazione che per eventuali altri utenti della piattaforma relativi all’amministrazione di riferimento. Alla fine della procedura di candidatura il sistema permette di creare la domanda di partecipazione, che deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della PA e ricaricata in piattaforma. Alla PEC scelta in fase di primo accesso, l’ente riceverà una ricevuta di trasmissione.

Allegati:
Allegato 1 – Definizioni
Allegato 2.1 Avviso 1.2 Comuni – Fino a 2500 Abitanti
Allegato 2.2 Avviso 1.2 Comuni – 2501 – 5000
Allegato 2.3 Avviso 1.2 Comuni – 5001 – 20000
Allegato 2.4 Avviso 1.2 Comuni – 20001 – 50000
Allegato 2.5 Avviso 1.2 Comuni – 50001 – 100000
Allegato 2.6 Avviso 1.2 Comuni – 100001- 250000
Allegato 2.7 Avviso 1.2 Comuni – maggiori di 250000
Allegato 3 – domanda di partecipazione
Allegato 4 – Istruzioni DNSH
Allegato 5 – domanda di erogazione

 

La redazione PERK SOLUTION

Esenzione IMU alloggi IACP

L’esenzione dall’IMU si applica agli immobili di enti pubblici o privati che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e svolgano negli stessi esclusivamente attività di assistenza o altre attività a queste equiparate dal legislatore ex art. 7, co. 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992. È questo il principio ribadito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania con la sentenza n. 5782 del 20/10/2023, respingendo l’appello dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta. Nel caso specifico, i giudici campani non hanno riconosciuto il diritto all’esenzione all’IACP per gli alloggi da quest’ultimo concessi in locazione, in considerazione del carattere economico dell’attività da loro svolta,  differente dalla funzione assistenziale degli alloggi sociali.

Peraltro tale principio è già sancito da costante giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 8964/2022; Cass., n. 34601/2019) la quale ha chiarito che l’esenzione opererebbe per i beni di proprietà dell’IACP in caso di utilizzo per scopi sociali ovvero per attività senza scopo di lucro; occorre, ai fini dell’integrazione dell’esenzione, un requisito oggettivo, – rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, – ed un requisito soggettivo, – costituito, a sua volta, dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Tali, certamente, non possono ritenersi le locazioni concesse a terzi dietro corrispettivo e, infatti, i canoni locativi, seppur corrisposti in misura inferiore a quelli di mercato, sono volti a remunerare il capitale investito e, ad ogni modo, «non escludono il carattere economico dell’attività svolta, non essendovi equivalenza tra il concetto di corrispettivo tenue o modesto e quello di corrispettivo simbolico, il quale esclude completamente il rapporto sinallagmatico, sussistente invece nel primo caso» (v. Cass., 14 maggio 2020, n. 8964; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34601; v., altresì, Cass., 4 dicembre 2003, n. 18549).

Dal momento, quindi, che le finalità di carattere sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato in quanto parametrato alla situazione economica dell’assegnatario, sia un’attività di carattere economico ai sensi di legge, correttamente l’IACP è stato ritenuto soggetto passibile di tributo.

L’alloggio sociale, difatti, per sua natura ha quale unico scopo la funzione di interesse generale nella salvaguardia della coesione sociale di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.

Una funzione quella degli alloggi IACP che può, ma non deve, coincidere totalmente con quella svolta dagli alloggi sociali; pertanto, non si potranno ritenere assimilabili né esenti dal pagamento del tributo.

La redazione PERK SOLUTION

Appalti, circolare MIT su procedure aperte/ristrette anche per il sotto-soglia

È stata pubblicata in G.U. n. 274 del 23-11-2023 la Circolare n. 298 del 20 novembre 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti recante chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie anche per gli appalti sotto-soglia, di cui all’art. 50 del Dlgs 36/2023.

L’art. 50 prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento sotto-soglia, anche senza consultazione di operatori economici e assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze, nei seguenti casi:

  • affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
  • affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;

In alternativa, le stazioni appaltanti procedono con procedura negoziata senza bando:

  • previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
  • previa consultazione di almeno dieci operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro;
  • previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro.

Al contempo, viene fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.

La Circolare del Ministro ribadisce il richiamo ai principi indicati nel nuovo codice, dando rilievo, in particolare, al principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e della fiducia.

Pertanto, il provvedimento prevede che per gli affidamenti sotto-soglia ex art. 50 del codice, è possibile scegliere, per le amministrazioni aggiudicatrici – nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea – tra l’applicazione di procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/ UE.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riunione della Conferenza Stato-città in materia di finanza locale, ANPR e attività commerciali

Nella seduta ordinaria della Conferenza Stato-città del 23 novembre 2023, ANCI e UPI hanno espresso intesa sullo Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante aggiornamento – a seguito dei dati contabili definitivi relativi al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021, secondo gli importi indicati pro quota e per ciascuno degli anni dal 2022 al 2042 – del riparto del contributo di cui all’articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, effettuato con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 6 aprile 2022.
Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 6 aprile 2022 era stato ripartito fra i quattro comuni di Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria il contributo riconosciuto ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700. Il riparto è stato effettuato in proporzione all’onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario.

Verificato che i dati contabili definitivi si discostano, in parte, da quelli attestati, è stata rilevata la necessità di procedere all’aggiornamento del riparto. Il provvedimento in esame prevede che le regolazioni contabili siano effettuate a partire dal 2027, tenendo conto del ciclo della programmazione finanziaria, confermando pertanto le assegnazioni del riparto avvenuto con il citato decreto del 6 aprile 2022 fino al 2026, e operando le regolazioni a partire dal 2027, come specificato nella nota metodologica allegata al provvedimento.

L’intesa è stata espressa anche sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto, per l’anno 2023, dell’incremento, disposto dall’articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 – al netto dei conguagli 2022 – a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, amministratori e presidenti di consiglio comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, previste dai commi 583, 584 e 585 del medesimo articolo 1.

Successivamente, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica, recante l’aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), al fine di consentire a Poste Italiane S.p.A., nell’ambito del Progetto “Polis”, di rilasciare i certificati ANPR tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati PDND.
Con il provvedimento in esame viene definito l’aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), al fine di consentire a Poste Italiane S.p.A., di rilasciare i certificati ANPR, tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), mediante gli “sportelli Uffici postali Polis” nei comuni con popolazione inferiore a 15 000 abitanti. L’erogazione del servizio avviene per il tramite di una piattaforma di Poste Italiane che offre agli operatori di sportello le funzionalità per richiedere, stampare e consegnare al cittadino i certificati anagrafici riguardanti il richiedente e i componenti della propria famiglia anagrafica. L’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR per consentire agli sportelli postali di rilasciare certificati ANPR sono finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Inoltre, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale si si provvede al riparto parziale di 13 milioni di euro, per l’anno 2022, del Fondo destinato alla concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti esercenti attività nei settori dell’artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico, che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, in favore dei 30 comuni – con popolazione fino a 20.000 abitanti – che hanno validamente certificato, tramite la prevista procedura informatica, la concessione, nel medesimo anno, di agevolazioni per la promozione dell’economia locale ai soggetti esercenti le suddette attività.

Il riparto viene effettuato assegnando a ciascun comune un contributo pari alle agevolazioni certificate per l’anno 2022, per un importo complessivo di euro 70.679,75.

 

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Dal Mit investimento di 95 milioni per progetti di recupero beni storici e artistici

Uno stanziamento di 95 milioni, già disponibili nel triennio 2023/2025, per il finanziamento di progetti per interventi a tutela del patrimonio culturale e storico in tutta Italia.

Le risorse che andranno a comuni e ad enti ecclesiastici sono state previste con la legge 23 dicembre 2014, n.190, rifinanziata con la legge di bilancio 2022, ma gli interventi erano bloccati da tempo.

Solo a giugno 2023 con l’emanazione delle Linee guida per la programmazione degli interventi è stato possibile procedere al bando e permettere così di candidare i propri progetti.

 

La redazione PERK SOLUTION