Consiglio di Stato sulla partecipazione del socio privato operativo nelle società miste e sulla soglia del 30%

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza del 17 ottobre 2023, n. 9034, nel respingere il ricorso in appello proposto da una multiservizi avverso il provvedimento di esclusione dalla gara a doppio oggetto per la costituzione di una nuova società mista cui affidare il servizio scolastico integrato, ha evidenziato che un’amministrazione aggiudicatrice può escludere un operatore economico da una procedura (avente il doppio oggetto, di costituire, da un lato, una società a capitale misto e di aggiudicare, dall’altro, a tale società un appalto pubblico di servizi), in ragione del superamento della partecipazione al capitale della società e sempre che ciò determini un aumento del rischio economico a carico della stessa amministrazione aggiudicatrice.

L’art. 17 del decreto legislativo, n. 175 del 2016, nell’ancorare il limite quantitativo della quota partecipativa privata alla soglia del 30%, mira sia ad assicurare all’amministrazione un effettivo apporto tecnico-professionale dell’operatore economico privato, sia a predeterminare in modo netto l’impegno finanziario pubblico. Il socio privato deve, infatti, essere operativo e non un mero socio di capitale, stante la specificità del ruolo che deve assumere nell’attuazione dell’oggetto sociale, atteso che il suo coinvolgimento si giustifica in ragione della carenza, in seno alla amministrazione pubblica, delle competenze necessarie in lui rinvenientesi.

La sua partecipazione, ai fini della concreta operatività, deve essere, pertanto, adeguata a rendere possibile la realizzazione finalistica dell’oggetto sociale; e tale adeguatezza è stata fissata, in chiave di rigore comunitario, nella soglia minima di partecipazione del 30%.

L’amministrazione può, fatti salvi i limiti di legge, decidere quale sia il livello massimo del rischio finanziario o economico che intende assumere, fissando delle soglie di partecipazione al capitale della costituenda società mista. Tale valutazione, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, può essere sindacata dal giudice amministrativo, limitatamente al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali nonché di eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà e per manifesto travisamento dei fatti. A fronte della predeterminazione, in astratto, della soglia massima del rischio accettato, è onere della parte, che avversa tale delimitazione, dimostrare l’evidenza dei vizi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Accrual: In consultazione pubblica le proposte di statuizione relative agli ITAS 13, 15, 16 e 17

Tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è prevista, come noto, la Riforma 1.15 “Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual”, la cui attuazione è stata demandata, ai sensi dell’articolo 9, comma 14 del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, alla Struttura di governance istituita con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020.

Fra gli obiettivi (milestone) della predetta Riforma, da attuare entro il 2023, vi sono: il Quadro concettuale, gli Standard contabili e il Piano dei conti multidimensionale. In accordo con la disciplina del due process, riportata nel Regolamento della Struttura di governance, le proposte di statuizione elaborate dallo Standard Setter Board sono assoggettate, prima dell’approvazione definitiva da parte del Comitato Direttivo, a una fase di consultazione pubblica, rivolta a tutti gli stakeholder interessati alla futura implementazione della riforma contabile, al fine di acquisirne i relativi pareri e contributi.

A tal riguardo, si informa che è stata avviata la fase di consultazione pubblica sulle proposte di statuizione relative ai seguenti standard contabili:

Gli ITAS sono sottoposti a consultazione pubblica dal 18 ottobre al 18 novembre 2023. I pareri e i contributi degli stakeholder dovranno essere trasmessi, nei termini sopraindicati, utilizzando esclusivamente il modello sotto riportato, all’indirizzo di posta elettronica della Segreteria tecnica della Struttura di governance: rgs.segreteriatecnicassb@mef.gov.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Recupero disavanzo entro la durata dalla consiliatura

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 114/2023/PRSP, ha ribadito che il disavanzo di amministrazione, ai sensi di quanto previsto dal punto 9.2.24 dell’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo. Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio”.

Anche l’art. 188 TUEL deve essere interpretato in senso conforme ai principi contabili, il quale espressamente prescrive che “il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio”.

Per la Sezione deve accedersi alla successiva interpretazione autentica effettuata con la modifica apportata nel 2020 al principio contabile della contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 punto 9.2.24, ritenendo che, ai fini del ripiano del disavanzo di amministrazione “il vincolo della durata residua della consiliatura prevalga sul limite massimo della programmazione triennale del bilancio di previsione solo se inferiore a quest’ultimo” (Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, del. n. 336/2022/PRSE). Peraltro, la specificazione introdotta da tale novella – creando uno stretto vincolo tra il termine del recupero del disavanzo e la durata della consiliatura in carica al momento della sua emersione – si pone in linea con la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha in più circostanze messo in luce come il rientro da qualsivoglia disavanzo debba avvenire nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, di responsabilità di mandato e di equità intergenerazionale (cfr., ex multis, C. cost. nn. 107/2016, 6/2017, 18/2019, 115/2020 e 235/2021).

 

La redazione PERK SOLUTION