Nel caso in cui la data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all’art. 51 del TUEL, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 (non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato) deve essere calcolato computandolo a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 15/SEZAUT/2023/QMIG.
L’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 detta un’articolata disciplina volta ad individuare i soggetti tenuti alla redazione della relazione ed a regolare il procedimento finalizzato a renderla pubblica. Il secondo comma prevede che la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, di durata quinquennale. Entro i successivi quindici giorni la relazione deve essere certificata dall’organo di revisione, mentre nei successivi tre giorni deve essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Inoltre, la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente deve avvenire nei sette giorni successivi alla data di certificazione.
Se per effetto della previsione di cui all’art. 1, comma 1, della l. n. 182/1991 (a norma del quale «le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell’anno») e la data fissata per le elezioni risultasse antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all’art. 51 del TUEL il mandato non potrebbe, di norma, avere durata quinquennale perché la data delle elezioni è antecedente al termine quinquennale.
Ai fini degli adempimenti connessi alla redazione della relazione di fine mandato e, dunque, ai fini del rispetto della tempistica dettata dall’art. 4 del d. lgs. 149 del 2011, la possibilità che le elezioni siano fissate prima della scadenza quinquennale solleva diverse criticità in quanto può compromettere il diritto degli elettori di prendere conoscenza della relazione di fine mandato con un congruo anticipo rispetto alla data delle elezioni.
In tale fattispecie, il termine di sessanta giorni non può che calcolarsi a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni con decreto del Ministero dell’Interno che, in ogni caso, costituiscono per legge (art. 1, comma 2, l. n. 182/1991) la data di inizio del mandato successivo. In quest’ottica, l’unica data certa per il sindaco in scadenza è quella delle nuove elezioni.
Tale soluzione assicura la realizzazione dello scopo precipuo della norma, ma anche perché consente di rendere razionale l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’amministrazione. L’applicazione di una sanzione pecuniaria all’amministratore che non abbia rispettato la rigida tempistica di approvazione della relazione appare infatti razionale solo se è rispondente alla funzione della norma, che è quella di portare a conoscenza degli elettori la relazione di fine mandato in tempo utile per l’esercizio del diritto di voto, obiettivo che non è realizzabile se la relazione di fine mandato venisse elaborata e resa pubblica in prossimità della competizione elettorale o addirittura dopo lo svolgimento della stessa.
La redazione PERK SOLUTION