Split Payment 2024: il MEF aggiorna gli elenchi delle società, enti e fondazioni al 20 ottobre 2023

Il Dipartimento delle Finanze ha aggiornato gli elenchi delle società, degli enti e delle fondazioni nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2024 (articolo 17-ter, comma 1-bis, DPR 633/1972), ai sensi del decreto del 9 gennaio 2018. Non sono incluse, pertanto, le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

L’istituto della scissione dei pagamenti (split payment), prevede che, in deroga al meccanismo di ordinario, per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni l’Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture debba essere versata dall’Amministrazione acquirente direttamente all’Erario anziché al fornitore stesso, scindendo, in tal modo, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio Ue, si autorizza l’Italia a prorogare l’applicazione della misura speciale dello split payment (scissione dei pagamenti) dell’IVA con effetti dal 1° luglio 2023. Il meccanismo continuerà ad applicarsi senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2026 e, almeno in una prima fase, nei confronti dei medesimi soggetti oggi interessati dalla misura.

La misura speciale fa parte di un pacchetto di misure introdotte dall’Italia per contrastare la frode e l’evasione fiscali. Tale pacchetto di misure, che comprende l’obbligo di fatturazione elettronica autorizzato dalla decisione di esecuzione UE n. 2018/593 del Consiglio, ha sostituito altre misure di controllo e consente alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dai soggetti passivi e il controllo dei loro versamenti IVA.

 

La redazione PERK SOLUTION

È vietato l’affidamento diretto degli spazi comunali a fini pubblicitari

Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 8311 del 13 settembre 2023, ha confermato che lo sfruttamento pubblicitario di beni o spazi pubblici finalizzato all’esercizio di attività di impresa avente ad oggetto la prestazione di servizi, debba necessariamente essere sottoposto a una procedura di evidenza pubblica o, comunque sia, ad una procedura competitiva secondo le previsioni dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (cd. Direttiva Bolkenstein) quando, in presenza di un numero limitato di autorizzazioni disponibili per una determinata attività, correlato alla scarsità delle risorse naturali, sia necessario garantire la concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi fra operatori economici tutti parimenti interessati a trarre profitto dall’esercizio di quella determinata attività di impresa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia: online i dati di settembre 2023

La Direzione generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro ha pubblicato i dati aggiornati al 30 settembre 2023  dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), censiti nella banca dati istituita ai sensi dell’art. 4 del d.p.c.m. n. 535/1999.

La Direzione garantisce la riservatezza delle informazioni inerenti i minori stranieri e tratta i dati personali nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 169/2003).

L’accesso ai dati è assicurato nel rispetto dei limiti e delle condizioni sancite dall’art. 4, comma 3 del d.p.c.m. n. 535/1999.

  • Vai alla Dashbord con i dati aggiornati al mese di settembre 2023 relativi alle presenze, agli ingressi e alle uscite di competenza dei MSNA.

 

La redazione PERK SOLUTION

Siti web e social di amministrazioni pubbliche devono restare sotto il controllo pubblico

I siti web e i social di un’amministrazione pubblica devono restare in capo all’ente al termine del contratto di gestione. Gli enti devono metter in chiaro nel contratto di gestione che il dominio e i relativi profili social curati dalla società di comunicazione, e i loro contenuti, devono essere restituiti alla fine del contratto e restare come patrimonio dell’ente pubblico. Quindi, al termine del contratto vanno restituite le “chiavi d’accesso” all’amministrazione, altrimenti l’ente diventa di fatto “prigioniero” del fornitore.

E’ quanto chiarito da Anac, con la delibera n. 452 del 3 ottobre 2023, intervenendo su una gara indetta da un importantissimo comune turistico della Romagna. L’affidamento riguardava la gestione dei servizi di informazione, accoglienza turistica, promozione, promo commercializzazione e destination marketing per il triennio successivo per un valore a base d’asta di due milioni e centomila euro, che diventerebbero 4.850.000 con l’opzione di rinnovo per ulteriori tre anni. Solo che, in base al fatto che l’operatore uscente risultava proprietario del dominio di promozione turistica del Comune e dei relativi account social, alla gara si è presentata solo un operatore: quello uscente. L’unico che disponeva dei mezzi di comunicazione turistica del Comune. Questo perché, nel bando precedente del 2018, l’amministrazione romagnola non aveva messo nero su bianco che l’aggiudicatario doveva impegnarsi a consegnare al Comune le “chiavi d’accesso” per il loro utilizzo.

Nel caso specifico, l’operatore economico uscente nell’esecuzione del contratto d’appalto ha acquisito un “posizionamento digitale” ed un bagaglio informativo – in merito alle peculiarità della proposta turistica – di tale rilevanza da porlo in una situazione soggettiva di apprezzabile vantaggio rispetto ai competitor”. Il Comune ha creato in capo al fornitore uscente un vantaggio economico e competitivo ingiustificato, che altera i principi comunitari di libera concorrenza, par condicio e massima partecipazione.

 

La redazione PERK SOLUTION