Pagamenti debiti commerciali. Chiarimenti IFEL sugli adempimenti previsti dalla legge n. 145/2018

In relazione alle diverse richieste di chiarimento ricevute dagli enti sulle misure previste dalla legge n. 145/2018 per garantire il rispetto dei tempi di pagamento e lo smaltimento dello stock di debiti pregressi – con particolare riferimento alle modalità di calcolo dell’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti che, assieme all’indicatore di riduzione del debito pregresso, rileva ai fini dell’obbligo di accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) e alla presunta eventualità di dover calcolare il ritardo come media semplice piuttosto che come media ponderata rispetto agli importi delle fatture – IFEL rammenta che nessuna norma è recentemente intervenuta a ridefinire gli indicatori di cui all’art. 1, co. 859, lettere a) e b), della legge n. 145/2018 e, di conseguenza, l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, sulla cui verifica è basata l’applicazione delle citate misure di garanzia a partire dal 2021, deve essere calcolato esclusivamente come media ponderata e non come media semplice.

Diverso è il quadro riguardante la valutazione del raggiungimento degli obiettivi della Riforma n. 1.11 del PNRR relativa alla “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”. Detta valutazione, infatti, riguarderà il raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa nazionale ed europea entro il quarto trimestre 2023, con conferma nel 2024, obiettivi che, per gli Enti Locali, sono codificati nei Target M1C1-78 e M1C1-90 “Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici”.

In questa sede, gli indicatori sui tempi di pagamento si riferiscono ai vari comparti della PA e non ai singoli enti e, come chiarito dalla circolare MEF/RGS del 7 aprile 2022 n. 17, “saranno costituiti dalla media, ponderata con gli importi delle fatture pagate, dei tempi di pagamento e di ritardo delle pubbliche amministrazioni, purché gli stessi non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni (30 giorni per gli enti del settore sanitario), nel 2023, e 15 giorni (20 giorni per gli enti del settore sanitario) nel 2024. In caso contrario, per monitorare il conseguimento del target prefissato verrebbe utilizzata la media semplice.”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Partenariato pubblico-privato: siglato accordo tra IFEL e CDP per rafforzare il supporto ai Comuni

È stato siglato un Protocollo d’Intesa tra IFEL e Cassa Depositi e Prestiti con lo scopo di promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale, attraverso un percorso educativo, dei dipendenti e del personale di Pubblica Amministrazione ed enti locali con un focus specifico sulle attività e gli investimenti di partenariato pubblico-privato (PPP).

Una cooperazione istituzionale che permetterà alla Fondazione di cogliere le opportunità offerte dal Programma InvestEU, avvalendosi del sostegno in ambito tecnico e finanziario di Cassa in forza del suo ruolo di Advisory Partner della Commissione Europea nell’ambito del Polo di Consulenza promosso dall’Unione Europea.

In dettaglio, IFEL perseguendo l’obiettivo di fornire strumenti conoscitivi in grado di contribuire allo sviluppo e aggiornamento delle capacità amministrative dei Comuni, intende promuovere studi, seminari e iniziative formative e culturali che possano trasferire competenze finalizzate alla gestione delle fasi di analisi e realizzazione di investimenti, inclusi anche quelli previsti dal PNRR, in base agli schemi del partenariato pubblico-privato.

Nell’ambito della collaborazione, le cui attività ricadranno sull’intero territorio nazionale con particolare attenzione alle città di media e piccola dimensione, saranno sviluppate linee di intervento nel merito della transizione digitale, ecologica e di valorizzazione del patrimonio attraverso iniziative di riqualificazione e rigenerazione urbana. Previste tre cicli di iniziative formative, un grande evento con la collaborazione anche di altri soggetti interessati alle tematiche oggetto del Protocollo. IFEL, inoltre, attiverà a breve uno sportello operativo con 40 focus informativi sul PPP per i comuni in un anno con esperti del settore.

L’attività di consulenza di CDP a favore della Fondazione riguarda in particolare: la redazione di manuali operativi e documenti divulgativi a beneficio degli enti pubblici al fine di migliorare l’impatto qualitativo e quantitativo dell’attività, soprattutto in ambito locale; la realizzazione di analisi e approfondimenti su tematiche riguardanti le operazioni di partenariato pubblico-privato; la definizione di iniziative di assistenza formativa e tecnica anche in materia di finanza di progetto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte di Cassazione: Niente sanzione in caso di mancato aggiornamento del Piano anticorruzione

Il mancato aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale di trasparenza non costituisce ipotesi sanzionatoria prevista dalla norma di legge. L’art. 19, comma 5 lett. b) del D.L. 90 del 2014 prevede una specifica sanzione amministrativa “nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento”. La disposizione delinea la condotta sanzionata in modo specifico nella mancata adozione dei piani in essa menzionati. La considerazione che la norma sanzionatoria faccia riferimento ad una condotta che descrive in modo netto, preciso e puntuale è assorbente ai fini della questione sollevata e non permette, rispetto ad essa, di sollevare dubbi o incertezze in ordine all’applicazione, nel caso di specie, dei principi di tassatività e determinatezza degli illeciti amministrativi.
L’interpretazione letterale della norma è univoca e porta a ritenere che essa sanzioni la condotta omissiva della mancata adozione dei piani e che non contenga alcun riferimento ad altre condotte ipotizzabili in relazione all’inadempimento di altri obblighi che la legge in materia di anticorruzione pone a carico degli enti pubblici.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28344 del 10 ottobre 2023, che ha respinto il ricorso presentato dall’ANAC contro gli amministratori e Segretario di un Comune avverso la sentenza della Corte di appello che ha accolto, invece, l’opposizione di quest’ultimi avverso la delibera di ANAC che aveva loro applicato una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’art. 19, comma 5 lett. b), d.l. 24. 6. 2014, n. 90, convertito con la I. n. 11. 8. 2014, n. 114, per avere, nelle loro rispettive qualità, omesso di provvedere all’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale di trasparenza e dei codici di comportamento del comune.

Per i giudici di Cassazione sono condivisibili le argomentazioni e la soluzione dei giudici della Corte di appello ritenendo che il fatto contestato fosse diverso da quello previsto dalla norma di legge citata, in forza della considerazione che mancata adozione e mancato aggiornamento dei piani siano condotte diverse, di distinta gravità, e che la norma sanzionatoria colpisca la prima ma non anche la seconda, richiamando a sostegno della propria conclusione il principio di tipicità e tassatività degli illeciti amministrativi dettato dall’art. 1, comma 2, I. n. 689 del 1981, il quale stabilisce che ” Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati “.

Secondo i giudici, la questione posta dalla Autorità ricorrente circa la riconducibilità del fatto contestato alla fattispecie normativa va risolta in senso negativo, in quanto la mancata adozione dei piani ivi previsti costituisce una condotta materiale diversa da quella del loro mancato aggiornamento. La prima si risolve nel fatto che l’ente non ha adottato alcuna misura per fronteggiare le possibili criticità, sotto lo speciale profilo considerato dalla legge in materia, della propria organizzazione ed attività, la seconda nel mancato adeguamento, rispetto alla
realtà esistente, delle misure già a tal fine predisposte. La diversità materiale delle due condotte è evidente e comporta che una loro assimilazione o equiparazione presupporrebbe invero che la legge abbia voluto, senza dirlo, sanzionare condotte diverse ed ulteriore rispetto a quella prevista, dando luogo da parte dell’interprete ad un intervento integrativo del precetto normativo ovvero al ricorso all’analogia legis, operazioni che non sono consentite in materia di illeciti amministrativi, retta dai principi di tipicità e tassatività (Cass. 13336 del 2022; Cass. n. 1105 del 2012; Cass. n. 22510 de 2016).

La normativa di settore, in particolare l’art. 10 d.lgs. n. 33 del 2013, prevede l’obbligo a carico dei soggetti tenuti all’adozione dei piani in questione, che hanno durata di tre anni, del loro aggiornamento annuale; trattasi di un obbligo chiaramente distinto dalla loro adozione e la cui sussistenza non comporta di per sé che la sua inosservanza ricada nella previsione sanzionatoria prevista dall’art. 19.

 

La redazione PERK SOLUTION