Consiglio di Stato: Scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un appalto

La scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un appalto costituisce espressione tipica della discrezionalità amministrativa e, impingendo nel merito dell’azione della pubblica amministrazione, è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo che, in relazione alla natura e all’oggetto del contratto, non sia manifestamente illogica o basata su travisamento di fatti (Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2009, n. 7259).

Le stazioni appaltanti, in sostanza, scelgono tra i due criteri quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, in quanto la specificazione del tipo di prestazione richiesta e delle sue caratteristiche peculiari consente di determinare correttamente ed efficacemente il criterio più idoneo all’individuazione della migliore offerta.

Il criterio del prezzo più basso, in cui assume rilievo la sola componente prezzo, può presentarsi adeguato quando l’oggetto del contratto abbia connotati di ordinarietà e sia caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto.

Ne deriva che potrà essere adeguato al perseguimento delle esigenze dell’Amministrazione il criterio del minor prezzo quando l’oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate. In questo caso, qualora la stazione appaltante sia in grado di predeterminare in modo sufficientemente preciso l’oggetto del contratto, potrà non avere interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi dell’offerta, in quanto l’esecuzione del contratto secondo i mezzi, le modalità ed i tempi previsti nella documentazione di gara è già di per sè in grado di soddisfare nel modo migliore possibile l’esigenza dell’Amministrazione. L’elemento quantitativo del prezzo rimane, quindi, l’unico criterio di aggiudicazione.

Al contrario, la scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà in considerazione quando le caratteristiche oggettive dell’appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell’aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi. In questo caso l’Amministrazione potrà ritenere che l’offerta più vantaggiosa per la specifica esigenza sia quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo; la stazione appaltante dovrà valutare se uno o più degli aspetti qualitativi dell’offerta concorrano, insieme al prezzo, all’individuazione della soluzione più idonea a soddisfare l’interesse sotteso all’indizione della gara.

È quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, nella sentenza 08706/2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

Decreto sanzioni per ritardata e/o mancata trasmissione nei termini delle certificazioni Covid per l’anno 2022

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il Decreto del 16 ottobre 2023 concernente la determinazione delle sanzioni alcuni enti locali per ritardata e/o mancata trasmissione nei termini delle certificazioni per l’anno 2022 di perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il comma 3 dell’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall’articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, stabilisce che gli enti locali che trasmettono la certificazione in argomento oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024. Nel caso in cui la certificazione viene trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione è operata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024. La citata riduzione viene inoltre operata in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024 qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio 2023. A seguito dell’invio tardivo della certificazione le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Gli enti di cui agli allegati 1 e 2, che hanno inviato la certificazione per l’anno 2022 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023 ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati alla riduzione delle fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite a titolo di fondo di cui all’art. 106 del DL 34/2020, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024.

Gli enti di cui agli allegati 3 e 4 che hanno inviato la certificazione per l’anno 2022 nel periodo dal 1° al 31 luglio 2023, sono assoggettati alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse
attribuite ai sensi dell’art. 106, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024.

Gli enti di cui agli allegati 5 e 6 che non hanno inviato la certificazione per l’anno 2022 entro il termine del 31 luglio 2023, sono assoggettati alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite ai sensi dell’art. 106, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati.

Allegati

Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 1
Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 2
Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 3
Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 4
Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 5
Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 6

 

La redazione PERK SOLUTION