Termine per la risposta ad interrogazione consiliare

Il termine di 30 giorni entro il quale dev’essere fornita risposta alle interrogazioni consiliari costituisce il termine massimo, ma per quelle urgenti la risposta può essere anche immediata qualora il sindaco sia in possesso degli elementi necessari. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’Interno, in riscontro ad una richiesta di parere, da parte dei consiglieri comunali, concernente la corretta interpretazione dell’articolo 35, comma 5, del regolamento del consiglio comunale che disciplina le interrogazioni consiliari.

Secondo il ministero, le prerogative dei consiglieri sono disciplinate dall’articolo 43 del TUEL, il quale al comma 3 dispone che il sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Allo statuto ed al regolamento consiliare è demandata la disciplina delle modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte. Nel caso di specie, lo statuto del comune in questione non contiene alcuna previsione in ordine alle interrogazioni urgenti; l’articolo 8, comma 3 del regolamento comunale, nello stabilire che la presentazione delle interrogazioni è effettuata nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del consiglio, puntualizza che la risposta è obbligatoria nel termine di trenta giorni e, qualora sia richiesta risposta orale, questa viene data nel corso della prima seduta utile del consiglio nei termini previsti dall’apposito regolamento.

Il regolamento disciplina la materia delle interrogazioni all’articolo 35, il quale, al comma 3, dispone che la risposta alle interrogazioni deve essere data entro trenta giorni e, di norma, nella prima adunanza del consiglio che deve tenersi entro il suddetto termine. Qualora non si tengano adunanze nel termine prescritto, la risposta deve essere data per iscritto. Quanto alle interrogazioni avente carattere urgente, il comma 5, del predetto articolo 35, prevede espressamente che le stesse possono essere effettuate anche durante l’adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il testo dell’interrogazione è rimesso al presidente che ne dà lettura al consiglio e chiede al sindaco di dare risposta immediata qualora disponga degli elementi necessari. In caso contrario, il sindaco può riservarsi di dare risposta scritta entro trenta giorni dalla presentazione.

Dalle norme statali e regolamentari sopracitate emerge che il termine di 30 giorni, entro i quali deve essere fornita la risposta, costituisce chiaramente il termine massimo, ma per le interrogazioni urgenti la risposta può essere anche immediata se il sindaco è in possesso degli elementi necessari. Il ministero rappresenta, comunque, che soltanto il consiglio comunale, nella sua autonomia e in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire un’interpretazione delle norme regolamentari di cui lo stesso si è dotato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti: Revisione prezzo e pagamento diretto al subappaltatore

Com’è noto il nuovo Codice dei contratti approvato con D.lgs. 36/2023 ha recepito, a regime, la disciplina introdotta dalla normativa emergenziale con l’art. 29 del d.l. 4/2022 prevedendo, all’art. 60, che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento sia obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi, da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo ed operanti nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, ha prescritto doversi utilizzare i seguenti indici sintetici elaborati dall’ISTAT: a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione; b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Accade di frequente che l’operatore economico aggiudicatario si avvalga per l’esecuzione di alcune prestazioni
dell’appalto di subappaltatori. Secondo l’art. 119 comma 11 del D.lgs. 36/2023 “La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a)
quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Dalla normativa risulta che la revisione dei prezzi vada determinata in relazione alle prestazioni da eseguire, con la conseguenza che – ove si tratti di prestazioni facenti capo al subappaltatore e ai titolari di subcontratti, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 119, co. 11, d.lgs. 36/2023 – la stazione appaltante procederà al pagamento diretto in favore di questi ultimi anche del maggior importo rideterminato in applicazione della revisione prezzi. Con l’ulteriore indicazione che le stazioni appaltanti potranno disciplinare, nei documenti di gara, tale situazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conferimento incarichi a personale in quiescenza agli uffici di staff di organi politici

Con il parere n. 938 del 11 ottobre 2023 il Dipartimento della Funzione Pubblica – in riscontro ad una richiesta di chiarimenti avanzata dall’Anci sull’applicazione anche agli uffici di staff, ex articolo 90 del Tuel, della possibilità di attribuire incarichi in deroga al divieto previsto per il personale già collocato in stato di quiescenza – ritiene possibile ricondurre nell’alveo dell’ipotesi derogatoria di cui all’articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, la nomina ex art. 90 TUEL dei soli Capi di Gabinetto, intesi come figure di vertice degli uffici di staff all’interno dei regolamenti interni di organizzazione degli enti locali, a condizione che tra le funzioni attribuite non rientrino attività di natura gestionale.

Il comma 3 dell’art. 11 del decreto sopra richiamato introduce un’esclusione dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati che siano già collocati in quiescenza. In particolare, l’esclusione concerne il conferimento di incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche. Il comma, inoltre, esplicita che resta ferma l’applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.

Se dal punto di vista funzionale, nulla osta a considerare gli uffici di staff ex articolo 90 TUEL assimilabili agli uffici di diretta collaborazione ministeriali, rimane la problematica circa l’individuazione di quali siano gli “incarichi di vertice” all’interno di tali uffici che, in base al comma 3-bis dello stesso articolo 90 del TUEL, non posso però svolgere attività gestionale neanche quando hanno un trattamento economico parametrato a quello della dirigenza.

Il Dipartimento, nel richiamare le indicazioni della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti nella Sentenza n. 785/2012/A, perviene alla conclusione che possa essere ricompresa tra gli incarichi di vertice degli uffici di staff di cui all’articolo 90 TUEL, la figura del Capo di Gabinetto, ove prevista all’interno dei regolamenti di organizzazione degli enti locali, che ha il compito di coadiuvare e supportare il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sebbene non possa avere un contratto da dirigente e con le peculiarità retributive e contrattuali che contraddistingue l’ordinamento degli enti locali.

La nota ricorda, infine, si analizzare in concreto, al di là del nomen iuris ad essa attribuito, il contenuto delle prestazioni oggetto dell’incarico, al fine di non incorrere in condotte elusive della disposizione normativa in argomento.

 

La redazione PERK SOLUTION