Le spese economali sono non programmabili e non prevedibili

Nell’ambito della gestione di risorse pubbliche, le spese economali rappresentano una deroga o eccezione rispetto alla programmazione degli acquisti e sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste, onde assicurare il corretto funzionamento della struttura amministrativa senza interruzioni o ritardi. Per tali finalità sono quindi posti a disposizione dell’economo dei fondi, necessariamente limitati, per provvedere, in conformità alle richieste dei diversi uffici, ad acquisti di beni di modesto valore che comportano urgenza di liquidazione, atteso che, in casi del genere, il ricorso all’ordinario procedimento di spesa (artt. 182 e ss. del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 cd. “T.U.E.L.”), costituirebbe un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza dell’azione amministrativa.
La caratteristica della non programmabilità e dell’imprevedibilità deve perciò contraddistinguere le spese effettuate per il tramite del fondo economale, per la cui gestione gli enti locali sono tenuti ad adottare un apposito regolamento (art. 153, c.7, T.U.E.L.) recante la disciplina delle spese effettuabili tramite il fondo con la previsione: di un limite di utilizzo dello stesso, delle modalità di stanziamento e di eventuale reintegro del fondo, dell’importo massimo del singolo esborso effettuabile e della tipologia delle spese sostenibili in ragione della loro urgenza ed inerenza alle finalità istituzionali dell’ente.
Da tali premesse discende che l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e del loro corretto impiego, essendo tenuto a dimostrare nel conto giudiziale la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni. In particolare, l’economo è assoggettato alla responsabilità di cui all’art. 194 del “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, approvato con R.D. n. 827/1924, per maneggio di denaro pubblico e, per procedere all’effettuazione delle spese, egli deve prima verificarne l’ammissibilità riscontrando la loro conformità alle previsioni di legge e regolamentari. Inoltre, ai sensi della disposizione dianzi citata e dell’art. 93 del T.U.E.L., gli agenti contabili, per essere discaricati, devono fornire la prova che le mancanze o la diminuzione del denaro siano avvenuti per causa di forza maggiore o per fatti ad essi non imputabili, e non per propria negligenza. In ogni caso, non vi può essere discarico (ovvero esenzione da responsabilità) quando gli agenti contabili abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del denaro e delle cose mobili (art. 194, comma 2, Regolamento contabilità).
Le disposizioni in questione attribuiscono, dunque, all’agente contabile l’onere di provare di avere esattamente adempiuto ai propri doveri nella gestione del denaro pubblico, secondo l’ordinario riparto dell’onere della prova, che attribuisce al soggetto che eccepisce di essere esente da responsabilità, cioè di avere correttamente adempiuto ai propri obblighi, di provare l’avvenuto loro esatto adempimento (ex plurimis, Corte conti, Sez. III di appello n. 96/2019 e Sez. appello Sicilia n. 154/2012).
Sulla base di tali premesse, la Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, con la sentenza n. 51/A/2023, ha confermato la condanna di primo grado nei confronti dell’Economo di un Comune, risultando palese la violazione delle disposizioni del regolamento economale sia per la carenza della documentazione giustificativa delle spese (da allegare obbligatoriamente al conto giudiziale) sia con riguardo alla natura degli esborsi eseguiti.

 

La redazione PERK SOLUTION

I verbali di cassa dell’organo di revisione devono riportare le movimentazioni di cassa afferenti le poste del PNRR

Con Delibera 156/2023/VSG, la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna ha concluso l’indagine sull’applicazione dei principi contabili in ordine alla verifica della consistenza della cassa e del fondo rischi da contenzioso, approvando la relazione con la quale sono stati definiti i caratteri del controllo di cui all’indagine in parola, in riferimento all’esercizio finanziario 2021, ed il questionario da somministrare agli Enti selezionati.

Il questionario consta di due sezioni: nella prima si annoverano quesiti concernenti le verifiche di cassa e nella seconda sezione vi rientrano domande relative al fondo rischi da contenzioso. Inoltre, agli Enti selezionati è stato somministrato un ulteriore questionario integrativo relativo ai flussi finanziari del PNRR. Dall’analisi delle risposte fornite e dai verbali di cassa la Sezione ha accertato, sotto il profilo della liquidità, la mancata indicazione, nel verbale da parte dell’Organo di revisione, della esistenza delle giacenze vincolate di cassa, nonostante gli enti abbiano dichiarato la presenza, nonché delle eventuali movimentazioni (prelievi, ricostituzioni), anche in caso negativo, effettuate a tale titolo.

La Sezione prescrive, anche in ossequio al principio contabile della chiarezza, una puntuale verifica sulle giacenze in conti correnti non di tesoreria, sulle cause che ne hanno determinato la loro gestione e i relativi titoli nonché la necessaria riconduzione della gestione alle garanzie normativamente stabilite dettate per una loro puntuale rendicontazione; ed ulteriormente, richiama l’Organo di revisione ad una più attenta, corretta e completa stesura dei verbali di cassa dai quali emergano le vicende genetiche e funzionali afferenti la gestione della liquidità, così come descritte in premessa e all’uopo espressamente richieste dalla normativa dell’armonizzazione contabile (artt. 180, 195, 222 del TUEL).

In merito all’individuazione del fondo rischi da contenzioso è stata rilevata la mancata adozione di una delibera di Giunta volta alla ricognizione del contenzioso.  La Sezione esorta a un puntuale adempimento degli obblighi in merito, rammentando, in via generale, la specifica responsabilità che grava sugli organi dell’ente e sull’organo di revisione, in termini di puntuale e analitica vigilanza sulle casistiche di contenzioso pendente, così come sulla corretta quantificazione degli accantonamenti relativi. Infine, richiama specificamente l’Organo di revisione alla verifica degli obblighi di accantonamento di cui è chiamato ad attestare la congruità, nonché, in ogni caso e anche a prescindere dalla eventuale assenza del fondo rischi, sulla esigenza di una puntuale ed analitica ricognizione che esclude l’utilizzo della modalità di controllo a campione.

Con riferimento alle le risorse finanziarie derivanti dal PNRR rileva la mancata indicazione nei verbali di cassa dell’Organo di revisione, nonché le eventuali movimentazioni, anche negative, afferenti le poste del PNRR; e perciò, richiama l’Organo di revisione ad attuare una più completa e corretta stesura dei verbali di cassa.

 

La redazione PERK SOLUTION