Legittima la revoca dell’assessore per «divergenze inconciliabili» col sindaco

È legittimo il provvedimento del sindaco che dispone, ex art. 46, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la revoca di un assessore comunale a motivo dell’esistenza di «divergenze inconciliabili» fra i due soggetti. È quanto stabilito dal TAR Friuli-Venezia Giulia, 19 settembre 2023, n. 271.

Il TAR ricorda che per costante giurisprudenza (vedi ex multis, C.d.S., Sez. V, 10 luglio 2012, n. 4057) la revoca dell’assessore da parte del sindaco è atto ampiamente discrezionale, la cui motivazione può validamente basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa.

Nel caso di specie, peraltro, il fondamento logico-giuridico delle determinazioni risulta diffusamente esposto nel contenuto di tali atti, ove si rappresenta l’emersione di “divergenze inconciliabili” tra il sindaco e gli assessori, relativamente a tematiche in materia di politica ambientale (specificamente indicate nel “sistema di raccolta dei rifiuti urbani”), con compromissione di quella coesione necessaria a perseguire il programma di mandato. Detta motivazione risulta congrua e del tutto idonea a sostenere l’interruzione di un rapporto che ha carattere prettamente fiduciario (alla luce della natura fiduciaria dell’incarico (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 15 luglio 2021, n. 743) e la cui permanenza in vita può ben essere condizionata da valutazioni di natura politica (T.A.R. Liguria, Sez. II, 30 settembre 2016, n. 964).

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuovo codice degli appalti: Assicurazione dipendenti interni

Con il parere n. 2163 il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture fornisce chiarimenti in merito all’art. 45, comma 7, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che “…una parte delle risorse di cui al comma 5 (20%) è in ogni caso utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale “.

Si chiarisce che le figure interne per le quali vige tale assicurazione obbligatoria sono quelle indicate al comma 2 dell’art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell’allegato I.10, se presenti all’interno della stazione appaltante. Le spese per l’assicurazione sono a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell’intervento.

 

Normativa di riferimento
Articolo 45.  Incentivi alle funzioni tecniche

1.  Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

2.  Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. E’ fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

3.  L’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4.  L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perché prive dell’attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.

5.  Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6.  Con le risorse di cui al comma 5 l’ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

a)  la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
b)  l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
c)  l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7.  Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

a)  per attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
b)  per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
c)  per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8.  Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell’incentivo di cui al comma 2.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conversione in legge del decreto Asset (D.L. n. 104/2023): la nota di lettura ANCI

Anci ha pubblicato la nota di lettura sul decreto legge 10 agosto 2023, n.104, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici” come convertito definitivamente in legge.

Si rimanda anche alla nostra notizia del 4 ottobre, dove abbiamo richiamo i principali articoli di interesse degli enti locali. Segnaliamo anche la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulle principali misure contenute nel decreto Asset, che riportiamo integralmente.

MISURE CONTRO IL CARO VOLI

– Stop all’algoritmo e alle pratiche anticoncorrenziali sulle tratte nazionali
Il decreto assegna all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ampi poteri istruttori e sanzionatori in materia di trasporto aereo. In presenza di condotte restrittive della concorrenza o abuso di posizione dominante da parte delle compagnie aeree, attuate con tecniche algoritmiche e con particolare riferimento alle rotte insulari soprattutto nei periodi di picco della domanda o di emergenza nazionale, l’AGCM può avviare accertamenti a tutela del libero mercato e del consumatore, utilizzando come indicatore anche il semplice aumento delle tariffe del 200% già individuato come limite nel testo originario. Il decreto vieta anche la profilazione degli utenti o la loro discriminazione sulla base del dispositivo adoperato per effettuare la prenotazione.

– Trasparenza sui sussidi
Un’altra novità che rafforza la misura riguarda l’obbligo per i gestori aeroportuali di pubblicare i sussidi ricevuti dalle compagnie aeree, al fine di garantire maggiore trasparenza e quindi maggiore tutela per i consumatori. Per far fronte all’ampliamento dei compiti, l’organico dell’AGCM viene potenziato.

– Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe applicabili
Vengono fissate dalle amministrazioni competenti le tariffe massime praticabili dai vettori destinatari di oneri di servizio pubblico qualora ci sia il rischio di un sensibile rialzo dei biglietti aerei. Il livello massimo tariffario dovrà essere indicato nel bando di gara, quale requisito oggettivo dell’offerta.

MISURE URGENTI PER FAR FRONTE ALLE CARENZE DEL TRASPORTO TAXI SU GOMMA
Con le norme sui taxi approvate nel Decreto Asset, ulteriormente rafforzato su iniziativa del Governo durante l’esame parlamentare, si creano condizioni favorevoli senza precedenti per il rilascio di nuove licenze da parte dei Comuni, necessarie soprattutto nelle aree metropolitane e nelle città sedi di aeroporti.
Novità anche sul fronte incentivi, che sono raddoppiati per favorire l’acquisto di veicoli a basso livello di emissioni destinati a servizio taxi e all’esercizio di noleggio con conducente.

– Platea per i concorsi straordinari ampliata per oltre 60 Comuni italiani
La nuova normativa in materia di Taxi contenuta nel decreto Asset risolve un annoso problema legato allo strutturale incremento della domanda e alla scarsità delle vetture nei comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, che potranno finalmente aumentare le licenze, fino al 20% di quelle già rilasciate, attraverso un concorso straordinario e procedure molto più snelle. Questa importante e significativa facoltà è stata ampliata nel corso del confronto parlamentare ad oltre 60 comuni italiani, una platea che di fatto comprende tutte le amministrazioni in cui si è verificata la necessità di aumentare le licenze dei taxi. I Comuni non avranno necessità di chiedere ulteriori pareri per indire i concorsi, salvo la congruità del prezzo alla Autorità dei trasporti con il principio del silenzio assenso, in un massimo di 15 giorni.

– Licenze temporanee aggiuntive per due anni
I Comuni potranno rilasciare licenze aggiuntive a chi è già titolare di licenza taxi o noleggio con conducente nei casi di aumento straordinario della richiesta, legato a grandi eventi o flussi turistici superiori alla media stagionale, come ad esempio il Giubileo 2025 a Roma, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Tali licenze hanno carattere temporaneo o stagionale e possono essere prorogate fino due anni.

– Semplificata procedura per la doppia guida
Sono semplificate le procedure per il rilascio della doppia guida, per le quali sarà sufficiente una comunicazione. I beneficiari, anche a titolo oneroso, possono affidarle a terzi, che siano però in possesso di certificato di abilitazione professionale e iscrizione al ruolo di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
Chiarita anche la natura del rapporto di lavoro di carattere autonomo, fattore che in passato ne aveva limitata l’applicazione. La sostituzione alla guida può avvenire autonomamente nell’ambito orario del turno integrativo o nell’orario del turno assegnato.

 

La redazione PERK SOLUTION