Graduatoria dei comuni beneficiari del contributo segretari comunali

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 4 ottobre 2023 informa che, a seguito dell’esame delle istanze pervenute sull’apposita piattaforma digitale e della successiva elaborazione della graduatoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, è in corso di formalizzazione il provvedimento con il quale verrà disposta l’erogazione delle risorse di cui all’articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.233, a copertura degli oneri relativi al trattamento economico dei segretari comunali, come previsto dall’articolo 4 e 5 del D.P.C.M. 1° maggio 2023.

Il predetto sostegno, quantificato in un ammontare annuo pari a 40mila euro, avrà la durata del PNRR e, quindi, sarà erogato fino al 2026, ai Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti che ne hanno fatto richiesta, sino a concorrenza delle risorse disponibili e previa verifica delle condizioni di accesso al Fondo. Per il corrente anno sarà attribuito un contributo pari ad euro 13.333,00, corrispondente alle risorse per il quarto quadrimestre, a favore dei primi 1.094 enti utilmente collocati in graduatoria.

Successivamente al pagamento verrà pubblicato, sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale, un ulteriore comunicato per fornire ai comuni interessati informazioni in merito all’erogazione delle risorse assegnate a ciascuno di essi.

Allegati:
Elenco dei comuni beneficiari

 

La redazione PERK SOLUTION

Decreto asset (DL n. 104/2023), anche la Camera vota la fiducia

La Camera dei Deputati, con 202 voti favorevoli e 128 contrari, ha approvato la fiducia posta dal governo al disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche, finanziarie e investimenti strategici.

Il provvedimento oggetto di conversione consta di 41 articoli, suddivisi in 5 capi:
– Capo I, misure urgenti a tutela degli utenti (artt. 1-4);
– Capo II, misure urgenti in materia di attività economiche (artt. 5-12);
– Capo III, disposizioni in materia di investimenti (artt. 13-23):
– Capo IV, disposizioni finanziarie (artt. 24-27);
– Capo V, disposizioni finali (artt. 28-29).

Tra le disposizioni di interesse degli enti locali segnaliamo i seguenti articoli:

  • articolo 19 che istituisce un apposito Fondo, denominato ‘Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni‘ con l’obiettivo di realizzare gli interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale, con una dotazione di 18 milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 12 milioni di euro per l’anno 2025. Al Fondo potranno accedere i comuni individuati in relazione al rispettivo numero di abitanti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Fondo consente il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali di importo non superiore alla soglia che sarà
    determinata dal decreto interministeriale sopra citato. Nell’ambito del finanziamento saranno considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste. Da ultimo si prevede che nell’anno 2023, le risorse del Fondo saranno prioritariamente assegnate ai comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del Codice della Protezione civile;
  • articolo 21, che reca disposizioni volte a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante l’attribuzione di una anticipazione di liquidità, fino all’importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi alla gestione liquidatoria, da restituire in base ad un piano di ammortamento a rate costanti della durata massima di 10 anni. Viene prevista, poi, l’attribuzione, fino all’importo massimo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli
    anni 2024, 2025 e 2026, di una anticipazione di liquidità in favore dei comuni in procedura di predissesto, il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l’anno 2014 e con durata fino all’anno 2023, che hanno subito un maggiore onere finanziario, dovuto alla
    riduzione dell’arco temporale di restituzione delle anticipazioni, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019. Il comma 6 del medesimo articolo prevede la concessione di un contributo di parte corrente in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni di dissesto e di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, da concedere in base alla popolazione residente nei suddetti comuni al 1° gennaio 2022. Il contributo è concesso anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana;
  • articolo 21-bis, che prevede con una norma di interpretazione autentica che tra le spese correnti che gli enti locali in esercizio provvisorio possano
    impegnare rientrano anche quelle per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario. Inoltre si prevede che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato
    programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all’approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio;
  • articolo 21-ter, che attribuisce ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già adottato. L’esercizio di tale facoltà sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l’adozione delle misure correttive, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente, nonché il termine per la deliberazione del dissesto. Inoltre, l’articolo concede ai medesimi enti la facoltà di ripianare in 15 anni il disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici dovuto alla diversa modalità di calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità.
  • articolo 22, il quale stabilisce che le Regioni possano conferire, con legge, le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti, agli enti locali.
    La disposizione in esame è stata introdotta, nel provvedimento d’urgenza in esame, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 aprile 2023, relativamente al tema del riparto delle competenze per la bonifica dei siti contaminati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata. Variazione indice ISTAT

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la circolare n. 27867 del 27 settembre 2023, segnala che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.M. 5 agosto 1994, concernente la “Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata”, la variazione percentuale dell’indice Istat generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nel periodo giugno 2022 – giugno 2023, come comunicato dall’Istat con nota in data 26.09.2023, prot. 15935, risulta pari a: + 0,6%.
Come disposto dal citato articolo 9 del D.M. 5 agosto 1994, l’eventuale aggiornamento del limite di costo decorre dal mese successivo a quello della presente comunicazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Erogato contributo erariale anno 2023 per distacco sindacale

Con comunicato del 3 ottobre 2023, la Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che con provvedimento del 26 settembre 2023 è stato disposto il pagamento del contributo assegnato nell’anno 2023 alle Province, alle Città metropolitane, ai Liberi consorzi comunali, ai Comuni, alle Comunità montane nonché alle ASP/IPAB, ad esclusione degli enti facenti parte delle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali (da intendersi riferita all’istituto del distacco sindacale) nell’anno 2022, ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n.599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n.5.

Gli enti beneficiari del predetto pagamento sono quelli che con modalità informatizzata, utilizzando esclusivamente la certificazione presente nell’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali (“Area certificati – TBEL”, “Altri certificati”) accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale, hanno trasmesso, entro il termine del 31 maggio 2023, richiesta di contributo.

Il citato pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nei confronti degli enti che non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all’articolo 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, ovvero per gli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un ulteriore pagamento a favore degli enti che, entro e non oltre il 15 novembre 2023, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

Gli enti beneficiari del pagamento possono visualizzare l’importo ad essi assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “Contributo personale aspettativa sindacale”.

 

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