Possibile riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche anche nel caso di contratti di concessione

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 187/2023, nel fornire riscontro ad un Comune ha evidenziato che l’art. 45 del D.lgs 36/2023 può essere applicato anche ai contratti di concessione, a valere sugli stanziamenti previsti, per le singole procedure di affidamento di lavori e servizi, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci degli enti concedenti.

Gli enti concedenti sono definiti secondo quanto previsto dallo stesso D.lgs. n. 36/2023 nelle definizioni ad esso allegate e all’art. 174 comma 2. Il valore della concessione (tipologia di contratto definito dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato come figura contrattuale “di default” del partenariato pubblico-privato) deve essere presente e stimato, secondo le modalità previste dall’art. 179 del D.lgs n. 36/2023, al momento dell’invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l’ente avvia la procedura di aggiudicazione.

Inoltre, l’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, sebbene non faccia più esplicita menzione al “regolamento” che era, invece, espressamente previsto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, al comma 3, con riferimento alle modalità applicative per il riconoscimento degli incentivi, statuisce che i criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, “sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”. Anche il nuovo codice, quindi, sembra lasciare spazi che possono essere colmati dall’esercizio della potestà regolamentare delle pubbliche amministrazioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Bando ICS “Sport Missione Comune 2023”. Tempo fino al 5 dicembre per partecipare

Anci ricorda che c’è tempo fino al 5 dicembre per partecipare al bando dell’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) “Sport Missione Comune 2023” dedicato agli enti territoriali e finalizzato a sostenere la realizzazione, la riqualificazione e gli interventi di efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva anche connessi al PNRR. L’Istituto per il Credito Sportivo, infatti, ha stanziato un plafond di oltre 100 milioni di euro per mutui a tasso fisso contratti da Comuni, Unione dei Comuni, Comuni in forma associata e Città metropolitane da stipulare obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2023 per i seguenti interventi: costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, anche al servizio delle scuole, compresa l’acquisizione delle aree e degli immobili destinati all’attività sportiva, e piste ciclabili.
Inoltre, le agevolazioni del bando privilegiano gli interventi cosiddetti ‘prioritari’, come ad esempio quelli totalmente destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche; totalmente destinati all’efficientamento energetico; totalmente destinati all’adeguamento alla normativa antisismica; ammessi al bando Sport e periferie; ammessi ad usufruire delle risorse del PNRR; relativi a impianti sportivi ubicati all’interno di un plesso scolastico; relativi a piste ciclabili; realizzati su beni confiscati alla criminalità organizzata; realizzati dal privato concessionario dell’impianto sportivo al quale sono trasferite le somme mutuate; oppure realizzati nelle regioni del Mezzogiorno (Italia Meridionale: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Italia Insulare: Sicilia e Sardegna)
L’importo massimo agevolabile è di: 2 milioni di euro per i Piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti); 4 milioni per i Comuni con 5.000-100.000 abitanti, le Unioni di Comuni e i Comuni in forma associata 6 milioni per i Comuni con oltre 100.000 abitanti, Capoluogo, Città Metropolitane, Province e Regioni.
Sul sito dell’Istituto per il Credito sportivo è possibile trovare tutta la documentazione relativo al bando compreso il portale per presentare le istanze di contributo.

 

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Niente danno erariale per il ritardato pagamento di prestazioni se dipeso dal protrarsi dell’attività istruttoria

Nessuna responsabilità in capo al Responsabile che ha ritardato il pagamento delle prestazioni inerenti il servizio comunale di refezione scolastica se ciò è dipeso dalla necessaria attività istruttoria sull’operato della società affidataria, onde procedere alla verifica dei presupposti per disporre una corretta liquidazione dei corrispettivi. È quanto stabilito dalla Corte dei conti,. Sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza n. 605/2023.

Nel caso di specie, la Procura citava in giudizio la responsabile dell’Area servizi alla persona di un Comune contestando una responsabilità per aver ritardato i pagamenti delle prestazioni inerenti il servizio comunale di refezione scolastica gestito in affidamento da una Società, generando interessi moratori, quantificati in complessivi € 106.590,39. La Sezione rileva la non configurabilità dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, in quanto sarebbe stata la mancata produzione documentale ed il suo parziale e tardivo invio da parte dell’operatore economico a generare il cumulo degli interessi, atteso che – contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura, sarebbero molteplici le contestazioni e le anomalie riscontrate dalla responsabile in merito alla
fatturazione; la stessa ha formalizzato contestazioni sulla tariffa applicata evidenziando l’impossibilità da parte dell’Ente a procedere alla liquidazione
proprio in ragione della carenza del dato documentale.

La condotta della responsabile dell’Area servizi alla persona del Comune appare essere stata improntata ai principi del corretto agire amministrativo, in quanto ha adottato una pluralità di atti volti ad ottenere chiarimenti dalla società affidataria, a fronte di evidenti criticità e profili di disorganizzazione del servizio di refezione scolastica. Al contempo, dalla documentazione emergono oggettivi indici dell’impossibilità per la stessa di poter procedere in modo tempestivo ai pagamenti, stante il mancato/tardivo riscontro da parte della società affidataria del servizio alle proprie tempestive richieste istruttorie (resoconto dei servizi, produzione dei report mensili degli elenchi dei fruitori del servizio, sottoscrizione del contratto di appalto), relative ai necessari atti prodromici alla liquidazione dei corrispettivi per lo svolgimento del servizio stesso.

Ponendosi da un angolo visuale ex ante, diversamente opinando, si finirebbe per concludere che la convenuta non avrebbe dovuto completare le verifiche sulla regolarità della prestazione, per evitare di differire (legittimamente) la liquidazione, in un momento nel quale non vi era contezza dell’ammontare
delle contestazioni eccepibili alla società affidataria del servizio, con il rischio di determinare un danno erariale scaturente dal pagamento di importi superiori a quelli relativi ai servizi effettivamente prestati.

 

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ANAC, inconferibilità e incompatibilità: La legge nazionale prevale su norme regionali e a Statuto speciale

I decreti attuativi della legge Severino, come il n. 39/2013 che disciplina le inconferibilità e le incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed enti privati in controllo pubblico, sono prevalenti rispetto a legge regionali, anche speciali, o delle Province autonome. E’ quanto ha chiarito l’Autorità Nazionale Anticorruzione con Atto del Presidente del 13 settembre 2023. La richiesta di parere era giunta da Comune di Palermo, intenzionato ad applicare le disposizioni proprie regionali in materia di nomine e designazioni di rappresentanti negli organi di amministrazione e controllo degli organismi partecipati, invece della normativa nazionale disposta dai decreti Severino.

Le disposizioni contenute nel d.lgs. 39/2013 – scrive Anac – non sono suscettibili di interpretazione estensiva, in quanto costituiscono l’espressione della scelta discrezionale del legislatore, il quale con esse ha individuato a priori, e indipendentemente dalla concreta realizzazione di un danno per la pubblica amministrazione, fattispecie nelle quali sussiste un potenziale conflitto di interesse e/o nelle quali l’azione del funzionario può mettere a rischio l’immagine di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione stessa.

Gli incarichi e le cariche cui si riferisce il decreto n. 39/2013 sono gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico, ovvero in enti regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie. Le disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (d.lgs. n. 39/2013) non si applicano, invece, ai componenti di un organo collegiale di vigilanza e controllo interno sull’attività di un ente, in quanto le suddette disposizioni attengono ad incarichi di livello o di funzione dirigenziale (caso relativo al collegio sindacale di un’azienda sanitaria locale). Infatti, lo svolgimento di funzioni dirigenziali o gestorie costituiscono uno dei presupposti di applicabilità delle fattispecie di inconferibilità/incompatibilità previste dal decreto. Disciplina quest’ultima che non trova dunque applicazione con riferimento ad esempio all’incarico di revisore dei conti.

 

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