Regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica

E’ stato emanato il Decreto direttoriale del 31 agosto 2023 che adotta le linee guida per la redazione del piano economico-finanziario e gli indici di qualità dei servizi a cui gli Enti locali potranno attenersi per l’adozione degli atti necessari alla regolamentazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), così come previsto dal decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022, intitolato “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”.

Si tratta dei primi provvedimenti volti all’attuazione dell’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 201/22 cui farà seguito l’adozione degli ulteriori atti richiamati da tale disposizione normativa. I servizi interessati dal Decreto sono quelli non demandati alla competenza di un’Autorità indipendente o di altra autorità di regolazione.

In fase di prima applicazione i servizi individuati sono:

  • impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall’art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
  • parcheggi;
  • servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;
  • luci votive;
  • trasporto scolastico.

I servizi menzionati sono erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, e non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. Sono previsti dalla legge o ritenuti necessari dagli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

Si tratta, pertanto, di alcuni servizi di interesse generale usufruiti dalla collettività e meritevoli di tutela. L’erogazione degli stessi, infatti, deve garantire l’accessibilità universale e la parità di trattamento tra tutti i cittadini e gli utenti. Il settore, inoltre, deve essere regolato in modo da garantire il rispetto e la promozione della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale.

Per tali servizi, gli atti e gli indicatori menzionati sono predisposti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy. Su tale base, gli enti locali possono organizzare e disciplinare i servizi pubblici non a rete di loro titolarità, tramite un regolamento o un atto generale, definendo condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione ed assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione.

Allegati

 

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ANAC, Affidamento servizi mensa: l’amministrazione deve indicare l’iter logico con cui determina il prezzo del pasto

Con il Parere di precontenzioso n. 415 del 13 settembre 2023, ANAC ha evidenziato che nell’ affidamento del servizio di mensa per le scuole, la Stazione appaltante ha la discrezionalità tecnica di individuare il prezzo a base di gara per il singolo pasto. L’Amministrazione, però, ha il dovere di rendere noto l’iter logico seguito per la determinazione del prezzo. La determinazione del prezzo a base d’asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche, sulla quale è possibile il solo sindacato estrinseco, ovvero limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall’Amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento, non potendo il Giudice (o l’Autorità) giungere alla determinazione del prezzo congruo. Tuttavia, nel caso in cui la Stazione appaltante non abbia reso noto l’iter logico seguito per la sua determinazione o, in ogni caso, non abbia fornito elementi sufficienti per la verifica di quanto determinato, sussistono i presupposti per mettere in discussione la valutazione tecnica effettuata.

 

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Bando PNRR Imprese Borghi: presentazione domande entro il 29 settembre 2023

Il Bando Imprese Borghi promuove l’avvio o il consolidamento di iniziative imprenditoriali nei territori dei 294 comuni assegnatari delle risorse indicate nell’Avviso per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati. La dotazione finanziaria è di 188 milioni di euro previsti dal PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3) e Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”.

Il sostegno è destinato a progetti imprenditoriali da localizzare in una o più unità locali ubicate nei comuni/borghi storici assegnatari di risorse per i “Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale”, nel campo delle attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volti a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio.

I progetti potranno promuovere in modo innovativo la rigenerazione dei piccoli Comuni attraverso l’offerta di servizi, sia per la popolazione locale sia per i visitatori, nonché la sostenibilità ambientale, proponendo progetti attenti alla riduzione delle emissioni inquinanti, alla riduzione dei consumi, allo smaltimento dei rifiuti, alle soluzioni di economia circolare.

Sono finanziabili progetti fino a 150.000 euro – considerando sia le spese di investimento che il capitale circolante – da realizzare in 18 mesi e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025

Le agevolazioni sono rivolte a micro, piccole e medie imprese che presentano iniziative imprenditoriali in forma singola o in aggregazione, già costituite o che intendono costituirsi in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le ditte individuali e le società cooperative, le associazioni non riconosciute, le organizzazioni dotate di personalità giuridica non profit, nonché gli Enti del Terzo settore, iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS – Registro Nazionale Terzo Settore.

Sono previsti contributi a fondo perduto, nel rispetto del Regolamento de minimis, per un importo massimo pari a 75.000 euro, fino alla misura massima del 90% delle spese ammissibili. Tale percentuale è elevabile al 100% nel caso di:

  • nuove imprese da costituirsi a seguito del provvedimento di concessione del contributo
  • imprese già costituite a prevalente titolarità giovanili e/o femminili

Le imprese devono finanziarie con risorse proprie la quota non coperta dalle agevolazioni.

Alcuni esempi di investimenti finanziabili:

  • impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili
  • componenti hardware e software
  • brevetti, marchi e licenze
  • certificazioni direttamente correlate al progetto da realizzare
  • opere murarie nel limite del 40% del programma di spesa complessivamente considerato ammissibile

Almeno il 50% degli investimenti complessivamente richiesti deve essere destinato a misure in grado di fornire un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con il tagging climatico assunto dall’Investimento 2.1 e relativo campo di intervento 024.

Alcuni esempi di capitale circolante finanziabile:

  • materie prime
  • servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa
  • utenze e canoni di locazioni connesse alle unità locali oggetto dell’iniziativa

Le domande possono essere presentate online attraverso l’area riservata dalle 12:00 dell’8 giugno alle 18:00 del 29 settembre 2023

Allegati
Avviso Imprese Borghi
Allegato 1 – Riparto risorse da destinare al sostegno delle imprese ed elenco comuni
Allegato 2 – Criteri di valutazione
Allegato 3 – Strategie dei Progetti Locali di rigenerazione culturale e sociale (.zip)
Allegato 4 – Format Scheda iniziativa imprenditoriale (.pdf)
Allegato 4 – Format Scheda iniziativa imprenditoriale (.doc)
Decreto SG n. 497 del 12/05/23 – Approvazione Avviso
Presentazione Bando Imprese Borghi
Tag per il sostegno climatico del PNRR

 

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Avviso 2/2023 per l’accesso ai contributi del Fondo ex art. 72 del Codice del Terzo Settore

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 101 del 20 luglio 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 28 luglio 2023 al n. 2149, disponibile sul sito internet del Ministero, sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il fondo di cui all’art. 72 del D.lgs. n. 117 del 2017, per l’annualità 2023, a valere sulle risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario e destinate ad iniziative e progetti di rilevanza nazionale, pari a complessivi euro 22.666.890.

Con il Decreto direttoriale n. 190 del 21 settembre 2023 è stato adottato l’Avviso 2/2023, che sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenuti nell’atto di indirizzo, disciplina i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, l’attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.

Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di attività di interesse generale in almeno 10 Regioni (sono equiparate alle Regioni, ai fini del presente Avviso, le Province autonome di Trento e Bolzano). La durata minima delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 12 mesi, mentre la durata massima non potrà eccedere i 18 mesi. Per “svolgimento di iniziative e progetti” deve intendersi l’effettiva attivazione di interventi sul territorio: tali
interventi potranno consistere sia nello svolgimento di attività progettuali sia nello svolgimento di programmi di ordinaria attività statutaria degli enti. Si precisa che non configura un’effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione nei confronti di una molteplicità indeterminata di persone, attraverso campagne radiofoniche o televisive o attraverso un sito internet o un portale digitale.

Il finanziamento ministeriale complessivo di ciascuna iniziativa o progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore a euro 250.000,00 né superare
l’importo di euro 600.000,00. La quota di finanziamento ministeriale, a pena di inammissibilità, non potrà superare l’80 % del costo totale dell’iniziativa o del progetto approvato, qualora esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro, il 50 % del costo totale della proposta approvata, qualora essa sia presentata e realizzata da fondazioni del Terzo settore. La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 20% in caso di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato e almeno al 50% in caso di fondazioni del terzo settore, sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi. In ogni caso il cofinanziamento deve consistere esclusivamente in un apporto monetario a carico dei proponenti e/o degli eventuali terzi. Il cofinanziamento, come risultante nel piano finanziario, costituisce un requisito essenziale, a conferma della concreta capacità degli enti di sostenere, in quota parte, le spese connesse alla realizzazione delle attività previste.

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Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane: Pubblicato il decreto di ripartizione anno 2023

È stato pubblicato il decreto a firma del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie, datato 4 agosto 2023, e registrato alla Corte dei Conti l’11 settembre 2023 n. 2465, di ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane – parte regionale (art.1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234). La pubblicazione del decreto è stata comunicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.224 del 25-09-2023.

Il decreto ha individuato i criteri di ripartizione del Fondo, gli ambiti d’intervento e i termini per la trasmissione delle rendicontazioni degli interventi e le condizioni per la revoca degli stessi. Le regioni, come previsto dall’articolo 2 comma 7 e dall’articolo 3 comma 11 dovranno trasmettere le richieste di finanziamento (scheda n.1 e scheda n.2) in formato elettronico all’indirizzo: affariregionali@pec.governo.it entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, ovvero entro il 18 dicembre 2023.

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