Buoni pasto per i segretari comunali e provinciali

Sul tema specifico delle modalità di maturazione del buono pasto, l’ultimo CCNL dell’Area Funzioni Locali, rivolto anche ai Segretari comunali e provinciali, siglato in data 17/12/2020 nulla dispone, difatti, sono rimaste in vigore le disposizioni contrattuali contenuti negli artt. 34 del CCNL del 23/12/1999 ed 51 del CCNL del 16/05/2001, che si limitano a subordinare l’attribuzione del buono pasto alla condizione che, secondo le regolamentazioni adottate dai singoli enti, per ogni giornata lavorativa si presti servizio anche nelle ore pomeridiane.

In particolare all’art. 51 del CCNL 16/05/2001, si prevede che “Il segretario ha titolo, secondo le direttive adottate dai singoli enti per il restante personale, ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane”, ragione per cui si ritiene che al Segretario spetti il buono pasto secondo la disciplina disposta dall’Ente per il restante personale. È quanto chiarito dall’ARAN con l’orientamento applicativo AFL66.

 

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L’orario di lavoro dei segretari comunali deve essere rilevato con sistemi automatizzati

Con l’orientamento applicativo AFL67, l’Aran ha chiarito che l’orario di lavoro dei segretari comunali deve essere rilevato con sistemi automatizzati. La norma contrattuale introdotta dall’art. 13 del CCNL dell’area Funzioni Locali del 17/12/2020, rivolto anche ai Segretari comunali e provinciali, ha previsto espressamente che tutti i dirigenti dell’Area delle Funzioni Locali ed i segretari comunali e provinciali siano tenuti ad assicurare la propria presenza giornaliera in servizio al fine di adeguare la prestazione lavorativa alle esigenze dell’organizzazione ed all’espletamento dell’incarico svolto. La citata clausola, nel sottolineare l’aspetto della presenza giornaliera in servizio, è intervenuta a precisare ulteriormente le previgenti disposizioni contrattuali previste in materia di orario di lavoro (art. 16 del CCNL 16/04/1996 per i dirigenti, art. 19 del CCNL del 16/05/2001 per i segretari) che si basano sul principio di auto responsabilizzazione quanto ad una certa autonomia nella fissazione, da parte dei dirigenti o dei segretari, del proprio orario di lavoro in base agli obiettivi ed ai compiti affidati.

La circostanza che non sia previsto un orario minimo giornaliero, non esclude per l’Agenzia che per il personale in questione la presenza sia rilevata “con sistemi automatizzati”, come per il restante personale, principio tra l’altro introdotto già nel 1994 con la Legge n. 724.

 

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Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. “Scuole Sicure” 2023/2024

Con la Circolare n. 17287/110/1 del 18/9/2023, il Ministero dell’interno fornisce indicazioni in merito all’accesso alla linea di finanziamento per le attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. “Scuole Sicure” 2023/2024. Il Ministero ricorda che con decreto del 2 agosto 2023, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati rideterminati, per l’anno corrente, i criteri di ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana, come stabiliti dal precedente decreto interministeriale in data 25 giugno 2021. Il suddetto decreto destina una quota di 2 milioni di euro delle risorse del Fondo per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, in favore di Comuni che vengono individuati sulla base della popolazione residente, secondo i dati ISTAT aggiornati al 1° gennaio 2022.

Le risorse in parola sono riservate ai 171 Comuni di cui all’elenco allegato (all. 1), individuati per numero di residenti in base ai dati ISTAT aggiornati al 1° gennaio 2022, che non hanno fruito, negli anni decorsi, di contributi per iniziative previste dai decreti interministeriali citati in premessa o per analoghe progettualità promosse da questo Dicastero. Gli enti ricompresi nel predetto elenco che intendono beneficiare del contributo devono presentare apposita domanda alla Prefettura territorialmente competente. L’istanza, redatta utilizzando l’unito modello (all. 2), deve essere corredata da una scheda progettuale riferita all’arco temporale coincidente con il prossimo anno scolastico 2023/2024, nella quale sono illustrate tutte le attività che si intendono porre in essere, con le relative voci di spesa. Come avvenuto in occasione delle pregresse edizioni dell’iniziativa, i medesimi
emolumenti possono essere destinati alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza (che non abbiano già beneficiato di forme di contribuzione pubblica), all’assunzione a tempo
determinato di agenti di Polizia locale , al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale di Polizia locale, all’acquisto di mezzi ed attrezzature e alla promozione di campagne informative volte alla prevenzione e al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel rispetto delle disposizioni di carattere finanziario-contabile degli enti locali, il contributo potrà essere erogato sia a copertura di spese correnti che di spese di investimento. La quota destinata al pagamento delle spese correnti non dovrà essere superiore al 50% del totale. Di tale percentuale, una quota, sino ad un massimo del 10%, potrà essere utilizzata per finanziare campagne educative, d’intesa con le Istituzioni scolastiche territoriali.

Allegati:

 

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Rilevazione permessi ex-lege 104/92: in arrivo un nuovo applicativo

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto che a breve sarà disponibile il nuovo applicativo per la trasmissione dei dati sulla Rilevazione dei permessi ex-lege 104/92. Pertanto le Amministrazioni non dovranno inserire i permessi 2023 tramite l’attuale piattaforma. Gli utenti sono invitati ad attendere istruzioni in merito alle modalità di accesso alla nuova piattaforma consultando il portale Perlapa dove sarà pubblicato specifico avviso.

Si  ricorda che la rilevazione permessi ex L.104/92 è la banca dati che contiene i dati relativi ai dipendenti pubblici che fruiscono dei permessi (fino a tre giorni/mese) per l’assistenza a persone disabili o per sé stessi (se disabili) secondo quanto previsto dall’art. 33 (commi 2 e 3) della legge n. 104 del 1992, sulla base di quanto disposto dall’art. 24 della legge n. 183 del 2010.

 

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Riparto del Fondo per le politiche della famiglia, anno 2023

Pubblicato nella G.U. n. 216 del 15-09-2023, il decreto 1 agosto 2023 del Dipartimento per le politiche della famiglia relativo al riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2023. Le risorse del Fondo ammontanti complessivamente a euro 97.008.500,00, sono destinate alla realizzazione di attività di competenza statale, regionale e degli enti locali e sono ripartite fra i seguenti settori di intervento:
1. euro 67.008.500 destinati ad interventi relativi a compiti e attività di competenza statale di cui all’art. 1, comma 1250 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cosi’ come modificato dall’art. 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con particolare riferimento a:

  • interventi a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile e al contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui alla lettera h);
  • iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonche’ di promozione del welfare familiare aziendale, comprese le azioni di cui all’art. 9 della legge n. 53/2000 di cui alla lettera n);
  • interventi in materia di adozione e di affidamento nazionali, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all’adozione, di cui alla lettera r).

2. euro 30.000.000 destinati ad attività di competenza regionale e degli enti locali per iniziative per la valorizzazione dei consultori familiari e il potenziamento degli interventi sociali in favore delle famiglie, nonché interventi volti a valorizzare i centri per la famiglia di cui alla lettera e) art. 1, comma 1250, legge n. 296/2006.

 

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Gli incentivi per le funzioni tecniche devono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con nota prot. n. 225928 del 12/9/2023, in risposta ad una richiesta di un Comune che chiede di sapere se – in relazione all’articolo 45, comma 4 del decreto legislativo n. 36 del 2023, che prevede che l’incentivo “è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente” – sia corretto dedurre che gli incentivi funzioni tecniche non confluiscano più nel “fondo del trattamento accessorio del personale dipendente come invece era previsto dall’art. 113 del previgente Codice (…) essendo
erogati direttamente al personale dipendente, ha chiarito che gli incentivi per le funzioni tecniche, sebbene non soggetti a contrattazione integrativa, debbono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate.

Il Ministero rileva come il previgente decreto legislativo n. 50/2016, all’articolo 113, comma 3, già prevedeva che la corresponsione dell’incentivo fosse “disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti” e pertanto la diversa formulazione disposta dal comma 4 dell’articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023, non appare dirimente ai fini della prospettata esclusione degli incentivi per le funzioni tecniche dal fondo delle risorse decentrate.

L’inclusione degli incentivi funzioni tecniche nel fondo per le risorse decentrate trova fondamento nel combinato disposto:
– dell’articolo 2, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001 e nell’articolo 79, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 2022, che stabilisce che “l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (…)”;
– dell’articolo 67, comma 3, lettera c) del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali 22 maggio 2018, che prevede, nell’alimentazione delle risorse variabili del fondo risorse decentrate, le “risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”.

 

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Nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2022-2024

Con decreto del 4 agosto 2023 del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati approvati, per il triennio 2022-2024, per comuni, province, città metropolitane e comunità montane:

  1. I parametri obiettivi di cui all’allegato A, costituiti da indicatori di bilancio – individuati all’interno del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011”, approvato con decreto del Ministero dell’interno del 5 agosto 2022 – ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà;
  2. Le tabelle, riportate nell’allegato B contenenti i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da allegare, secondo quanto stabilito dal Tuel, al bilancio di previsione (articolo 172, comma 1, lettera d), al rendiconto di gestione (articolo 227, comma 5, lettera b) ed al certificato al rendiconto (articolo 228, comma 5).

Il triennio per l’applicazione dei parametri decorre dall’anno 2022 con riferimento alla data di scadenza per l’approvazione dei documenti di bilancio prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato. I parametri trovano pertanto applicazione a partire dagli adempimenti relativi al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2024.

 

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