Avviso C.S.E. 2022: Prorogato al 29 settembre il termine per esecuzione progetti e presentazione istanze accredito

Con il decreto direttoriale n. 434 del 27 luglio, relativamente ai progetti finanziati a valere sull’Avviso pubblico del 4 ottobre 2022 n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2022 denominato “C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica”, il Ministero dell’ambiente ha prorogato alla data del 29 settembre 2023 i termini per l’esecuzione delle prestazioni e per la presentazione dell’istanza di accredito da parte delle Amministrazioni comunali.

Il decreto regola, inoltre, le condizioni e le modalità di concessione di ulteriori proroghe ai termini sopra indicati   per le Amministrazioni Comunali che provvedendo al pagamento delle spese necessarie alla realizzazione dei progetti finanziati con risorse proprie.

L’Avviso C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica è finalizzato al finanziamento di iniziative riguardanti la realizzazione di interventi di efficienza energetica che eventualmente includano anche interventi per la produzione di energia da Fonti Rinnovabili degli edifici delle Amministrazioni comunali dell’intero territorio nazionale attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

L’Avviso C.S.E. 2022 finanzia interventi da realizzare attraverso l’acquisizione tramite MePA delle seguenti categorie di prodotti:
  • impianti fotovoltaici
  • impianti solari termici
  • impianti a pompa di calore per la climatizzazione
  • sistemi di relamping
  • chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare
  • generatori a combustibile gassoso e a biomassa, a condensazione
L’Amministrazione comunale per ciascun intervento deve essere in possesso di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) realizzata precedentemente all’avvio della procedura di acquisto dei prodotti sopra indicati. Anche l’APE può essere acquistato sul Mercato Elettronico e godere del contributo previsto dall’Avviso. Gli interventi ammissibili dovranno garantire la riduzione, rispetto alla situazione preesistente, dei consumi energetici degli edifici oggetto di intervento come desumibile dall’Attestato di prestazione energetica.
La redazione PERK SOLUTION

Accrual: Approvato lo standard contabile ITAS 1 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio e consolidato

Nella riunione del 4 agosto 2023 il Comitato Direttivo della Struttura di Governance ha approvato lo standard contabile ITAS-1-Composizione-e-schemi-del-bilancio-di-eserciziodel bilancio di esercizio.

Data la natura ed il contenuto dello standard, lo stesso potrebbe subire eventuali revisioni, nel rispetto del procedimento di statuizione, necessarie ad assicurarne la coerenza con gli altri standard ancora in fase di definizione.

Lo standard disciplina la struttura, il contenuto e le modalità di presentazione dei prospetti che compongono il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato delle amministrazioni. Il termine bilancio di esercizio utilizzato nel documento, salvo che non sia diversamente specificato, si riferisce anche al bilancio consolidato.

Lo standard garantisce la comprensibilità del bilancio di esercizio e la comparabilità sia fra i bilanci di esercizio di periodi diversi, predisposti da una singola amministrazione, sia fra i bilanci di esercizio di amministrazioni diverse. Il documento, inoltre, disciplina:

1) la modalità per raffrontare gli importi preventivi, inclusi nel bilancio di previsione o nel budget predisposti su base economico-patrimoniale, con gli importi consuntivi presentati nel conto economico;

2) il contenuto e le modalità di presentazione delle informazioni relative ai rapporti e alle operazioni con le parti correlate che devono essere rese disponibili agli utilizzatori del bilancio di esercizio.

Allegati:
Conto economico
Conto economico consolidato
Stato patrimoniale
Stato patrimoniale consolidato
Rendiconto dei flussi di cassa
Rendiconto dei flussi di cassa consolidato
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Dirigente in pendenza di giudizio penale, non può concorrere a direttore generale

Un dirigente in servizio di una società a partecipazione interamente pubblica, in pendenza di giudizio penale per concorso in peculato e falso, non può partecipare alla selezione per la nomina di direttore generale. Anzi la società a capitale pubblico deve trasferire il dirigente in un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento dei fatti di reato. La sola partecipazione di tale dirigente alla selezione per direttore generale risulta, inoltre, inopportuna per il discredito che ne verrebbe all’immagine della società e per la natura fiduciaria dell’attribuzione dell’incarico.

E’ quanto Anac ha deliberato con un Atto del Presidente, e comunicato ai vertici del Consiglio di Amministrazione di una Spa a capitale pubblico, che fa capo a un Comune. La società in questione è tenuta ad applicare l’articolo 3 dalla legge n. 97/2001 e, dunque, a trasferire il dirigente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento dei fatti di reato, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. In caso di impossibilità (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi), il dipendente in questione sarà invece posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento.

Anac evidenzia anche come la circostanza che la società sia venuta a conoscenza della pendenza di un procedimento penale dopo circa quattro anni dalla sua apertura appare indicativa di una inadeguatezza della strategia di prevenzione. Ciò impone in primis una revisione ed un rafforzamento delle misure preventive finora adottate dall’ente.

 

La redazione PERK SOLUTION