Aggiornamento Principi Contabili: cambiano le regole di calcolo del FCDE

Il DM 25 luglio 2023, G.U. n. 181 del 4 agosto 2023, ha aggiornato, tra l’altro, l’esempio n. 5 dell’appendice tecnica del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2), in riferimento alla media da utilizzare per determinare l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La modifica prevede che dopo 5 anni dall’adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, considerando solo gli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente, fermo restando la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente. Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza di cui all’allegato n. 1 al presente decreto, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto.

Secondo le nuove regole, il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinato sulla base della media, calcolata secondo tre diversi metodi; oltre al metodo di calcolo della media semplice gli enti potranno ricorrere all’utilizzo di uno dei seguenti metodi:

  • rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno (ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio) rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno (ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi);
  • media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

L’aggiornamento proposto intende rendere omogenea la modalità di determinazione dell’accantonamento tra il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione lasciando agli enti la facoltà di scegliere la media da utilizzare.

 

La redazione PERK SOLUTION

Accertamento sanzioni CDS al momento nel momento della consegna del verbale al messo comunale o al servizio postale o all’Ufficiale giudiziario per la notifica

L’accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada deve effettuarsi nel momento in cui il Comune ha terminato le formalità che la legge prescrive a suo carico e, dunque, nel momento della consegna del verbale al messo comunale o al servizio postale o all’Ufficiale giudiziario per la notifica dello stesso, fermo restando il perfezionamento del processo notificatorio. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Puglia, deliberazione n. 112/2023, nel riscontrare un quesito di un Comune, volto ad appurare la corretta contabilizzazione dell’accertamento dell’entrate relative alle sanzioni al codice della strada ed in particolare all’art. 208 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i, (nuovo codice della strada), in combinato disposto con i principi contabili di cui all’allegato n. 4/2 del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

In particolare, il Comune istante ha chiesto alla Sezione di pronunciarsi in sede consultiva se “ai fini dell’accertamento dell’entrata, le sanzioni al codice della strada si intendono perfezionate (e quindi iscrivibili nelle scritture contabili) al momento della notifica delle stesse nelle mani del soggetto notificante (secondo i dettami espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 477/2002 e 28/2004 e art. 140 del codice di procedura civile comma 3) ovvero dalla data di ricezione da parte del destinatario della raccomandata contenente l’avviso del compimento dell’atto, vale a dire in caso di impossibilità con il compimento delle formalità richieste per la notifica ad assente o irreperibile.

La Sezione, dopo un inquadramento normativo, ritiene che l’accertamento con registrazione e imputazione dell’entrata deve essere operato:
1) alla data di notifica del verbale che indica l’importo della sanzione;
2) alla data della riscossione, nei casi di pagamento immediato.

Per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, l’accertamento originario deve essere integrato con le maggiori somme iscritte a ruolo. Per le sanzioni archiviate o annullate in sede di autotutela, deve provvedersi alla riduzione dell’accertamento originario. La competenza ad accertare le entrate da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada è del Responsabile del servizio cui è attribuito il procedimento di gestione della risorsa, mentre, compete al Responsabile del servizio finanziario, cui il Responsabile della gestione dell’entrata deve trasmettere l’idonea documentazione di accertamento, il riscontro e l’annotazione nelle scritture contabili. Una volta formata la documentazione che ha consentito di accertare l’entrata, da parte del Responsabile del servizio cui è attribuito il procedimento gestionale, questa deve essere trasmessa, dallo stesso Responsabile del procedimento, al Responsabile del servizio finanziario per il riscontro e l’annotazione nelle scritture contabili.

Ai fini dell’accertamento, il momento perfezionativo della notifica è quello in cui il responsabile del servizio a cui è attribuito il procedimento di gestione della risorsa procede alla consegna del plico al soggetto notificatore. Si applica il principio della sufficienza del compimento delle formalità che la legge richiede al notificante.

 

La redazione PERK SOLUTION