Delega per la riforma fiscale: pubblicata in G.U. la legge 9 agosto 2023, n. 111

È stata pubblicata in G.U. n. 189 del 14-08-2023 la legge 9 agosto 2023, n. 111 “Delega al Governo per la riforma fiscale”. La legge dà mandato al Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi.
Il provvedimento si compone di 23 articoli, suddivisi in 5 titoli.

Il Titolo I contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega (artt. 1-3) nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell’interpello (art. 4).

Il Titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in quattro capi. Il Capo I concerne le imposte sui redditi, l’Iva e l’IRAP (artt. 5-8) ed un articolo nel quale confluiscono ulteriori disposizioni sulla materia (art. 9). Il Capo II (artt. 10-12) concerne tutte le altre imposte indirette. Il Capo III, le cui disposizioni sono state introdotte al Senato, contiene i principi e i criteri direttivi in materia di tributi regionali e locali (articoli 13 e 14), mentre il Capo IV invece contiene un unico articolo concernente la disciplina dei giochi (art. 15).

Il Titolo III attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell’imponibile, di accertamento, di adesione e di adempimento spontaneo, alla disciplina della riscossione e dei rimborsi e al contenzioso (Capo I, artt. 16-19) mentre il Capo II concerne le sanzioni (Capo II, artt. 20).

Il Titolo IV contiene i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione (art. 21).

Il Titolo V contiene le disposizioni finanziari e finali (art. 22-23).

Con riferimento agli enti territoriali si segnalano gli artt. 13 e 14. In particolare, con l’art. 13 si prevede una revisione delle norme del federalismo fiscale regionale (decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) che rimoduli i meccanismi di intervento, ricorrendo a fonti di finanziamento alternative, allo scopo di garantire la cd. fiscalizzazione dei trasferimenti soppressi, e attribuisca alle regioni a statuto ordinario le somme a titolo di compartecipazione regionale all’Iva sulla base di specifici criteri, che assicurino l’attuazione del principio di territorialità delle entrate. Tale principio va applicato anche al recupero dell’evasione fiscale; nelle more della ridefinizione della compartecipazione regionale all’Iva, l’aliquota destinata al finanziamento della sanità è individuata secondo le disposizioni vigenti con D.P.C.M. Infine, nell’ottica di razionalizzare i tributi regionali, si prevede inoltre di modificare, abrogare ed eventualmente trasformare alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero dotati di maggiore autonomia; di semplificare adempimenti e procedimenti tributari, anche attraverso l’eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi.

L’art. 14 stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare una revisione del sistema fiscale degli enti locali attraverso un consolidamento dell’autonomia finanziaria; la piena attuazione del federalismo fiscale (anche attraverso meccanismi di compartecipazione a tributi erariali nonché di perequazione territoriale); una razionalizzazione dei tributi e una modernizzazione del sistema di rilevazione dei dati volta a ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale; una semplificazione degli adempimenti dichiarativi nonché la revisione del sistema della riscossione delle entrate (anche in riferimento alla vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l’attività di accertamento; forme di cooperazione che privilegiano l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari. La disposizione riconosce, infine, alle province e alle città metropolitane tributi propri e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, destinati ad assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni fondamentali.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI, decreti Mef-Rgs FOI: Assegnazione definitiva I semestre e ripartizione ordinaria II semestre 2023

Anci rende noto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato due comunicati stampa sul Fondo opere indifferibili: il primo comunicato del 14 agosto 2023 riguarda i decreti del Ragioniere Generale dello Stato n. 183 del 3 agosto 2023 e n. 185 dell’8 agosto 2023 pubblicati sul sito del Mef-RGS con cui vengono assegnate definitivamente risorse pari a 2,4 miliardi di euro del Fondo opere indifferibili alle opere pubbliche delle stazioni appaltanti che hanno avviato le procedure di affidamento nel periodo 1 gennaio 2023 – 30 giugno 2023. Il primo decreto assegna definitivamente risorse per la procedura “semplificata” primo semestre 23 (già oggetto di preassegnazione nei mesi scorsi) mentre il secondo assegna definitivamente risorse per quella “ordinaria”, sempre nel primo semestre 23. Ciò a seguito delle verifiche sull’avvenuto avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2023.
Il secondo comunicato del 16 agosto 2023 riguarda il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 187 dell’11 agosto 2023 che ripartisce le risorse, relative con procedura “ordinaria” del FOI del II semestre 2023, alle stazioni appaltanti che avviano le procedure di affidamento di opere pubbliche nel periodo 1 luglio 2023 – 31 dicembre 2023. I decreti e i relativi allegati sono consultabili sul sito del Mef in modo da assicurare la diffusione delle informazioni relative alle risorse assegnate.

 

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Fondo piccoli Comuni a vocazione turistica, prorogato al 23 settembre il termine per le domande

Il ministero del turismo, con atto a prot. 15268/23 del 9 agosto 2023, ha a prorogato al 23 settembre alle ore 9.00 il termine per la presentazione delle domande a valere sul Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica sotto i 5000 abitanti, inizialmente previsto per il 9 settembre.

Si ricorda che il Fondo ha come obiettivo la valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, così da incentivare interventi innovativi nell’ambito dell’accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale.

Gli interventi perseguibili sono finalizzati a:

  • accrescere l’accessibilità e la fruizione dell’offerta turistica da parte di persone con disabilità;
  • sostenere la creazione e lo sviluppo di nuovi itinerari e destinazioni turistiche, che valorizzino l’identità territoriale e la vitalità culturale dei piccoli comuni;
  • riqualificare tramite infrastrutture gli ambienti urbani e le aree oggetto di dissesto idrogeologico ai fini della fruizione turistica dell’area;
  • potenziare forme di mobilità sostenibile (es. ricoveri e/o depositi per biciclette; campeggi; turismo en plein air; turismo sulle vie d’acqua, marine, lacuali e fluviali e porti turistici);
  • creare, produrre e diffondere gli spettacoli dal vivo e festival;
  • promuovere e sviluppare il turismo locale del settore primario e delle attività artigianali tradizionali;
  • ridurre l’impatto ambientale del turismo;
  • incrementare la sostenibilità ambientale della destinazione turistica.

Il Fondo avrà una valenza pluriennale sul triennio 2023-2025 e una dotazione complessiva di 34 milioni, di cui 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le misure sono indirizzate ai Comuni, in forma singola o aggregata, come individuati nell’Allegato 1 dell’Avviso pubblico, rispondenti ai seguenti requisiti:

  1. popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti come da rilevazione ISTAT;
  2. vocazione turistica come individuata dalla categorizzazione ISTAT.

 

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Corte dei conti: conferimento incarico a soggetto in quiescenza

La conferibilità di incarichi e cariche retribuite in favore di soggetti già collocati in quiescenza incontra, nella vigente e mutevole normativa, un divieto di portata generale, sancito dall’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, che convive con le eccezioni introdotte, nel tempo, da specifiche previsioni di legge e con le ulteriori eccezioni, individuate dalla giurisprudenza, per le residuali fattispecie non riconducibili ai divieti previsti dalla richiamata norma che, per espressa previsione, rappresenta principio generale di coordinamento della finanza pubblica.

È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 133/2023, rispondendo ad uno specifico quesito in merito alla possibilità che soggetti collocati in quiescenza possano percepire una retribuzione a carico della finanza pubblica. Nel merito, il quesito posto al vaglio del collegio attiene alla questione, di portata generale, se sia o meno possibile, ed entro quali limiti, che un’amministrazione pubblica si avvalga, a titolo oneroso, di personale già collocato in quiescenza.

Secondo la sezione, l’art. 5, comma 9, del decreto – legge n. 95/2012 rappresenta la principale fonte di disciplina dell’argomento in esame, nella nuova formulazione dal 6 luglio 2023. Con queste disposizioni, che “costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione”, il legislatore ha sempre più esteso il divieto di conferire incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza, originariamente limitato ai soli incarichi di studio e a quelli di consulenza. Nel tempo, infatti, il divieto è stato esteso agli incarichi “dirigenziali”, a quelli “direttivi” e a generiche “cariche” in organi di governo delle medesime amministrazioni conferenti oltre che degli enti dalle stesse controllati. Al divieto di conferire “incarichi”, “cariche” e “collaborazioni” a titolo oneroso, si accompagna la possibilità del loro conferimento a titolo gratuito, con limiti di durata per i soli casi di incarico “dirigenziale” e di incarico “direttivo”.

Con la graduale estensione normativa del divieto di attribuire incarichi a titolo oneroso a soggetti in quiescenza, innanzi menzionata, il legislatore ha contestualmente introdotto una serie sempre più estesa di eccezioni al suddetto divieto, prevedendo così altrettante deroghe all’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012. In tal modo, il legislatore ha ampliato la possibilità di conferire incarichi (o cariche) a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza. Nei casi, eccezionali, in cui è consentito il conferimento a titolo oneroso di incarichi e cariche in favore di soggetti già collocati in quiescenza, occorre tener conto dello specifico regime pensionistico di cui gode il beneficiario dell’incarico, per la verifica della sussistenza o meno del divieto di cumulare la pensione con il trattamento retributivo connesso all’incarico o carica.

Con riferimento al caso di specie, le cariche di capo (e vice capo) di gabinetto di un organo di indirizzo politico – amministrativo rientrano nel divieto previsto dalla vigente formulazione dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, con conseguente possibilità di conferire detti incarichi a soggetti in quiescenza solo a titolo gratuito.

 

La redazione PERK SOLUTION