Occupazioni abusive: la direttiva del Ministro dell’interno ai Prefetti

Il ministro dell’Interno ha indirizzato ai prefetti una direttiva per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive. La direttiva prevede, tra l’altro, la ricognizione degli immobili in condizione di abbandono, potenzialmente oggetto di occupazione. In particolare, su questo fronte, le Forze di polizia, con il coinvolgimento delle Polizie locali, garantiranno le misure idonee a prevenire nuove occupazioni abusive.

Fra le misure previste, anche l’effettuazione di un censimento delle persone presenti negli stabili già occupati, al fine di procedere alla liberazione degli stessi e adottare le misure di tutela che si rendessero necessarie. Proprio sul tema dell’esecuzione dello sgombero, il Ministero pone l’accento sulla necessità di dare il massimo impulso a tutte le attività dirette a garantire l’immediata liberazione dei beni la cui illecita occupazione si protrae da tempo. Non è più procrastinabile una ferma azione di ripristino della legalità violata, così scongiurando anche l’erroneo convincimento che si possa impunemente infrangere la legge a causa della presunta inadeguatezza delle azioni poste in essere dalle autorità preposte sul fronte repressivo.

Nella direttiva del ministro viene anche evidenziato come, avvalendosi delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, i comuni capoluogo di città metropolitana potranno realizzare ogni misura necessaria per mettere in sicurezza gli edifici. Altrettanto significativo è l’aspetto relativo alla liquidazione dell’indennità per il mancato utilizzo del bene da riconoscersi al proprietario dell’immobile occupato. Per la definizione dei criteri di quantificazione della predetta misura di ristoro, le Prefetture dovranno avviare apposite interlocuzioni con le Direzioni territoriali dell’Agenzia delle Entrate e del Demanio, se del caso formalizzando le intese raggiunte in appositi accordi di collaborazione.
Infine, per quanto riguarda l’ipotesi in cui siano state adottate più ordinanze di sgombero che impongono una programmazione degli interventi e la fissazione di un ordine delle priorità, il piano dovrà privilegiare, compatibilmente con le specifiche peculiarità del contesto territoriale, le occupazioni cui hanno fatto seguito provvedimenti di sequestro giudiziario e quelle che vedono un qualche coinvolgimento di soggetti o organizzazioni criminali.
Resta inteso che, nella programmazione delle relative attività, non potrà prescindersi dalla valutazione delle condizioni strutturali degli edifici in questione, assegnando un canale privilegiato a tutte le ipotesi in cui vengano rilevati rischi per la pubblica e privata incolumità.

 

La redazione PERK SOLUTION

ARAN: Orientamenti applicativi di agosto 2023

Pubblichiamo gli ultimi orientamenti applicativi diffusi dall’ARAN nel mese di agosto 2023.

Il computo delle risorse nel Fondo prima a carico del bilancio ai sensi dell’art. 79 CCNL 2019/2021 comma 1-bis deve sempre essere proporzionato alle percentuali di part time o lo deve essere solo nel caso in cui il tempo parziale sia genetico (non per trasformazione da rapporto a tempo pieno)?
Si ritiene che nel caso di specie il proporzionamento delle risorse debba intervenire solo in caso di part time genetico, posta la facoltà di rientro a tempo pieno del personale acceduto al tempo parziale per trasformazione dal tempo pieno.

La nuova formulazione letterale della disciplina contrattuale del, “Welfare integrativo” oggi contenuta all’art. 82 del CCNL 16.11.2022, amplia la portata applicativa dell’istituto, rispetto a quella del previgente CCNL?
L’art. 82, comma 2, del CCNL 16.11.2022 prevede testualmente che “Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art.79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa”; pertanto, a differenza di quanto in precedenza previsto dall’art. 72 del CCNL 21.05.2018, con la nuova disciplina, anche in assenza di specifica disposizione che avesse già consentito agli enti di poter destinare a welfare integrativo apposite risorse di Bilancio, gli Enti potranno, nel limite di quanto stabilito in sede di contrattazione integrativa, ex art. 7, comma 4 lett. h), destinare quota parte del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del medesimo CCNL, alle politiche di welfare integrativo.

I nuovi differenziali stipendiali di cui all’art. 78, comma 3, concorrono alla quantificazione delle tariffe orarie per la remunerazione dello straordinario e dell’indennità di turno?
La quantificazione delle tariffe orarie per la remunerazione dell’accessorio trova le sue regole nelle stesse disposizioni contrattuali. Ad esempio, per l’istituto dello straordinario, all’art. 32, comma 4, del CCNL 16.11.2022, viene fatto esplicito rinvio all’art. 74 comma 2 lett. b) (nozione di retribuzione base mensile) ove si richiamano esplicitamente anche i differenziali stipendiali.

L’art. 14 del CCNL 16.11.2022 dedicato all’istituto delle progressioni economiche non riporta la previsione che era contenuta al comma 2 dell’art. 16 del CCNL 21.05.2018, ai sensi del quale la progressione economica doveva essere riconosciuta ad una quota limitata di dipendenti, questo vuol dire che il principio della cd. “quota limitata” è venuto meno?
Il principio della cd. “quota limitata” che sottende alle procedure di progressione economiche all’interno delle aree, trattandosi di un principio di legge, previsto dall’art. 23 del D.Lgs 150/09, tutt’ora vigente, non può ritenersi disapplicato per il solo fatto che la nuova formulazione letterale dell’art. 14 del CCNL 16.11.2022 non lo citi espressamente.

I periodi di lavoro a tempo determinato che hanno preceduto la stabilizzazione possono concorrere ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 14, comma 2, lett. a) del CCNL 16.11.2022?
I periodi di lavoro a tempo determinato che hanno preceduto la stabilizzazione si ritiene che possono concorrere ai fini della sussistenza del requisito di cui all’art. 14 comma 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022, a condizione che siano stati prestati nella medesima categoria/area a cui si riferisce la progressione economica. Tale periodo rileverà anche ai fini dell’ulteriore requisito di ammissione relativo all’assenza negli ultimi due anni di provvedimenti disciplinari superiori alla multa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sono illegittimi gli incarichi esterni dei dipendenti pubblici prestati senza preventiva autorizzazione

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, con la Sentenza n._97/2023, ha stabilito che sono illegittimi gli incarichi esterni dei dipendenti pubblici prestati senza effettiva autorizzazione e ha ritenuto antigiuridica e dolosa, pertanto fonte di danno erariale, la condotta della dipendente comunale che ha svolto incarichi extraistituzionale in favore di un altro comune, in evidente conflitto di interessi, privi dell’autorizzazione preventiva, e non ha riversato i compensi all’amministrazione di appartenenza.

La dipendente comunale ha agito in violazione dell’articolo 6-bis della legge n. 241 del 1990, che prevede, espressamente, che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Pertanto, la convenuta non poteva trattare, la pratica della autorizzazione all’incarico ex articolo 53 del Dlgs n. 165 del 2001 che la riguardava direttamente in quanto beneficiaria e non era, altresì, abilitata a incassare il compenso, che doveva essere riversato, in automatico, nelle casse del Comune di appartenenza.

Il danno non è derivato direttamente dallo svolgimento dell’attività lavorativa extra senza autorizzazione, bensì dal mancato riversamento del compenso in adempimento dell’obbligo di legge e alla conseguente mancata entrata nel bilancio dell’ente di appartenenza del dipendente. Alla mancata entrata da omesso riversamento di un ente non è infatti direttamente collegato un risparmio di spesa di un altro ente, bensì l’arricchimento del dipendente, cioè proprio il risultato che la norma mira a evitare.

 

La redazione PERK SOLUTION

Quaderno operativo Anci su disciplina figure di elevata qualificazione previste dal CCNL 2019-2021

ANCI ha pubblicato il Quaderno operativo n. 44, sulla disciplina delle figure di elevata qualificazione previste dal CCNL 2019-2021 del 16 novembre 2022.
Il CCNL del comparto funzioni locali 2019-2021 è nuovamente intervenuto sulla disciplina giuridica ed economica degli incarichi (già) di posizione organizzativa (P.O.), oggi denominati di elevata qualificazione.
L’assetto complessivo ed esaustivo di tale disciplina (Capo II del Titolo III del CCNL 16/11/2022, artt. 16 e ss.) resta, in linea di massima, analogo a quello (oggi espressamente disapplicato) a suo tempo rideterminato con il CCNL del precedente triennio 2016-2018 (artt. 13 e ss. del CCNL 21/5/2018), quale descritto nell’apposito Quaderno operativo ANCI n. 18.
Il nuovo CCNL reca rilevanti novità sui requisiti e le conoscenze richieste per l’attribuzione degli incarichi, notevolmente sviluppati rispetto al precedente assetto contrattuale delle P.O., in stretta correlazione all’introduzione, nel nuovo ordinamento professionale, dell’area “funzionari ed elevate qualificazioni” (già categoria D).
Il Quaderno operativo ha l’obiettivo di offrire un supporto tecnico gratuito agli Enti ed è arricchito con la modulistica dello schema di deliberazione per la disciplina delle E.Q., regolamento per i criteri di conferimento degli incarichi e relativa graduazione con un fac-simile di scheda di analisi per l’attribuzione dei punteggi.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR, Ministero Interno: Risposte a quesiti

Con la Circolare DAIT n. 94 dell’8 agosto 2023, il Ministero dell’interno, al fine di fornire un costante supporto ai presidi territoriali, ha diffuso una serie di quesiti con le relative risposte proposti nel corso della sessione formativa del 12 luglio u.s.

In materia di principio di DNSH (Do Not Significant Harm) è stato chiarito che, sia per le piccole e media opere, la relativa scheda deve essere allegata ad ogni rendiconto; la scheda va allegata anche ai rendiconti intermedi, in quanto si riferisce all’intervento nel suo complesso e non ad una specifica fase di rendicontazione.

In merito alla data di fine lavori per le Piccole Opere delle annualità 2020-2021, non essendo il termine di fine lavori imposto normativamente, si ritiene possibile per il soggetto attuatore concludere le opere entro il 31 dicembre 2023, ivi compresa la fase di implementazione dei dati di monitoraggio e rendicontazione nel sistema Regis. In caso di pagamenti con split payment, è necessario che il soggetto attuatore carichi a sistema il relativo F24. Ai fini dell’attestazione del pagamento dell’IRAP, IRPEF e/o altre spettanze tributarie, il soggetto attuatore dovrà caricare, tra i giustificativi di pagamento, il mandato quietanzato mentre, tra i giustificativi di spesa dovrà caricare ogni relativo documento probatorio (es. F24, etc.).

Per quanto riguarda i passaggi ai fini dell’erogazione delle risorse, dopo aver implementato la Sezione relativa al rendiconto, quest’ultimo passerà in stato “in verifica”. Terminato il controllo da parte da parte dei funzionari della Prefettura competente il rendiconto passerà in stato “verificato formalmente” e di conseguenza il rendiconto sarà idoneo al pagamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare allegata.

 

La redazione PERK SOLUTION