IMU: In G.U. il decreto che definisce le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote

Pubblicato in G.U. n. 172 del 25-7-2023 il decreto del MEF,  con il quale vengono individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Si ricorda che la legge di bilancio 2020, commi 756 e seguenti, ha previsto, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possano diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso articolo 1, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa.

Le fattispecie individuate ai fini della diversificazione delle aliquote IMU, di cui all’art. 2 del decreto, sono le seguenti:

  • abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
  • terreni agricoli;
  • aree fabbricabili;
  • altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).

Il comune, nell’ambito della propria autonomia regolamentare ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie esclusivamente con
riferimento alle condizioni individuate nell’allegato A, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione. I comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze il Prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l’applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale. L’applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il comune non intende diversificare le aliquote.

Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto per l’anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le
aliquote vigenti nell’anno precedente. Per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste  si applicano
le aliquote di base e le stesse continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le nuove modalità.

In caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’imposta, prevale quanto stabilito nel Prospetto. L’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica decorre dall’anno di imposta 2024.  Al solo fine di consentire ai comuni di testare l’applicazione informatica, la stessa viene resa disponibile nel corso dell’anno 2023 in vista dell’obbligatorietà a decorrere dall’anno di imposta 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Poteri e revoca del presidente del Consiglio comunale

La revoca del Presidente del Consiglio non può che essere causata dal cattivo esercizio della funzione e deve essere motivata, perciò, con esclusivo riferimento a tale parametro e non al venir meno del rapporto di fiducia. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere in merito alla potenziale revoca del presidente del consiglio comunale per condotta asseritamente non imparziale.

Il Ministero ricorda che in assenza di una specifica norma statutaria che la preveda, occorre dare conto della giurisprudenza sul punto. Il TAR Campania, con sentenza n.2174 del 2017, ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa siciliana, secondo cui l’istituto della revoca del presidente del consiglio comunale può essere contemplato solo in ragione di una specifica previsione statutaria. Tuttavia, l’assenza di apposita previsione statutaria non può tradursi in una sorta di inamovibilità assoluta o quasi assoluta del Presidente del Consiglio comunale (cfr. TAR Veneto, Venezia, sez.I, n.334/2010), pur in presenza di condotte palesemente arbitrarie, contrarie ai relativi doveri istituzionali, rispetto alle quali l’organo assembleare si troverebbe sprovvisto del più efficace e incisivo rimedio, costituito dalla rimozione dalla carica in parola e volto, in ultima analisi, a scongiurare la propria paralisi funzionale. D’altronde, non può negarsi, alla luce del principio del contrarius actus, la possibilità per il Consiglio comunale di addivenire alla revoca dell’incarico de quo: se, cioè, all’organo assembleare spetta per legge (art.39, comma 1, del d.lgs. n.267/2000) la designazione del proprio Presidente, al medesimo non può non spettare, specularmente, la rimozione di quest’ultimo.

La revoca del Presidente del Consiglio non può che essere causata dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità, e deve essere motivata, perciò, con esclusivo riferimento a tale parametro e non al venir meno del rapporto di fiducia che non sfoci in comportamenti che compromettano la terzietà del suo ruolo. (cfr. Consiglio di Stato, sez.V, n.1983 del 1999; Consiglio di Stato, sez.V, n.3187 del 2002; TAR Lazio n.14142 del 2020). Quanto all’ulteriore questione posta nel quesito, in ordine ai poteri presidenziali di convocazione del consiglio come disciplinati dal d.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 20 dello statuto comunale, il Ministero concorda sul fatto che in base alla richiamata previsione statutaria sembrerebbe, infatti, precluso al Presidente il potere di fissare l’ordine del giorno dei lavori senza il preventivo coinvolgimento del sindaco.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, Ok dalla Conferenza Unificata al riparto dei 202 milioni di euro

Nella seduta del 26 luglio 2023, la Conferenza Unificata ha raggiunto l’intesa sullo Schema di decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di ripartizione del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali per l’anno 2023. Le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all’articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinate a interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, ammontano per l’anno 2023 a euro 202.506.475,00.

Le risorse sono destinate a sostenere, a realizzare e a promuovere interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni
totalmente e parzialmente montani delle regioni per le finalità di cui all’articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche con carattere di continuità dei progetti già attivi sui territori interessati, con riferimento a:
a. misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani;
b. azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani, anche attraverso la realizzazione delle Green Community;
c. interventi volti alla creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile, ivi compresi quelli idroelettrici;
d. progetti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, anche con riferimento alla filiera del legno;
e. interventi volti alla realizzazione di progetti di mobilità sostenibile.

Viene assicurato un attento monitoraggio non solo della spesa pubblica ma soprattutto degli interventi in favore delle vere realtà montane, attraverso criteri geografici oggettivi utilizzati anche nel resto d’Europa. Vi è inoltre garantito un criterio di sostegno differenziato in base alla situazione socio-economica dei diversi territori, per fare in modo di fornire le maggiori tutele possibili ai cittadini che risiedono in aree con maggiori complessità. Una ulteriore innovazione contenuta nello schema di decreto è la priorità stabilita per investimenti contro il dissesto idrogeologico.

 

La redazione PERK SOLUTION

Circolare della RGS sulle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU

Con la Circolare n. 25 del 24 luglio 2023, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce indicazioni operative per la richiesta di anticipazione, da parte dei Soggetti attuatori degli interventi del PNRR, prevista dall’art. 6 del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2023, riguardante in particolare i cosiddetti “progetti in essere”, ossia quelli finanziati a valere sulle previgenti risorse del bilancio dello Stato e successivamente inseriti tra le Misure del PNRR.

Tali anticipazioni costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate ed hanno la finalità di assicurare ai Soggetti attuatori la disponibilità delle risorse necessarie alla tempestiva realizzazione degli interventi. I Soggetti attuatori possono presentare una richiesta di anticipazione al Ministero dell’economia e delle finanze, che, sentita l’Amministrazione titolare della Misura su cui il progetto insiste, può disporre anticipazioni a valere sui fondi giacenti nel conto di Tesoreria Next Generation EU n. 25091, istituito ai sensi dell’art.1, comma 1038, della legge n. 178/2020. Le anticipazioni concesse dovranno poi essere reintegrate dall’Amministrazione titolare della Misura PNRR di riferimento.

La richiesta di anticipazione dovrà essere formulata mediante apposita funzionalità del sistema informativo ReGiS, seguendo le indicazioni di seguito riportate, esclusivamente per i progetti censiti sul predetto sistema. Diversamente, in caso di mancata registrazione del progetto in ReGiS, il Soggetto attuatore può inserire direttamente nel sistema i dati dell’anagrafica di progetto, secondo quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 19 del 27 aprile 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANPR, contributo ai Comuni per l’integrazione delle liste elettorali

Con decreto del Capo di Dipartimento per la trasformazione digitale è stato approvato il riparto di risorse da assegnare ai Comuni per l’integrazione nell’ANPR delle Liste elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 per la realizzazione dell’intervento PNC – A.1.1 Rafforzamento Misura PNRR M1C1 – Investimento 1.4: “Servizi digitali e esperienza dei cittadini” – Finanziato con risorse del FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR. Una somma complessiva pari a oltre 22 milioni di euro, valida anche per integrare i dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione.

Per richiedere i fondi, a partire dal 3 agosto 2023 i Comuni dovranno accedere alla web app di ANPR e seguire il percorso “Richiesta contributo liste elettorali”. Gli importi, definiti in maniera forfettaria (lump sum), sono attribuiti in base alla fascia di appartenenza dell’amministrazione, stabilita in funzione della popolazione residente. Il contributo varia dai 1.683,60 euro per i Comuni di Fascia 1 (con un massimo di 2.500 abitanti) fino ai 16.836 euro previsti per le amministrazioni comunali con oltre 250 mila residenti.

Ai fini del monitoraggio dell’intervento, i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale sono registrati nel sistema informatico ReGIS di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo la disciplina di cui al DPCM del 15 settembre 2021 e le indicazioni della Circolare n. 40 del 5 dicembre 2022 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato, relativa a “Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR: trasmissione istruzioni sulle modalità di monitoraggio degli interventi”.

Allegati:

Tabella di ripartizione

 

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Dalla Conferenza Stato-città via libera al riparto fondi per contenziosi su calamità e assistenza alunni con disabilità

Nella riunione del 26 luglio 2023, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ha espresso parere favorevole sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la ripartizione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, per l’anno 2022. Le risorse del Fondo sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali – verificatisi entro il 25 giugno 2016 – o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Con il provvedimento in esame il Fondo, che per l’anno 2022 ammonta a 10 milioni di euro, viene parzialmente attribuito, per l’importo complessivo di euro 4.035.959,89, a favore del comune di Trofarello (TO).

Sancita l’intesa anche sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell’istruzione e del merito e dell’economia e delle finanze, recante criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni per l’anno 2023 e modalità per il monitoraggio del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.
In particolare, l’importo del contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al numero degli alunni con disabilità, iscritti nell’anno scolastico 2022/2023 nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di ciascun comune, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’istruzione. I Comuni beneficiari delle risorse, a decorrere dal 2023 sono tenuti a fornire i dati di monitoraggio attraverso la compilazione dell’apposita scheda di monitoraggio e rendicontazione ai soli fini della successiva definizione degli obiettivi di servizio.

 

La redazione PERK SOLUTION