Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni

È stato emanato il bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni. I destinatari del presente Bando sono i piccoli Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, come individuati dal DPCM 23 luglio 2021 (e allegato A) con criteri fissati dalla  legge 158/2017.

Il Piano è finalizzato alla tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive, nonché alla ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022 e l’allegata nota metodologica qualificano la natura prioritaria o non prioritaria dei progetti che ricadono nelle finalità di cui al precedente comma 2 e definiscono i criteri di selezione e le modalità di attribuzione dei punteggi da applicare ai progetti presentati.

Ogni piccolo Comune può partecipare alla presentazione di un solo progetto. La presentazione del progetto da parte di ciascun Comune può essere fatta alternativamente con le seguenti modalità: singolarmente, in convenzione, o per il tramite di un’Unione di comuni a cui lo stesso Comune appartiene. In caso di convenzione, la forma associativa deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto.

L’importo massimo del finanziamento per ciascun progetto è di 700 mila euro se presentato dal Comune singolarmente e 700mila euro moltiplicato per il numero di Comuni facenti parte della Convenzione o dell’Unione, se presentato in Convenzione o Unione secondo quanto previsto.

Entro il termine perentorio di 25 giorni (decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale – in attesa pubblicazione) ciascun Ente deve obbligatoriamente comunicare un indirizzo istituzionale PEC compilando il questionario accessibile dalla sezione “Bando piccoli Comuni” del sito del Dipartimento Casa Italia – https://www.casaitalia.governo.itLa procedura sarà pertanto attiva dalle 0:00 del 15 luglio alle 23:59 dell’ 8 agosto 2023.
Con apposito avviso sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia saranno comunicate le date di apertura e di chiusura della fase di presentazione delle domande.
Le richieste di supporto e assistenza possono essere inviate esclusivamente all’indirizzo dedicato di posta elettronica pianopiccolicomuni@governo.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo annuale dovuto all’Aran per l’attività di contrattazione ed assistenza agli Enti locali

Con apposito comunicato, diramato congiuntamente dall’Aran e dal Ministero dell’Interno in attuazione di quanto previsto dall’articolo 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dal D.M. del 27 novembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014, vengono definite le modalità di riscossione del contributo annuale dovuto all’Aran per l’attività di contrattazione ed assistenza agli Enti locali.

Il contributo annuale per l’anno 2023 dovuto dagli Enti locali non beneficiari di trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno, sarà richiesto direttamente dall’ARAN ai singoli Enti con un avviso di pagamento “PagoPA” spedito dall’indirizzo pec serviziopa@pec.infogroup.it alla pec istituzionale di ogni singola Amministrazione, come già anticipato nella nota prot.n. 5385 del 12/07/2023 (in allegato elenco degli Enti tenuti al versamento). Gli enti dovranno provvedere al pagamento del contributo dovuto alla scrivente Agenzia per l’anno 2023 esclusivamente utilizzando la procedura PagoPA.

Si segnala, inoltre, che, eventuali chiarimenti in ordine alla quantificazione dell’importo del contributo dovuto – pari al prodotto del contributo annuale per singolo dipendente (€ 3,10) per il numero complessivo dei dipendente in servizio al 31 dicembre 2021 (dato estratto dall’ultimo conto annuale pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) – potranno essere richiesti direttamente all’ARAN al seguente indirizzo di posta elettronica: riscossionecontributi@aranagenzia.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

Investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza. Annualità 2023-2024-2025. Decreto assegnazione risorse

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato dal 13 luglio 2023, informa che con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 19 maggio 2023, registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2023, sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’articolo 1, commi 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio relativamente all’annualità 2023.

In particolare, il comma 139-quater, introdotto dall’articolo 30 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, al fine di garantire il rispetto dei target del PNRR associati alla Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica – Investimento 2.2 – Interventi per la resilienza, ha previsto che le risorse assegnate per le annualità 2024 e 2025, siano finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2023.

La procedura telematica, tramite la Piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha rilevato la presentazione di n. 3731 certificazioni per un totale di n. 6846 progetti ed una richiesta di risorse pari ad € 4.220.260.113,73.

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato con il citato decreto del 19 maggio 2023, secondo il seguente ordine di priorità, previsto dalla normativa vigente:

  • investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  • investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
  • investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Il decreto interdipartimentale riporta quattro allegati:

  • Allegato 1 “Istanze trasmesse” che contiene l’elenco di oltre 6.800 opere pubbliche, per le quali le richieste sono pervenute nei termini previsti;
  • Allegato 2, “Istanze ammissibili” che riporta l’elenco di n. 6.777 opere ammesse;
  • Allegato 3 “Enti beneficiari” che contiene l’elenco delle n.1.981 opere attualmente ammesse e finanziate, tutte comprese nella predetta categoria a): investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  • Allegato 4 “Attestazione rispetto obblighi PNRR”, contenente gli obblighi e i principi che i Soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a rispettare in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. del PNRR, per la gestione, controllo e valutazione della misura

I CUP finanziati saranno disponibili sul sistema informativo ReGiS, all’interno del quale i Soggetti Attuatori potranno procedere al completamento dei dati di monitoraggio e al caricamento della documentazione prevista all’interno dei Manuali di Istruzione per il Soggetto Attuatore, in corso di aggiornamento.

In conformità con quanto previsto all’interno dell’articolo 3 del decreto, al fine di garantire l’avvio tempestivo degli interventi, il Ministero procederà all’erogazione dell’acconto (nella misura del 20% del contributo concesso), a seguito della quale è richiesto ai Soggetti Attuatori di provvedere tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del Comunicato, ovvero entro l’11 settembre 2023, all’alimentazione dei dati di monitoraggio con prioritario caricamento in piattaforma dell’Allegato n. 4 “Attestazione rispetto obblighi PNRR” all’interno del modulo denominato “Configurazione e Gestione delle Operazioni”, nella sezione “Anagrafica Progetto” all’interno della sottosezione “Localizzazione Geografica”.

I Comuni beneficiari del contributo, così come individuati nell’Allegato 3 che costituisce parte integrante del citato decreto, sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall’articolo 1, comma 143, della legge n.145 del 2018 e secondo le prescrizioni contenute all’interno del Decreto, a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

La redazione PERK SOLUTION

Modalità di calcolo salario accessorio in presenza di P.O. in convenzioni tra più Enti

Con la deliberazione n. 151/2023, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, esprime il proprio parere in merito alle modalità di calcolo complessivo del salario accessorio in presenza di posizioni organizzative attive nell’ambito di convenzioni tra più Amministrazioni per la gestione associata dei servizi.

Il Comune istante ha rappresentato che come tetto di spesa per il salario accessorio delle posizioni
organizzative ha sempre considerato la sola quota a proprio carico (al netto della compartecipazione degli enti
convenzionati). Dato atto che in seguito all’introduzione dell’art. 23, c. 2, del D. Lgs. n. 75/2017 (emanato in epoca successiva a quello di avvio delle gestioni associate), attualmente si trova ora a considerare un tetto di spesa che non consente non solo di conferire nuove posizioni organizzative, ma nemmeno di finanziare le attuali chiede se sia possibile utilizzare come tetto di spesa del fondo delle posizioni organizzative, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23, del D.Lgs. 75/2017, la spesa sostenuta nel 2016 senza tenere conto delle entrate di compartecipazione alla spesa a carico degli enti convenzionati.

La Sezione – ricostruito il quadro normativo di riferimento e chiarito che il limite di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 riguarda il complessivo trattamento accessorio e che con l’introduzione dell’art. 33, comma 2, ottavo periodo, del d.l. n. 34 del 2019 il trattamento accessorio può seguire la dinamica delle assunzioni dell’Amministrazione – ha chiarito che ai fini della quantificazione dell’ammontare complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento economico accessorio del personale è necessario considerare, per quanto riguarda la voce delle posizioni organizzative, la spesa prevista a bilancio nello stesso anno di riferimento.

Sulla questione si sono espresse, inoltre, altre Sezioni regionali, le quali – nella vigenza delle norme vincolistiche che hanno preceduto l’art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75/2017 (i.e. art. 9, c. 2- bis, d.l. n. 78/2010 e art. 1, c. 236, l. n. 208/2015) – hanno avuto occasione di affermare che, per gli enti che si “associano” mediante convenzione per l’utilizzo del personale, il limite di spesa deve essere calcolato sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenuto da ciascuno degli enti associati, sì che ciascun ente convenzionato potrà computare pro quota l’onere finanziario gravante sulle risorse del proprio bilancio e destinato alla retribuzione accessoria del personale (Sez. contr. FVG, del. n. 70 /2015/PAR, Sez. contr. Toscana del. n. 59/2017/PAR, Sez. contr. Piemonte, del. n. 182/2017/PAR).

Operando, invece, nel senso prospettato dal Comune, consentendo, cioè, il cumulo di importi che per l’ente interessato non configurano una spesa bensì un’entrata, si consentirebbe un innalzamento fittizio del limite riferito all’entità del salario accessorio, con conseguente elusione delle prescrizioni normative concernenti i vincoli di spesa e della ratio di ripartizione dell’onere del tetto di spesa tra i diversi enti partecipanti.

 

La redazione PERK SOLUTION