Conto annuale del personale 2022: i chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato

Dopo la pubblicazione della Circolare n. 23/2023 recante le istruzioni per l’inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2022 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche), la Ragioneria generale dello Stato, ha diffuso, nella sezione dedicata alle Faq sul conto annuale, alcuni importanti chiarimenti.

Scheda informativa 1 A

Sono un ente tenuto alla compilazione della scheda informativa 1A rientrante nei comparti Funzioni locali, Regioni a statuto speciale e Province autonome (Comune, Unione di Comuni, Comunità montana, Provincia e Città metropolitana). Come devo rispondere alla domanda: “n. dipendenti che nell’anno di rilevazione hanno partecipato a corsi di formazione”, visto che ho difficoltà a classificare alcuni corsi effettuati nelle aree formative previste nell’elenco proposto?

Le aree formative indicate in risposta alla specifica domanda hanno carattere di generalità in quanto destinate a raccogliere l’eterogeneità dei percorsi formativi realizzati da ciascuna amministrazione in funzione degli obiettivi dalla stessa individuati. È necessario, dunque, che gli enti, attraverso un percorso logico sistematico dei contenuti disciplinari dei corsi realizzati, collochino gli stessi nelle aree formative proposte. Secondo tale criterio i corsi su materie giuridico amministrative andranno classificati a seconda della tematica trattata. Similmente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riporta una possibile confluenza di materie formative in talune delle suddette aree:
Area tematica
Appalti e contratti: tecnico-manutentiva, urbanistica e strade, sicurezza costruzione edifici
Politiche sociali ed educative: culturale.

 

Nella rilevazione 2022 sono cambiate nella scheda informativa 1A alcune aree tematiche. In quale area devo rilevare i corsi di formazione relativi alla sicurezza e anticorruzione e trasparenza?

A partire dalla presente rilevazione i corsi di formazione sulla sicurezza e trasparenza/anticorruzione non vanno rilevati poiché sono cambiate le aree tematiche richieste.

 

I nostri comuni hanno approvato una convenzione per la gestione del servizio di Segreteria per il periodo 2020 –2023. Per tutto l’anno 2022 abbiamo avuto però solo un segretario in disponibilità pagato direttamente dall’Albo Regionale il cui rimborso sarà evidenziato nella tabella 14 (P074). Alla domanda n. 31 presente nella Scheda informativa 1A “L’ente fa parte di una segreteria convenzionata attiva al 31/12” che risposta devo fornire?

Per le finalità della rilevazione del conto annuale che registra la situazione di fatto dell’ente, alla domanda “L’ente fa parte di una segreteria convenzionata attiva al 31/12” si potrà rispondere NO poiché manca la figura titolare della convenzione (il segretario effettivo). Per fornire completezza all’informazione occorre inserire nel Campo Note della scheda informativa 1 e nel campo note dei rimborsi presente nella tabella 14 la circostanza verificatasi nel 2022.

Tabella 12

Sto compilando la tabella 12, colonna Stipendio, del Conto Annuale 2022. SICO ha segnalato l’incongruenza 2 poiché non risultano adeguati gli stipendi tabellari relativi al CCNL Funzioni Locali, sottoscritto il 16/11/2022. Come devo comportarmi?

Per la corrente rilevazione i parametri stipendiali non sono stati variati in funzione del nuovo CCNL 2019-2021 del 16/11/2022. Nel caso specifico, le amministrazioni che hanno adeguato gli stipendi nell’anno 2022 e che per tale ragione il SICO genera l’incongruenza 2 devono giustificare l’anomalia utilizzando il testo predefinito presente nel menu Giustificazioni: “Adeguamento stipendi tabellari contrattuali CCNL 2019-2021”.

Applicativo immobili: per la rilevazione dei dati dei beni immobili pubblici c’è tempo fino al 25 giugno 2023

C’è tempo fino al 25 giugno 2023 per completare il censimento dei beni immobili, in proprietà o di proprietà di altra Amministrazione detenuti a qualunque titolo, al 31/12/2022 (art. 2, comma 222, della legge n. 191/2009). Secondo la logica dell’applicativo le Amministrazioni devono verificare quanto presente a sistema alla chiusura del censimento precedente (dati al 31/12/2019) e procedere all’aggiornamento dei dati, inserendo le variazioni intervenute nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022 in modo da rappresentare la situazione del patrimonio immobiliare pubblico posseduto o detenuto al 31/12/2022.

Si ricorda che la rilevazione relativa al triennio 2020/2021/2022 avverrà in due fasi:

FASE 1 Rilevazione. Termine 25 giugno 2023.
Le Amministrazioni effettuano la verifica delle informazioni presenti a sistema e aggiornano opportunamente i dati relativi ai beni in proprietà e in detenzione per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Al fine di favorire il processo di “colloquio” tra le amministrazioni (approvazione, rifiuto, segnalazioni), necessario per il puntuale censimento dei beni immobili pubblici, in questa fase non è disponibile la funzionalità di invio della comunicazione. Le Amministrazioni sono quindi invitate ad avviare con sollecitudine le attività di verifica e aggiornamento e a concluderle entro il termine previsto per questa fase.

FASE 2 Verifica e Invio della comunicazione. Inizio 26 giugno 2023.
La chiusura della Fase 2, e quindi della rilevazione, sarà comunicata con successivo avviso pubblicato su questo Portale Tesoro e indicata nella pagina di benvenuto dell’applicativo Immobili.
Le Amministrazioni completano l’aggiornamento dei dati degli anni 2020, 2021 e 2022 e procedono all’invio della comunicazione, trasmettendo i dati inseriti a sistema o la dichiarazione negativa. Le modalità per la comunicazione sono rimaste invariate rispetto al precedente censimento (dati al 31/12/2019).

 

La redazione PERK SOLUTION

Adeguamento compenso dell’organo di revisione dopo la nomina consiliare

L’eventuale rideterminazione del compenso da parte di un ente locale, nell’alveo della propria autonomia decisionale, potrebbe trovare fondamento solo se sono mancati i presupposti della formalizzazione ed accettazione dell’importo inserito poi nella delibera di nomina. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di adeguamento del compenso dell’organo di revisione. Nel caso di specie, viene rappresentato che solo a seguito della nomina i componenti dell’organo di revisione hanno avuto contezza dell’importo previsto per il loro compenso ritenendolo del tutto inadeguato rispetto a quanto fissato nel decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 e alla normativa sull’equo compenso, legge 21 aprile 2023, n. 49.

Il ministero ricorda come la disciplina in vigore sulla determinazione dei compensi dell’organo di revisione economico-finanziaria non fissa espressamente un limite minimo, esponendo quindi il revisore a offerte di remunerazione in misura oggettivamente incongrua, rispetto alla delicatezza della funzione cui è chiamato, oltre che inadeguata a garantire gli elevati standard di diligenza e professionalità richiesti dalla complessità dell’incarico, con il rischio di comprometterne l’efficienza a detrimento dell’interesse pubblico tutelato e al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione fissato anche dall’articolo 97 della Costituzione. Proprio per cercare di colmare tale vuoto normativo, l’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno, con atto di orientamento del 13 luglio 2017, ex articolo 154, comma 2, del TUEL, ha precisato che i limiti minimi al compenso vadano considerarsi coincidenti – nel silenzio del legislatore – con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore e, per i revisori delle province sino a 400.000 abitanti, con l’80 per cento del compenso base annuo lordo stabilito per la fascia di appartenenza.

Gli atti dell’Osservatorio, nella forma di atti di indirizzo o di orientamento, non hanno valore normativo, ma rappresentano una linea d’azione per l’esercizio di compiti e funzioni suscettibili di condivisione per la motivazione dei provvedimenti e potenzialmente utile a realizzare un sistema di disciplina coerente con i principi ed omogenea negli effetti. L’ente locale ha piena autonomia e responsabilità nel determinare il compenso spettante all’organo di revisione economico-finanziario e che ai sensi dell’articolo 241, comma 7, del TUEL: “L’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”.

Nel caso trattato assume valore dirimente il fatto se l’amministrazione abbia informato o meno i componenti del collegio circa l’entità del compenso che sarebbe stato proposto al consiglio. Discrimine importante è il modo in cui è stato formalizzato l’incarico e accettato il relativo compenso. Ciò anche in considerazione che l’articolo 11 della citata legge 49 del 2023 prevede che “le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.” Di conseguenza, il ministero ritiene che l’eventuale rideterminazione del compenso da parte dell’amministrazione, nell’alveo della propria autonomia decisionale, potrebbe trovare fondamento, alla luce di quanto sopra indicato, solo se a suo tempo siano mancati i presupposti della formalizzazione ed accettazione dell’importo inserito poi nella delibera di nomina.

 

La redazione PERK SOLUTION

Revoca dell’incarico di revisione economico finanziaria

Il Ministero dell’interno, con parere del 26 maggio scorso, ha fornito utili chiarimenti in merito alla revoca dell’incarico di revisione economico finanziaria, evidenziando che all’organo di controllo, che non esegue in maniera adeguata e professionale la funzione di vigilanza, possa essere imputata una responsabilità sia per l’attività attiva, ovvero consistente nella errata dichiarazione di congruità delle previsioni di bilancio e della corrispondenza dei rendiconti alle risultanze della gestione, sia per l’attività omissiva ovvero omettendo consapevolmente di segnalare le gravi alterazioni contabili e le irregolarità delle procedure.

Nel caso di specie, una Prefettura ha trasmesso al Ministero, per informazione e per le valutazioni di competenza, le segnalazioni dei sindaci di due comuni relative ai propri revisori. In particolare, dalle cennate note emergono situazioni di forte conflittualità tra l’ente locale e il proprio revisore che, nel caso del comune di XXX, sono determinati dal continuo rilascio di pareri negativi e dai comportamenti non dignitosi e rispettosi da parte dell’organo di controllo. Per quanto riguarda il comune di YYY sembrerebbe, invece, che il revisore, avendo già reso parere negativo sul bilancio di previsione e sul DUP, si sia poi rifiutato di rilasciare altro parere a seguito delle integrazioni successivamente formalizzate dall’Ente.

Nel precisare che i revisori, pur se scelti mediante estrazione a sorte dall’Elenco, sono stati nominati dai rispettivi comuni con delibera consiliare, il ministero rappresenta che continua a rimanere nella competenza dell’ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell’organo, come disciplinato dalla citata normativa, compresa l’adozione degli eventuali provvedimenti di cui all’articolo 235, comma 2, del TUEL, laddove vengano riscontrate le inadempienze previste. Dette inadempienze, non possono però semplicemente individuarsi nei pareri negativi in quanto il revisore, nelle molteplici funzioni spettanti come individuate all’articolo 239 del testo unico 267 del 2000, è chiamato ad emettere un giudizio in merito alla regolarità contabile, finanziaria ed economica, formulando rilievi, rilevando eccezioni, esprimendo considerazioni, avanzando proposte che possono sfociare anche in pareri non favorevoli che, però devono essere ben motivati e circostanziati.

In presenza di evidenze negative l’Organo di revisione deve relazionare all’organo consiliare le debolezze riscontrate nelle procedure amministrative, indicare le criticità rilevate fornendo anche le misure da adottare per sanare o ridurre tali aspetti negativi. Risulta penalmente rilevante (reato di falso ideologico) la condotta del revisore che, in qualità di pubblico ufficiale, non abbia adeguatamente vigilato sui bilanci consuntivi e preventivi fornendo pareri positivi nelle proprie relazioni, nonostante gravi e reiterati artifici ed errori contabili che alteravano e dissimulavano la reale consistenza della crisi finanziaria dell’ente (Corte suprema di Cassazione sentenza 33843 del 2018).

Relativamente ai comportamenti ritenuti indecorosi per un professionista, l’ente locale può coinvolgere direttamente l’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili cui i revisori sono iscritti per segnalare le eventuali azioni od omissioni che non solo integrano violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, ma che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rottamazione quater: nota di approfondimento dell’IFEL

Come noto, i decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, definitivamente convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, introduce alcune ulteriori disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali non riscosse tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R).

L’IFEL ha pubblicato una nota di lettura che approfondisce quanto previsto dall’art. 17-bis del dl n. 34/2023, ed in particolare la facoltà per i Comuni di disporre:

  1. lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’adozione dello stralcio parziale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
  2. lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’adozione dello stralcio totale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
  3. la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

In relazione a quest’ultimo strumento, viene pubblicato anche uno schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Per l’erogazione degli incentivi funzioni tecniche occorre la nomina del direttore dell’esecuzione

La Corte dei conti, Sez. Campania, con delibera n. 191/2023, in riscontro ad una richiesta di parere in materia di incentivi per le funzioni tecniche, ha evidenziato come negli appalti di servizi e forniture, la particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni – da cui discende la nomina del direttore dell’esecuzione come figura distinta dal RUP – rappresenta il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento (ex multis: Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 87/2020/PAR del 12 ottobre 2020).

Al ricorrere di tale presupposto, che va verificato con rigore e oggettività, il legislatore preferisce derogare al suddetto principio, nell’intento di valorizzare,
attraverso la corretta erogazione degli incentivi, le professionalità interne all’amministrazione e di conseguire un risparmio di spesa per il mancato ricorso a
professionisti esterni. Se queste sono le ragioni della deroga, è chiaro che essa si giustifica solo in presenza di appalti di particolare e oggettiva importanza per qualità o importo delle prestazioni dedotte nel contratto. Sono queste le coordinate che devono guidare l’interpretazione delle norme in esame.

La Sezione rileva che nel sistema delineato dal Codice previgente:
– la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche si applica, ai sensi dell’art. 113, comma 2, alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione, come figura distinta dal RUP;
– la nomina del direttore dell’esecuzione, in base al punto 10 delle Linee guida n. 3 dell’Anac, è prevista soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore ad € 500.000,00 ovvero di particolare complessità; le due ipotesi (importo superiore a 500.000,00 ovvero particolare complessità) vanno considerate alternative e, pertanto, la nomina del direttore dell’esecuzione può ricorrere, nei termini sopra precisati, anche negli appalti di servizi o forniture di importo inferiore ad € 500.000,00, purché caratterizzati da particolare e oggettiva complessità.

Con riferimento al nuovo codice, di cui al D.Lgs. 36/2023:
– l’art. 45, comma 2, conferma che gli incentivi, per gli appalti di forniture e servizi, sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell’esecuzione. –  l’art. 114, comma 8, rinvia all’allegato II.14 ai fini dell’individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle
prestazioni), per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell’esecuzione come figura diversa dal RUP ed è, pertanto, all’allegato II.14 che occorre fare riferimento per valutare la sussistenza del requisito della “particolare importanza”;
– l’art. 31, comma 1, dell’allegato II.14, prevede che l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto sia ricoperto dal RUP “a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’articolo 32”;
– l’art. 32 dell’allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi del suddetto art. 114, comma 8, che il direttore dell’esecuzione debba essere diverso dal RUP;
– per i servizi si prescinde dall’importo contrattuale e rileva il profilo qualitativo fondato sui criteri oggettivi di valutazione della particolare importanza, enucleati dall’art. 32, comma 2, dell’allegato II.14.
– per le forniture rileva, invece, il profilo quantitativo fondato sull’importo delle prestazioni, qualificabili di particolare importanza se tale importo è superiore a 500.000,00 euro.

 

La redazione PERK SOLUTION