Certificazione Covid e rideterminazione risultato di amministrazione 2022

Le Commissioni riunite della Camera, in sede di esame del DDL di conversione del DL 51/2023, recante Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, hanno approvato l’emendamento che attribuisce al responsabile finanziario, anche per l’anno 2023, la competenza – previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria – di rettificare gli allegati al rendiconto 2022 per adeguarli alla risultanze della certificazione Covid19-2022.

L’emendamento approvato dispone, infatti, che il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2022 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all’art. 13, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell’organo consiliare, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

A tal riguardo, ricordiamo che la RGS, con la FAQ n. 50, nel rispondere ad un quesito in merito alle modalità “semplificate” di rettifica previste dall’articolo 37-bis del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21, norma di uguale tenore prevista per l’anno 2022, ha chiarito che la competenza sia estendibile anche ai casi in cui, a seguito della certificazione, la suddetta rettifica si renda necessaria, di riflesso, anche per altri allegati del rendiconto. Anche per gli altri allegati, la rettifica sia di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, sempre che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione.

Qualsiasi altra variazione non strettamente correlata alla certificazione deve essere effettuata dagli organi competenti previsti dall’articolo 227 del testo unico di cui al D. Lgs. 267 del 2000, secondo l’iter ordinario indicato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Agid: Digitalizzazione e contratti pubblici: presentazione delle Regole tecniche per le piattaforme di e-procurement

L’Agenzia per l’Italia Digitale, d’intesa con ANAC e Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha recentemente pubblicato il provvedimento contenente i requisiti tecnici e le modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, come previsto dall’art. 26 del nuovo Codice dei contratti (D.lgs. n. 36/2023). La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, così come prevede il Piano Triennale per l’informatica nella PA, si basa sulla semplificazione e sull’innovazione dei processi, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi al cittadino e alle imprese.

La digitalizzazione degli appalti pubblici è parte fondamentale di questo percorso e contribuisce a snellire e accelerare le procedure di acquisto delle amministrazioni, ad allargare la partecipazione dei soggetti che operano nel mercato e a rendere il ciclo di vita degli appalti ancora più trasparente, rendendo semplici e puntuali i necessari controlli. Il documento contenente le Regole tecniche di e-procurement è il risultato dei numerosi confronti organizzati dall’Agenzia nell’ultimo anno. L’approccio aperto “open innovation” ha evidenziato, da parte degli operatori del settore, la capacità di produzione di soluzioni digitali per il procurement pubblico, favorendo inoltre l’emersione di proposte e suggerimenti volti a definire regole tecniche coerenti con lo stato attuale di implementazione delle piattaforme di approvvigionamento e abilitanti, delineando inoltre le evoluzioni strategiche necessarie per la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

“Abbiamo raggiunto un’importante milestone nel processo di digitalizzazione degli appalti pubblici – evidenzia il Direttore Generale di AgID, Mario Nobile – Un risultato ottenuto grazie al lavoro di squadra con il Dipartimento della trasformazione digitale e ANAC e ai preziosi contributi pervenuti dagli operatori del settore. L’ampia partecipazione registrata durante questo percorso dimostra che abbiamo un mercato vivo e un tessuto produttivo in grado di rispondere alle esigenze del Paese, ricco di competenze, presenti prevalentemente sul territorio nazionale. Il nostro sistema di appalti è tra i più digitalizzati d’Europa ma proprio per questo è necessario aggiornare la sua regolamentazione tecnica. Quando si definiscono le regole è fondamentale avere contezza del quadro d’insieme dell’ecosistema e soprattutto delle sue evoluzioni future. Naturalmente, questo percorso non si conclude qui; AgID si impegna a supportare e accompagnare i produttori e i gestori di piattaforme nel processo di adeguamento alle regole che abbiamo definito”.

“La realizzazione del e-procurement, del passaggio completo al digitale di tutto il ciclo di vita del contratto pubblico, dalla programmazione alla sua esecuzione finale, è fondamentale per la modernizzazione del Paese e il raggiungimento di standard europei – dichiara il Presidente di Anac, Giuseppe Busìa – L’obiettivo è di semplificare e velocizzare le varie fasi del ciclo di vita dei contratti. Offrire qualità e tempestività dei dati raccolti, maggiore trasparenza e condivisione delle informazioni, attuare il principio dell’unicità dell’invio (cioè, ridurre la burocrazia inutile), e garantire un monitoraggio tempestivo del mercato con la prevenzione di fenomeni distorsivi e corruttivi”.

AgID, ANAC e DTD invitano tutti gli stakeholder e i soggetti interessati a partecipare alla prima presentazione pubblica del documento, che si terrà lunedì 26 giugno alle ore 10:30 in videoconferenza. L’evento sarà anche l’occasione per spiegare quali saranno i prossimi passi nel percorso di accompagnamento e adozione delle regole tecniche. Per partecipare basta iscriversi cliccando qui (Fonte Agid).

 

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Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”. On line la nuova pubblicazione del Garante

In occasione dei cinque anni dalla piena applicazione del GDPR, il Garante privacy lancia una nuova edizione della “Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali“. La Guida si propone come un utile strumento di consultazione per chi opera in ambito pubblico e privato, un manuale agile, in particolare per le piccole e medie imprese, e offre una panoramica sui principali aspetti che imprese e soggetti pubblici devono tenere presenti per dare piena attuazione al Regolamento: dai diritti dell’interessato ai doveri dei titolari; dalla trasparenza sull’uso dei dati personali alla liceità del loro trattamento.

Specifica attenzione viene rivolta ai contenuti, ai tempi e modalità con cui il titolare deve: fornire l’informativa all’interessato; valutare le circostanze in cui il titolare deve notificare al Garante privacy, ed eventualmente agli interessati, la violazione di dati personali; provvedere alla designazione del Responsabile della protezione dei dati. Proprio il RPD è una delle novità introdotte dal Regolamento, una figura indipendente, autorevole e con competenze manageriali, che offre consulenza e supporto al titolare e funge da punto di contatto con il Garante.

Nella Guida, il Garante ricorda che con il GDPR la privacy da obbligo avvertito solo in maniera formale diventa parte integrante delle attività di un’organizzazione, che è tenuta al rispetto del principio di responsabilizzazione (“accountability”), in base al quale il titolare deve adottare comportamenti proattivi e attività dimostrabili, finalizzati al rispetto della normativa.

Ma il Regolamento Ue ha introdotto anche nuovi diritti riconosciuti alle persone, come quello di poter trasferire i propri dati da un titolare del trattamento a un altro, compresi i social network (“diritto alla portabilità”), o come il diritto all’oblio, cioè il diritto di non veder riproposte informazioni personali quando non sono più necessarie rispetto alle finalità per le quali sono state raccolte.

 

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Nuova procedura per la presentazione su piattaforma informatica di istanze riguardanti il personale, da sottoporre all’esame della COSFEL

Il Ministero dell’interno, con la circolare n. 80/2023 ha reso noto la nuova procedura per la presentazione su piattaforma informatica di istanze riguardanti il personale, da sottoporre all’esame della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all’art.155 del TUEL, da parte degli enti  strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, secondo quanto previsto dagli artt. 242, 243, 243 bis, 243 ter e 244 del Testo Unico.

Per il nuovo sistema operativo è prevista una fase di verifica, a partire dal 1° settembre 2023, durante la quale le istanze provenienti dagli enti locali interessati potranno essere presentate, in alternativa, o a mezzo pec o tramite la predetta piattaforma informatica. A breve, con successiva comunicazione, all’esito di tale fase iniziale, sarà indicata la data in cui le suddette richieste destinate a quest’ufficio, potranno pervenire esclusivamente tramite piattaforma informatica.

Gli enti strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario dovranno inviare alla email cosfel.autonomie@interno.it, entro il 15 luglio p.v., i nominativi di 2 responsabili ai quali dovrà essere affidato in via esclusiva il compito di operare sulla piattaforma informatica, per conto della propria Amministrazione, i quali saranno abilitati, attraverso credenziali dedicate e personali, a presentare le istanze e la documentazione, da sottoporre all’esame della COSFEL. Al fine dì poter attivare il nuovo sistema, è anche necessario fornire alla email suindicata i dati anagrafici completi, il codice fiscale e la mail dei due referenti, nonché le informazioni relative all’Ente di seguito indicate:
• Tipologia di Ente (esempio: Comune di. ……. );
• Stato giuridico (esempio: In dissesto);
• Indicare se presenta una popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
• Regione;
• Macroarea geografica di appartenenza (nord, centro, sud e isole);
• Indirizzo della sede legale;
• PEC;
• Indirizzo e-mail.

Allegati:

Circolare DAIT n.80/2023
Parametri obiettivi ente strutturalmente deficitario 
Elenco enti con procedura di riequilibrio attiva
Elenco degli enti con 5 anni dall’anno ipotesi

 

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