Corte dei conti: contabilizzazione dei contributi a rendicontazione

In base a quanto previsto dal punto 3.6 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, in caso di trasferimenti a rendicontazione, l’Ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni da parte dell’Ente erogatore ovvero, nel caso in cui l’erogatore non adotti il principio della competenza finanziaria potenziata, agli esercizi in cui l’Ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato. Ciò significa che l’Ente beneficiario è tenuto ad imputare i trasferimenti in entrata solo all’esercizio in cui prevede di effettuare la relativa rendicontazione.

Diversamente operando – vale a dire iscrivendo in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante – l’Ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio, attraverso una dilatazione della capacità di spesa. È quanto rilevato dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 85/2023, nell’ambito dell’esame della documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2022/24 ed al rendiconto per l’esercizio 2021 di un Comune, con particolare riferimento a residui del Titolo IV delle entrate, che per la quasi totalità risultano riferiti a contributi a rendicontazione.

Secondo la Sezione, la errata contabilizzazione dei contributi a rendicontazione rileva di per sé, in quanto:
– da un lato, essa è in grado di compromettere il valore dei parametri obiettivi di cui all’art. 242 del TUEL,
– dall’altro lato, fornisce una rappresentazione alterata dei principali aggregati del bilancio, nel mancato rispetto, quindi, dei principi di veridicità (per il quale il bilancio deve rappresentare le reali condizioni delle operazioni di
gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio) attendibilità (per il quale le previsioni devono essere basate su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse) correttezza (che impone il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili) e comprensibilità (per il quale l’articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute).

 

La redazione PERK SOLUTION

Piccoli Comuni, nuova fase di stanziamenti per gli incarichi dei segretari comunali

Sul portale del Dipartimento della funzione pubblica Lavoropubblico.gov.it da domani sarà attivo l’applicativo “Contributo per i segretari comunali”, progettato in collaborazione con Formez PA, dove i piccoli Comuni interessati potranno presentare istanza in modalità digitale. La novità arriva a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 1 maggio 2023, che definisce i criteri di riparto, tra i Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, delle risorse del Fondo Assunzioni PNRR da 30 milioni di euro annui fino al 2026 (che era stato istituito con il decreto-legge n. 152/2021) anche per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali. Il provvedimento rende operativa la previsione contenuta nella Legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 828) che a partire da quest’anno ha esteso a tale scopo l’impiego del Fondo, già destinato ai piccoli Comuni attuatori di progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per assunzioni di professionisti a tempo determinato con qualifica non dirigenziale.

Al Dipartimento della funzione pubblica è demandata l’elaborazione della graduatoria che permetterà di attribuire alle amministrazioni il sostegno per i segretari comunali, quantificato in un ammontare pari a 40mila euro per ogni annualità dal 2023 e per la durata del PNRR fino al 2026. Le candidature sull’apposito applicativo da parte dei piccoli Comuni saranno possibili fino al termine indicato con nota del Dipartimento della funzione pubblica, resa disponibile online. Sul portale Lavoro pubblico saranno pubblicate le indicazioni di dettaglio e la guida alla compilazione del modulo. Per le amministrazioni è prevista anche la possibilità di essere supportate da un servizio di help desk dedicato.

Secondo quanto stabilito dal Dpcm, nell’assegnazione dei contributi si darà priorità ai piccoli Comuni con sede di segreteria non convenzionata vacante, a partire da quelli che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario: per accedere al sostegno dovranno provvedere alla nomina del segretario entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria da parte della Funzione pubblica. Seguono, in ordine di preferenza: i piccoli Comuni con segretario titolare non in convenzione ma che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario; quelli aderenti ad una convenzione di segreteria, se ciascuno sotto i 5mila abitanti (in questo caso verranno valutati i requisiti più favorevoli posseduti dalle amministrazioni che partecipano alla convenzione e il contributo sarà attribuito collettivamente); infine quelli con segretario titolare non convenzionato.

L’ultima Legge di Bilancio ha stabilito che le risorse del Fondo assunzioni PNRR possano essere utilizzate anche per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica per una efficace realizzazione dei progetti del Piano, sempre in favore dei piccoli Comuni. In questo senso, il Dpcm da poco pubblicato individua un finanziamento di un milione di euro per il 2023 e di 2,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Le iniziative così finanziate saranno svolte da esperti individuati attraverso il Portale del Reclutamento inPA, secondo bando adottato dalla Funzione pubblica d’intesa con ANCI.

A sostegno delle essenziali funzioni del segretario comunale, soprattutto per le amministrazioni che più sono in sofferenza, è intervenuto da ultimo anche il cosiddetto decreto-legge PA (il n. 44/2023). Il testo, per cui è atteso il via libera del Senato dopo l’approvazione da parte della Camera dei Deputati, prevede l’estensione da 24 a 36 mesi del periodo massimo durante il quale un funzionario di ruolo in un piccolo Comune, secondo gli specifici requisiti previsti, può svolgere le funzioni di vicesegretario comunale. Si stabilisce poi che, sempre fino al 2026, per i Comuni che ne siano sprovvisti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, la spesa per il segretario comunale non rilevi ai fini del rispetto dei limiti per il contenimento delle spese di personale (art. 1, cc. 557-quater e 562, della Legge n. 296/2006 e art. 23, c. 2, del Dlgs n. 75/2017). Tale spesa per il segretario comunale deve essere considerata al netto dell’eventuale contributo previsto proprio dal Fondo assunzioni PNRR.

Il dl n. 44/2023 interviene sul Fondo anche puntualizzando che le risorse assegnate per il 2022 e non utilizzate restano nella disponibilità dei piccoli Comuni beneficiari anche per il 2023. Inoltre, per le assunzioni di professionisti a tempo determinato fino al 2026, la spesa di personale non rileva ai fini dell’art. 23, c. 2, del Dlgs n. 75/2017 in tema di trattamento accessorio (fonte Ministro per la PA).

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: nessuna transazione con azienda inadempiente

Anac, rispondendo ad una richiesta di parere da parte di un Comune marchigiano, ha evidenziato che una stazione appaltante non può concludere un accordo transattivo con un’azienda offrendole in cambio gli stessi lavori revocati per grave inadempimento. Un operatore economico, peraltro, su cui è stata disposta l’annotazione nel casellario informatico delle imprese.

La vicenda si riferisce ad sorta una controversia fra il Comune e la ditta affidataria, che aveva portato alla revoca dell’appalto. Successivamente, volendo chiudere il contenzioso che ne era nato, il Comune marchigiano proponeva un accordo che prevedeva l’aggiudicazione alla stessa dell’appalto come transazione. L’Autorità ha ribadito “il carattere imperativo ed indisponibile dei sistemi di affidamento dei contratti pubblici, e la necessità che detti contratti siano aggiudicati ad operatori economici in possesso di adeguati requisiti professionali e morali, inclusa l’assenza di gravi illeciti professionali, tanto più se commessi – come nel caso in questione – in relazione allo stesso contratto che si intende riaffidare, quale presupposto indispensabile per garantire la corretta esecuzione e la qualità delle prestazioni dedotte nel contratto d’appalto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza”. Non si può, quindi, concludere una transazione per risolvere un contenzioso, dando in cambio un appalto.

La conclusione di un accordo transattivo tra amministrazione aggiudicatrice ed appaltatore al fine di tacitare le pretese avanzate da quest’ultimo in sede giurisdizionale in cambio di un nuovo affidamento di lavori, determina un grave vulnus agli equilibri concorrenziali. Le procedure di affidamento sono, infatti, rigorosamente soggette alla normativa comunitaria e nazionale a tutela della libera concorrenza e non possono essere oggetto di scambi transattivi in termini di affidamento lavori/rinuncia alle liti.

 

La redazione PERK SOLUTION