Parità di genere nelle giunte dei comuni aventi popolazione inferiore a 3000 abitanti

Le disposizioni sulla parità di genere nelle giunte dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti non hanno un mero valore programmatico ma assumono carattere precettivo. Il Ministero dell’interno, con parere del 9 giugno 2023, ricorda che ai sensi del comma 137 dell’art.1 della legge n. 56/2014 nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

Per quanto concerne i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, occorre tenere conto che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del TUEL, come modificato dalla legge n. 215/2012, è previsto che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. La normativa va letta alla luce dell’art. 51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n.1/2003, che ha riconosciuto dignità costituzionale al principio della promozione della pari opportunità tra donne e uomini.

In proposito, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 406/2016, ha osservato che l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi deve essere “adeguatamente provata”. Peraltro, considerato che nello statuto comunale risulta prevista la figura dell’assessore esterno al consiglio, un’ulteriore modalità di individuazione del componente dell’organo esecutivo che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita affidando l’incarico assessorile ad un soggetto esterno al consiglio comunale.

 

La redazione PERK SOLUTION

L’indennità di funzione non può essere corrisposta per la durata del periodo di sospensione dalla carica elettiva

Il Ministero dell’interno, in merito alla possibilità di corrispondere al sindaco – sospeso ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 e successivamente reintegrato nelle proprie funzioni a seguito di assoluzione con formula piena – l’indennità non percepita per la durata del periodo di sospensione, con parere del 6 giugno 2023, ha evidenziato che l’indennità di funzione non è correlata automaticamente all’elezione del sindaco quanto all’esercizio effettivo del mandato politico. Pertanto l’indennità di funzione non può essere corrisposta per la durata del periodo di sospensione dalla carica elettiva.

L’emolumento, in quanto correlato alla carica, non può essere corrisposto all’amministratore colpito da misure restrittive della libertà personale, che inibiscono l’esercizio delle funzioni elettive.

 

La redazione PERK SOLUTION

Diritto d’accesso dei consiglieri comunali alla documentazione posta a base di gara d’appalto

I consiglieri possono accedere agli atti del comune, se necessari all’esercizio della funzione e se non riguardino i provvedimenti formati dalla commissione di gara e fino alla chiusura del procedimento, tenendo presente il principio del ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali. Il Ministero dell’interno in riscontro ad una richiesta di parere da parte di un Prefettura ha evidenziato che è principio pacifico quello per cui l’accesso agli atti, ex art. 43 del TUEL, da parte dei consiglieri comunali costituisce strumento di controllo e verifica del comportamento dell’amministrazione, in funzione di tutela di interessi non individuali ma generali, ed è pertanto espressione del principio democratico dell’autonomia locale”.

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8667/2022 – sentenza n. 4792/2021) ha precisato che l’esercizio del potere di accesso di cui all’articolo 43, comma 2, TUEL è finalizzato “all’espletamento del mandato” e pertanto deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto all’art. 42. Il bisogno di conoscenza del titolare della carica elettiva deve, quindi, porsi in rapporto di strumentalità con la funzione ‘di indirizzo e di controllo politico-amministrativo’, di cui nell’ordinamento dell’ente locale è collegialmente rivestito il consiglio comunale (art. 42, c.1, t.u.e.l.), e alle prerogative attribuite singolarmente al componente dell’organo elettivo.

Il diritto del consigliere comunale all’accesso agli atti dell’ente locale non è, dunque, incondizionato. Il diritto di accesso è sottoposto, infatti, alla regola del ragionevole bilanciamento propria dei rapporti tra diritti fondamentali. Nell’ambito del codice dei contratti, il diritto di accesso prevede che i consiglieri comunali mantengano una posizione differenziata in ossequio proprio al riconosciuto ruolo di controllo e di garanzia. L’accesso informativo dei consiglieri comunali non può essere astrattamente negato per nessuna particolare categoria di informazioni e di atti che le contengono, e dunque neppure quelli relativi alle procedure di gara.

I consiglieri comunali, proprio in virtù dell’articolo 43 del TUEL, possano accedere ad atti per i quali è generalmente precluso ai terzi l’esercizio del diritto di accesso per ragioni di riservatezza e che il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici comunali “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato” è ben diverso dal diritto di accesso disciplinato dagli artt. 23 e segg. della legge n. 241/1990 e dall’articolo 10 del TUEL. La garanzia della riservatezza dei terzi è assicurata dall’articolo 43  il quale stabilisce che i consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

 

La redazione PERK SOLUTION

Potenziamento delle PA: Via libera dalla Camera al DDL di conversione del DL 44/2023

Il disegno di legge di conversione del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche” è stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 7 giugno 2023 e passa al Senato per la conversione definitiva in legge.

Le novità di interesse:

PNRR
Per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, il decreto consente alle pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2026, di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell’amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche (articolo 1, comma 1).
Con una modifica introdotta in sede referente, è stato escluso il controllo concomitante della Corte dei conti sui piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (articolo 1, comma 12-quinques, lettera b).
Con riferimento alle misure relative alle assunzioni di personale a tempo determinato per l’attuazione del PNRR, si prevede:

  • che le risorse del Fondo istituito per la suddetta finalità da parte dei comuni con meno di 5.000 abitanti, impegnate e non utilizzate relativamente all’anno 2022, possono essere utilizzate per la stessa finalità anche nel 2023 (articolo 3, comma 2);
  • che la spesa del suddetto personale a tempo determinato assunto dalle regioni a statuto ordinario e dai comuni non rileva ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento economico accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, in base alla quale l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente a tale trattamento non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 (articolo 3, comma 3).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
In tema di dirigenza, il decreto (articolo 4) introduce alcune modifiche alla disciplina relativa allo svolgimento delle attività formative dell’VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (comma 1). La disposizione inoltre demanda ad un regolamento di delegificazione da adottare entro il 30 settembre 2023, l’aggiornamento della disciplina regolamentare vigente in materia di procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale (comma 2).
Nel corso dell’esame in sede referente, è stata altresì introdotta una disposizione che consente il trattenimento in servizio, per un periodo in ogni caso non eccedente il 31 dicembre 2026, dei dirigenti titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale o di livello superiore, ivi compresi i titolari che non siano dipendenti pubblici di ruolo. Il trattenimento in esame viene ammesso con riferimento ai dirigenti in possesso di specifiche professionalità (articolo 1, comma 4-bis).

Ulteriori previsioni in tema di attività della PA sono state introdotte in sede referente. In particolare:

  • il comma 12-quinquies dell’articolo 1, alla lettera a), proroga di un anno (dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024) la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 sul c.d. scudo erariale, che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave;
  • il comma 14-sexies dell’articolo 1 prevede che tra i contenuti necessari del Piano integrato di attività e organizzazione, denominato PIAO, le amministrazioni indichino gli obiettivi, le risorse e le metodologie per la formazione del personale, individuando al proprio interno i dirigenti e funzionari per realizzare le attività di formazione;
  • l’articolo 27-bis prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine “razza” sia sostituito dal termine “nazionalità”.

REGIONI ED ENTI LOCALI

In tema di personale assunto a tempo determinato si dispone che le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane possono procedere, fino al 31 dicembre 2026 (in luogo del termine generale posto al 31 dicembre 2023), alla stabilizzazione del personale che ha almeno 36 mesi di servizio anche non continuativi negli ultimi 8 anni presso l’amministrazione che procede all’assunzione e che abbia gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente (articolo 3, comma 5).
L’articolo 3, comma 5-bis, introdotto in sede referente, prevede che i regolamenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, per l’accesso all’impiego presso il relativo ente possano individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale (di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), al fine di rispondere ad esigenze di specificità territoriale.
L’articolo 3, comma 5-ter reca quote di riserva in concorsi per l’accesso alla dirigenza regionale in favore di personale operante a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione post-sisma.
L’articolo 3, comma 6-bis, anch’esso introdotto nel corso dell’esame in sede referente, eleva da 5.000 a 15.000 abitanti la soglia demografica entro la quale è riconosciuta ai comuni la possibilità di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza.
Un’ulteriore disposizione dà facoltà alle regioni, senza aggravio di spesa, di applicare la disciplina statale in materia di uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, fermo restando il divieto per il personale addetto a tali uffici di esercitare qualsiasi attività di tipo gestionale (articolo 3, comma 1). Esclude inoltre i titolari di cariche elettive che svolgono attività di lavoro subordinato presso uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali dall’obbligo previsto dalla legge di attribuire loro esclusivamente un rimborso spese (articolo 3, comma 1-bis).

Il decreto, inoltre:

  • per gli anni 2023-2026 esclude il trattamento economico del segretario comunale, per i soli comuni che ne sono sprovvisti, dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio (articolo 3, comma 6);
  • estende da 24 a 36 mesi il periodo massimo durante il quale, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale (articolo 3, comma 6-quater);
  • stabilisce che le risorse finanziarie riguardanti la contrattazione del personale proveniente dalle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (Ages) e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale (SSPAL), che sono confluite nei fondi destinati alla contrattazione del personale del Ministero dell’interno, sono destinate al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni soppresse, secondo i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa (articolo 19, comma 3);
  • dispone l‘assegnazione per ulteriori cinque anni dei contributi straordinari previsti in favore delle fusioni di comuni che siano entrate in vigore dal 1° gennaio 2014 (articolo 3, comma 6-ter);
  • interviene sull’applicazione delle disposizioni previste per gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, posticipando di un anno l’obbligo di ricostituzione di un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell’esercizio 2023. È conseguentemente spostato di un anno, a partire cioè dall’esercizio 2024, il termine a decorrere dal quale i comuni sono tenuti a provvedere al ripiano in quote costanti, entro il termine massimo di dieci anni, dell’eventuale maggior deficit determinato dalla ricostituzione del Fondo rispetto all’esercizio precedente (articolo 18, comma 1);
  • definisce le modalità di regolazione finanziaria in materia di ristori per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, per cui le Regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli connessi alla lotta all’evasione fiscale, e lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti delle Regioni (articolo 18, comma 3);
  • vincola le risorse ricevute dalle Regioni al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale (articolo 18, comma 4);
  • estende, in relazione a tutti gli interventi di edilizia scolastica, la possibilità di utilizzare per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d’asta riguardanti il medesimo intervento (articolo 18, comma 4-ter).

Allegati:

Nota di lettura Senato

 

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