Corte dei conti: Niente controllo preventivo sui trasferimenti a società partecipate in perdita

La Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 19/2023/QMIG, pronunciandosi su una questione di massima inerente al perimetro applicativo dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, di seguito anche TUSP), come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118, avanzata della Sezione regionale di controllo per la Campania (deliberazione n. 116/2023/QMIG), ha chiarito che “fermi restando gli altri poteri di controllo attribuiti dall’ordinamento alla Corte dei conti, gli atti approvativi di trasferimenti straordinari a favore di società partecipate in perdita da oltre tre esercizi, adottati delle amministrazioni pubbliche socie ai sensi dell’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, non rientrano nel perimetro applicativo della procedura di esame preliminare da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritta dai commi 3 e 4 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, che riguarda i soli atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni (anche in conseguenza della sottoscrizione di aumenti di capitale, quanto comporti anche l’acquisto della posizione di socio)”.

L’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso dall’amministrazione pubblica procedente all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (che può esercitare i poteri attribuiti dall’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287) e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del provvedimento a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. La rivisitata funzione assegnata alla Corte dei conti è quella di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa di costituire un nuovo soggetto societario o di acquisire la partecipazione in una società già esistente, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato. Ciò “in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l’intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”.

La procedura di c.d. “soccorso finanziario” ex art. 14, comma 5, TUSP non è ricompresa nel perimetro applicativo dell’articolo 5, commi 3 e 4, Tusp. Sul piano letterale, l’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016 enuncia, puntualmente, le tipologie di atti che devono essere trasmessi all’esame preliminare della Corte dei conti, vale a dire quelli aventi ad oggetto la “costituzione di una società a partecipazione pubblica” (incluse quelle miste, disciplinate dal successivo art. 17) e di “acquisto di partecipazioni, anche indirette” da parte di amministrazioni pubbliche. La tassatività degli atti deliberativi da sottoporre al vaglio preliminare della Corte dei conti” ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP, l’assenza di un espresso intervento da parte del legislatore (che non ha novellato altre norme del Testo unico, che pure prevedono la trasmissione di atti alla Corte dei conti) porta a ritenere che gli atti approvativi di trasferimenti straordinari a favore di società partecipate in perdita da oltre tre esercizi, adottati delle amministrazioni pubbliche socie ai sensi dell’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, non rientrano nel perimetro applicativo della procedura prescritta dai commi 3 e 4 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, che riguarda i soli atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni (anche in conseguenza della sottoscrizione di aumenti di capitale, quanto comporti anche l’acquisto della posizione di socio)”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Cartella di pagamento: notifica da un indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri

Con la sentenza del 4/5/2023, n. 6168/30, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha stabilito che è valida la notifica della cartella di pagamento da un indirizzo pec che non risulta nei registri delle pubbliche amministrazioni del Ministero della Giustizia, corredato dalla copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità. Tale modalità è, infatti, idonea a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell’esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato.

Sul punto, con recente pronuncia, le Sezioni Unite (ordinanza n. 15979 del 2022) hanno statuito che “va poi respinta l’eccezione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso, per via di notifica proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente che, non risultando dai registri PP.AA. del Ministero della Giustizia, inficerebbe di nullità l’atto così spedito, a propria volta non corredato da relata di notifica su documento separato in firma digitale; in realtà, in primo luogo, la relata di notifica del ricorso risulta riferita ad atto, in formato integrale pdf, firmato digitalmente, allegato al messaggio di pec del 9.6.2020, con attestazione di conformità del documento analogico rispetto all’originale in versione informatica; può dunque dirsi integrato il principio, statuito da questa Corte (Cass. 20039/2020, Cass. 6912/2022) per cui la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, e idonea a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell’esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite…”.

 

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Prorogato al 31 luglio 2023 il termine per l’invio della certificazione Covid per gli enti alluvionati

L’articolo 20, comma 2 del decreto legge n. 61/2023 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” – pubblicato in G.U. n. 127 del 1° giugno 202 – prevede che per i comuni indicati nell’allegato 1 al decreto legge n. 61 del 2023, il termine perentorio del 31 maggio 2023, di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sia prorogato al 31 luglio 2023.

Ne consegue pertanto che, gli enti locali di cui all’elenco allegato, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2021, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 luglio 2023, al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l’applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ivi incluse quelle connesse ai maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell’articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, attraverso il modello e con le modalità definiti con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022.

Allegati:
Elenco Enti DL Alluvione n. 61 del 1.06.2023

 

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