Per il risarcimento danni da illegittima aggiudicazione di un appalto non occorre provare la colpa della P.A.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione III, con sentenza del 17 maggio 2023, n. 1647, ha ricordato che in tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, ai fini del risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima aggiudicazione di un appalto non occorre provare la colpa dell’Amministrazione, trattandosi di responsabilità di tipo oggettivo.

Ai fini del risarcimento del danno in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, dopo la nota sentenza 30 settembre 2010, C-314/09 della Corte di giustizia dell’Unione europea, non assume più rilievo il carattere colpevole della condotta della pubblica amministrazione e ciò anche quando si tratti di appalti sotto soglia comunitaria (C.d.S., Sez. V, 8 novembre 2012, n. 5686).

È, invero, ormai consolidato l’indirizzo del giudice amministrativo, per il quale “per unanime indirizzo della giurisprudenza amministrativa, la responsabilità per danni conseguenti all’illegittima aggiudicazione di appalti pubblici non richiede la prova dell’elemento soggettivo della colpa, giacché la responsabilità, negli appalti pubblici, è improntata – secondo le previsioni contenute nelle direttive europee – a un modello di tipo oggettivo, disancorato dall’elemento soggettivo, coerente con l’esigenza di assicurare l’effettività del rimedio risarcitorio” (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, n. 912/2021).

 

La redazione PERK SOLUTION

Pnrr: Mef, interventi finanziati con ulteriori 2,32 miliardi del Fondo opere indifferibili 2023

Il Ministero dell’economia e delle finanze assegna ulteriori 2,32 miliardi di euro del Fondo opere indifferibili (FOI) 2023 per gli interventi previsti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, al fine di fronteggiare l’aumento dei costi dei materiali e consentire l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023.

In particolare, il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 154 del 19 maggio 2023 – in pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale – ripartisce con procedura ordinaria del FOI i seguenti importi: 1,6 miliardi di euro per gli interventi rientranti nel PNRR, 490 milioni di euro per gli interventi del PNC e 230 milioni di euro per gli interventi dei Commissari Straordinari ex art. 4, DL n.32/2019.

Il provvedimento con l’elenco delle opere pubbliche finanziate per il primo semestre 2023 è inoltre già consultabile sul sito del Mef in modo da assicurare la diffusione delle informazioni relative alle risorse assegnate.

 

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Dal 15 giugno 2023 debutta il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, RenTRi

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2023 il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023 , n. 59, recante, “Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Il decreto che entrerà in vigore il 15 giugno regolamenta il funzionamento di RenTRi, la piattaforma che sarà amministrata direttamente dal Ministero dell’Ambiente e che raccoglierà e renderà disponibili in via telematica i dati sui rifiuti prodotti e gestiti dai soggetti obbligati all’iscrizione.

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati:
a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
b) i produttori di rifiuti pericolosi;
c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
e) i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti
non pericolosi.

I soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti al momento dell’iscrizione inseriscono nella sezione
anagrafica del RENTRI le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione competente
ovvero alle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con le modalità indicate all’articolo 21 del presente regolamento, indicando gli estremi dei relativi provvedimenti. Gli stessi soggetti sono tenuti entro trenta giorni a comunicare, con le medesime modalità, ogni variazione rispetto alla documentazione trasmessa. L’inserimento di informazioni non veritiere o non pertinenti con il contenuto dei provvedimenti indicati o di documentazione non conforme all’originale comporta l’applicazione della sanzione di
cui all’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La mancata trasmissione
della documentazione di cui al presente comma, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 258,
comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:
a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali
di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

Il RENTRI è interconnesso telematicamente con il catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed alla banca dati di cui alla legge n. 70 del 1994, secondo le regole tecniche di interoperabilità fra i sistemi informativi, definite dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) ai sensi dell’articolo 71 del Codice dell’amministrazione digitale.

 

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Dipartimento per la trasformazione digitale: la banca dati ANPR apre agli uffici comunali

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) apre agli uffici comunali. Con la pubblicazione delle Linee Guida del Ministero dell’Interno (circolare n. 73/2023), l’accesso ai dati ANPR tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) sarà possibile non solo per gli uffici anagrafici, ma verrà esteso a tutti gli uffici dei Comuni.

Dallo Sportello Unico delle Attività Produttive alla Scuola, dai Servizi socio sanitari ai Tributi, fino agli uffici della Polizia locale: da oggi le strutture comunali, in relazione alle funzioni istituzionali esercitate, potranno consultare direttamente i servizi, chiamati tecnicamente e-service, messi a disposizione da ANPR e raggruppabili in quattro categorie: notifiche, comunicazioni, verifiche e accertamenti.

I Comuni potranno avere accesso ai dati ANPR aderendo alla PDND, la Piattaforma, realizzata e gestita da pagoPA per conto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che abilita lo scambio dati fra le amministrazioni, con l’obiettivo di valorizzare il capitale informativo della PA. Una volta aderito alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, le Amministrazioni dovranno sviluppare delle interfacce applicative (le cosiddette API, application programming interface) per interrogare la banca dati ANPR, seguendo le indicazioni contenute nelle Linee Guida fornite dal Ministero dell’Interno.

 

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