È precluso il mutamento della destinazione dell’indennità di funzione in caso di rinuncia

La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 177/2023, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere di un Sindaco in merito all’utilizzo delle economie di spesa derivanti dalla rinuncia alla propria indennità di funzione e, in particolare, alla possibilità di destinarla a “remunerare” i Consiglieri comunali delegati, ha evidenziato come non vi siano motivi ostativi alla rinuncia da parte del Sindaco all’indennità di funzione, considerando che il beneficio economico in parola non è assimilabile a redditi di lavoro e non è, quindi, soggetto alla previsione contenuta nell’art. 2113 del Codice civile.

Ciò che, invece, è precluso al Sindaco è il mutamento della destinazione della propria indennità di funzione, potendo solo manifestare la volontà di rinunciare all’indennità stessa. In quest’ultimo caso, infatti, gli effetti dell’atto abdicativo restano circoscritti alla sfera patrimoniale del rinunciante (acquisizione o meno alla sua sfera patrimoniale) e non possono incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme in esame, che restano acquisite al bilancio come economie di spesa.

Sotto diverso profilo, assume carattere dirimente la disposizione dettata dall’art. 82, comma 2, del Tuel, secondo cui i consiglieri comunali “hanno diritto di percepire (…) un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni”. Ad avviso del Collegio, quindi, né nella norma citata, né in altre disposizioni relative ai compensi spettanti agli amministratori locali, viene attribuita rilevanza alle funzioni delegate dal Sindaco ai Consiglieri comunali.

Per tale ragione, in disparte il profilo delle spese di viaggio rimborsabili nei limiti e con le modalità divisate dall’art. 84 del Tuel, deve escludersi che ai consiglieri comunali delegati possano essere corrisposti emolumenti diversi dal gettone di presenza di cui all’art. 82 Tuel.

 

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Le misure per il welfare integrativo sono escluse dal tetto del salario accessorio

Le misure di welfare integrativo ivi previste, pertanto, non sono assoggettate al limite di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82 CCNL. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 61/2023.

La Sezione ha già avuto modo di precisare che esulano dal perimetro di applicazione dell’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017 quelle erogazioni che sono prive di finalità retributiva e che assolvono a una funzione meramente contributivo-previdenziale. In applicazione di tale principio, la Sezione delle Autonomie ha escluso dal limite di spesa del trattamento accessorio le somme destinate a forme di previdenza complementare del personale di polizia municipale (deliberazione n. 22/SEZAUT/2015/QMIG).

Similmente, la Sezione regionale di controllo per il Veneto – con riferimento alle somme di cui all’art. 208 D.lgs. 285/1992 – ha precisato che “la spesa per la previdenza integrativa di cui all’art. 208 non è una componente del trattamento economico, né fondamentale né accessorio e, come tale, non rientra nell’ambito di operatività del vincolo medesimo, avente ad oggetto esclusivamente l’ammontare complessivo del trattamento accessorio. Ciò in quanto le risorse impiegate per la realizzazione della finalità previdenziale di cui all’art. 208 del C.d.S., pur rientrando nella spesa per il personale, non hanno natura retributiva, bensì contributivo-previdenziale” (deliberazione n. 503/PAR/2017).

Più di recente, i giudici liguri – in relazione all’art. 72 CCNL 21/05/18 Comparto Funzioni Locali – hanno osservato che “le spese del personale finalizzate al welfare integrativo non sono assoggettate al limite del trattamento economico accessorio di cui all’art 23, comma 2, D.lgs. 75/2017”, stante la loro natura assistenziale e previdenziale (deliberazione n. 27/PAR/2019). Le conclusioni di cui sopra rimangono valide anche in relazione all’art. 82 CCNL 16/11/22, che disapplica e sostituisce il previgente art. 72 del CCNL 21/05/18 Comparto Funzioni Locali.

 

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Pubblicato in G.U. il decreto che differisce al 31 luglio il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 31 maggio 2023, il decreto del Ministro dell’interno del 30 maggio 2023, che ha disposto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 luglio 2023, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

Il provvedimento è stato emanato sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 30 maggio e previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze avvenuta nel corso della stessa seduta. Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

 

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Corte dei conti: Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2023

La Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, ha presentato il rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2023, con il quale offre al Parlamento spunti e analisi sullo stato e le prospettive delle politiche di bilancio.

Il documento è articolato in quattro parti: in una prima si esaminano gli andamenti dell’economia e dei conti pubblici e si offrono alcune riflessioni, da un lato, sugli effetti macroeconomici del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, dall’altro, sugli impatti microeconomici e distributivi delle misure varate nell’ultimo biennio a contrasto del caro energia. In una seconda sezione si passa poi a valutare alcuni aspetti strutturali che connotano oggi le principali imposte e talune importanti voci del nostro sistema tributario: l’Irpef, l’Iva, le spese fiscali. Ci si addentra, successivamente, nei grandi comparti della spesa pubblica per l’esame, nella terza parte, di tre cruciali segmenti delle uscite primarie correnti (previdenza, assistenza e sanità) e, nella quarta ed ultima sezione, dell’andamento degli investimenti pubblici.

I giudici contabili rilevano come in Italia, nel corso del 2022, le attività abbiano superato i livelli precedenti la crisi
pandemica. Nel confronto con il 2019, il prodotto è risultato in crescita dell’1 per cento in termini reali, valore analogo a quello della Francia e superiore a quanto registrato in Germania e Spagna. Gli indicatori economici disponibili per i primi mesi di quest’anno confermano la moderazione dei ritmi produttivi, ma evidenziano un maggiore dinamismo dell’economia italiana rispetto alla media dell’area dell’euro. Nel 2022 la finanza pubblica è stata segnata dal progressivo superamento della fase di emergenza sanitaria; ciò ha avuto luogo contestualmente all’acuirsi delle tensioni nei prezzi dei beni energetici legate al conflitto bellico in corso e delle conseguenti spinte inflazionistiche, rendendo necessarie nuove forme di intervento pubblico a sostegno di
famiglie e imprese. Pur in un contesto ancora difficile, il 2022 si è chiuso con un livello di indebitamento all’8 per cento del Pil, in riduzione di 1 punto percentuale rispetto al 2021 (9 per cento). Il rientro del debito trova tra i suoi presupposti la tenuta delle entrate pubbliche, quali Irpef, Iva.

 

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