Il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali

Con decreto 4 maggio 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze di approvazione del nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (IMU ENC), delle relative istruzioni per la compilazione nonché delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per la trasmissione esclusivamente telematica della dichiarazione IMU ENC relativa all’anno di imposta 2022 entro il termine del prossimo 30 giugno.

La dichiarazione deve essere presentata dagli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale residenti nel territorio dello Stato. In tale ambito, quindi, devono essere ricompresi:
• gli enti pubblici, vale a dire gli organi e le amministrazioni dello Stato;
• gli enti territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, associazioni e enti gestori del demanio
collettivo, camere di commercio);
• le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie;
• gli enti pubblici non economici;
• gli istituti previdenziali e assistenziali;
• le Università ed enti di ricerca;
• le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB);
• gli enti privati, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e gli enti disciplinati da specifiche
leggi di settore, come, ad esempio: le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266); le organizzazioni non
governative (legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 5); le associazioni di promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383);
le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289); le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D. Lgs. 23 aprile 1998, n. 134); le ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, dal D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207); gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus (D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460). Si ricorda, infine, per completezza, il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, concernente il Codice del Terzo settore, che è intervenuto sulla materia e alla cui disciplina occorre anche fare riferimento.

La dichiarazione deve essere presentata direttamente dal dichiarante oppure tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio un identificativo “protocollo telematico’” che conferma solo l’avvenuta ricezione del file; in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione. Per le modalità di abilitazione visitare l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it.
Nel caso di presentazione tramite un intermediario abilitato, gli intermediari individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, trasmettono per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni predisposte per conto del dichiarante e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.

 

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ANAC: le Case di riposo sono organismi di diritto pubblico e devono applicare il codice appalti

Le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono qualificabili come organismi di diritto pubblico, e come tali devono applicare il codice appalti per l’acquisizione di beni e servizi e rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e le norme anticorruzione e trasparenza. Lo sottolinea Anac in un atto del presidente del 19 aprile 2023.

Ferma restando la necessità di operare una valutazione caso per caso sulla base del singolo statuto e della singola disciplina regionale in materia, l’Autorità stabilisce che gli ex Ipab (Istituti pubblici di assistenza e beneficenza) trasformati in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (Asp), dotate di personalità giuridica di diritto pubblico, operanti senza scopo di lucro e secondo criteri imprenditoriali, dotate di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, deputate allo svolgimento di funzioni pubblicistiche, tenuto conto delle prerogative regionali contemplate nella disciplina di riferimento e qualificate dalla giurisprudenza quali enti pubblici economici sembrano qualificabili come organismo di diritto pubblico.

Anac ricorda i tre requisiti che connotano la figura dell’organismo di diritto pubblico:

  • istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
  • dotato di personalità giuridica;
  • la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli stessi enti, qualificabili come amministrazioni aggiudicatrici, sono tenuti al rispetto delle previsioni in tema di tracciabilità: tale normativa infatti ha finalità antimafia e tutti i soggetti sottoposti all’applicazione del Codice appalti sono tenuti al rispetto della normativa antimafia. Quanto alla disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, l’Anac ricorda che le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, approvate con determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017, hanno ricondotto nel campo di applicazione della legge Severino anche le case di riposo.

 

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Bando Comunicazione locale Anci Conai 2023. Entro il 19 maggio la presentazione delle domande

L’Accordo di Programma Quadro Anci-Conai 2020-2024 per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio ha confermato la particolare attenzione agli aspetti legati alla comunicazione locale, volta principalmente ad informare e sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata e all’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio.
Per contribuire allo sviluppo di questa importante attività di supporto alla gestione del servizio di raccolta differenziata organizzato dagli enti locali o dai soggetti da essi delegati, il sistema Conai/Consorzi di Filiera confermano anche per il 2023 l’apposito Bando, con l’individuazione di budget totale di un milione e cinquecentomila euro.
Le modalità di erogazione sono riportate nelle Linee Guida Bando Comunicazione Locale 2023 che riportano in particolare: gli indirizzi e i principi generali che devono ispirare le campagne e le attività informative, formative e di educazione degli enti locali; i requisiti dei progetti di comunicazione; le modalità di presentazione e approvazione dei progetti.
Possono essere presentati progetti riferiti ad attività condotte nel corso dell’anno 2023 e del primo semestre 2024.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 19 maggio 2023 (fonte Anci).

 

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Deposito rendiconto: illegittimo una riduzione del termine, anche se tutti i consiglieri dovessero essere d’accordo

Il termine previsto dall’art.227 del d.lgs. n.267/2000 – che richiede il deposito degli atti almeno venti giorni prima della riunione consiliare – risponde ad una specifica esigenza di corretta informazione dei consiglieri comunali in merito alle questioni soggette a deliberazione. È questa in sintesi la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere di un sindaco che ha chiesto, qualora sussista la volontà unanime dei consiglieri, se si possa abbreviare il termine minimo di 20 giorni, previsto dall’articolo 227, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, termine necessario per mettere a disposizione dei componenti dell’organo consiliare la proposta del rendiconto di gestione, da deliberare entro il 30 aprile.

Il principio condiviso dalla giurisprudenza e che da ultimo si evince dalla recente sentenza del TAR Campania–sez.I n.2068 del 31.03.2023, in merito al termine minimo di 20 giorni previsto dall’art.227, è quello di non poter concedere un termine inferiore rispetto a quello stabilito dalla normativa legislativa, in quanto si violerebbe “… il diritto d’informazione in favore dei singoli consiglieri comunali sulle questioni sottoposte alla loro valutazione. A questo diritto corrisponde il preciso obbligo dell’ente comunale di mettere a disposizione dei consiglieri in tempo utile tutti i documenti necessari per avere piena cognizione del contenuto delle proposte di deliberazione portate all’attenzione dell’organo rappresentativo, al fine di espletare correttamente il mandato”.

Il ritardo nella messa a disposizione dei consiglieri della relazione dell’organo di revisione determina un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole, dovendosi escludere che si tratti di una violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare l’invalidità della delibera di approvazione, integrando, per contro, un vizio sostanziale che determina l’illegittimità della delibera consiliare. Nel panorama giurisprudenziale sussistono anche pronunce contrarie alle precedenti (TAR Lazio-sez. IIbis, n.11588 del 9/11/2020; cfr. Cons. Stato n.3813 del 2018).

Il deposito degli atti almeno venti giorni prima della riunione consiliare – risponde ad una specifica esigenza di corretta informazione dei consiglieri comunali in merito alle questioni soggette a deliberazione; pertanto, non sembra corretta una riduzione di tale termine, anche se tutti i consiglieri dovessero essere d’accordo sulla riduzione del termine in questione.

 

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Pubblicato in G.U. il Decreto Lavoro

Pubblicato in G.U. n. 103 del 4 maggio 2023 il Decreto Lavoro con provvedimenti che interessano diversi settori, dalla riforma del reddito di cittadinanza ad interventi fiscali. In particolare si tratta di misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. Il decreto è stato approvato il primo maggio dal Consiglio dei ministri.

Il provvedimento, 45 articoli, prevede tra l’altro l’avvio del nuovo strumento che sostituirà il reddito di cittadinanza per gli occupabili, denominato Supporto per la formazione e il lavoro; il nuovo taglio del cuneo fiscale di ulteriori 4 punti da luglio a dicembre; e l’innalzamento del tetto di esenzione dei fringe benefit a tremila euro. Viene incrementata di 4,064 miliardi per il 2024 la dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Sono previste sia misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale che di inclusione sociale e lavorativa, di accompagnamento al lavoro e di incentivazione dell’occupazione giovanile. Ci sono anche misure sui contratti a termine e altre rivolte al rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi.

Relazione tecnica

 

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Modifiche al decreto 22 aprile 2022 di assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle Città metropolitane

Con avviso pubblicato in G.U. n.103 del 04-05-2023, il Ministero dell’Interno comunica che è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 28 aprile 2023, con i relativi allegati 1, 2, recante modificazioni al decreto interministeriale del 22 aprile 2022.

A parziale rettifica del Decreto Interministeriale del 22 aprile 2022 i sottoelencati progetti sono definanziati e non possono essere considerati ai fini
dell’implementazione della Decisione di Esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia del 13 luglio 2021 in particolare dell’obiettivo M5C2-14:
– progetto previsto all’interno del Piano Urbano Integrato n. 7 “Sport E Benessere – Next Re_Generation Firenze 2026” della Città Metropolitana di Firenze, finanziato con Decreto Interministeriale del 22 aprile 2022 e ss.mm. ii., e specificamente per il CUP H15F21000630001, pari ad euro 55.000.000,00;
– progetti previsti all’interno del Piano Urbano Integrato n. 31 “Più Sprint – Piano integrato urbano per sport rigenerazione inclusione nel territorio metropolitano veneziano” della Città Metropolitana di Venezia, finanziato con Decreto Interministeriale del 22 aprile 2022 e ss.mm. ii., e specificamente per il CUP F72H22000020002 pari ad euro 4.270.000,00, per il CUP F72H22000010002 pari ad euro 580.000,00, per il CUP F75B22000010002 pari ad euro 42.768.748,36, per il CUP F75B22000020002 pari ad euro 45.962.572,90.

Di conseguenza risultano rettificati anche gli allegati 1 e 2.

 Decreto 28 aprile 2023
 Decreto 28 aprile 2023 – Allegato 1
 Decreto 28 aprile 2023 – Allegato 2

 

Pagamento contributo 2023 per la spesa di personale ex base Nato dell’Arcipelago della Maddalena

Con il comunicato n. 2 del 2 maggio 2023 il Ministero dell’Interno comunica che con provvedimento del 21 aprile 2023, è stato disposto il pagamento in acconto, nella misura del 60%, del contributo assegnato nell’anno 2023 a favore degli enti aventi diritto, per il rimborso degli oneri relativi al personale civile assunto a seguito della soppressione della ex Base Nato dell’Arcipelago della Maddalena ai sensi dell’articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Il comunicato rammenta che il Ministero dell’economia e delle finanze con nota n. 59738 dell’11 maggio 2011, indirizzata a tutti gli enti locali interessati all’assunzione del personale in esame e, tra gli altri, anche a questo Ministero, ha precisato che le risorse verranno trasferite agli enti, fin quando rimarranno in essere i rapporti di lavoro con i soggetti ex Base Nato dell’arcipelago della Maddalena assunti. Conseguentemente, il diritto alle stesse verrà meno a seguito dell’interruzione del rapporto di impiego per varie cause”.

Ne consegue, pertanto, che rappresenta uno specifico obbligo degli enti comunicare al Ministero dell’interno le intervenute interruzioni, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro del personale di che trattasi. Le comunicazioni dovranno essere inviate all’indirizzo PEC: finanzalocale.prot@pec.interno.it.

Il saldo del restante 40% verrà disposto entro il mese di ottobre 2023. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti inviando una richiesta per e-mail a amelia.mazzariello@interno.it oppure a daniela.secondini@interno.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto sanzioni CDS per violazione dei limiti di velocità al netto delle spese connesse agli incassi

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 112/2023/PAR, in riscontro ad una richiesta di parere in ordine all’esatta quantificazione della quota del 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, giusta previsione dell’art. 142, comma 12 bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – ed in particolare “se le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notificazione delle stesse possano essere portate in detrazione, così come previsto dal D.M. 30 dicembre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla quota pari al 50% dei proventi destinata all’ente proprietario della strada” – ha chiarito che la ripartizione dei proventi prevista dal Decreto del MIT interessa il totale delle somme incassate nell’anno di riferimento indipendentemente dall’esercizio in cui è avvenuto l’accertamento. Ciò al netto unicamente delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi agli incassi, aggiunte alle sanzioni, quali, ad esempio, le spese di postalizzazione. D’altra parte, secondo le indicazioni contenute nello stesso decreto ministeriale, sono gli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie a costituire la quota parte da inserire nell’apposita sezione della relazione compilata secondo lo schema obbligatorio ai fini dell’adempimento della
rendicontazione informatica.

Il Collegio ribadisce il principio di diritto della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 1/2019/QMIG) in materia di riparto di attribuzione dei proventi da sanzioni per violazione dei limiti di velocità tra l’ente cui appartiene l’organo accertatore e quello proprietario. Lo stesso è da ritenersi compatibile con la disciplina introdotta dal D.M. 30 dicembre 2019, n. 608, recante mere previsioni tecniche di dettaglio concernenti la compilazione della relazione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di rendicontazione informatica”.

 

La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il decreto del MIT di approvazione istanze opere PNRR eseguite dal 1° gennaio al 31 luglio 2022

È stato pubblicato in G.U. n. 102 del 3 maggio 2023 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che approva le istanze ammissibili presentate dalle stazioni appaltanti con riferimento alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022” relativamente all’accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 4, lettera a) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 attinente gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione per opere PNRR.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di istruttoria, ha approvato 362 istanze, da cui consegue un ammontare complessivo pari 17.397.650,09 di euro. La liquidazione dei fondi relativi alle istanze approvate avverrà con successivi decreti di pagamento.

 

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Anac: Segretari comunali e conflitti di interesse

Anac, con Atto del Presidente del 22 febbraio 2023, fascicolo N. 353, ha fornito risposta ad un Comune in merito alla sussistenza di un eventuale conflitto di interesse derivante dalla nomina del Segretario Generale a Presidente della Commissione giudicatrice di due concorsi pubblici indetti dall’ente locale, in cui concorrono quali candidati sia dirigenti interni all’amministrazione che esterni, con i quali l’interessato ha o ha avuto stretti rapporti di natura lavorativa come tali comportanti rapporti di collaborazione costanti e frequenti.

L’Autorità ha sollecitato il Comune a tener conto delle “gravi ragioni di convenienza”, proprio perché il Presidente sarà chiamato a valutare candidati “con i quali sta avendo o, in altri casi, ha avuto stretti rapporti di natura lavorativa come tali comportanti rapporti di collaborazione costanti e frequenti con, dunque, il possibile concretizzarsi di gravi ragioni di convenienza”.

Secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, la situazione di conflitto di interessi si
configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia,
anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico alla cui cura è preposto.
L’interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico può essere di natura finanziaria,
economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i
soggetti destinatari dell’azione amministrativa. Vanno, inoltre, considerate tutte quelle ipotesi residuali in cui ricorrano “gravi ragioni di convenienza” per cui è opportuno che il funzionario pubblico si astenga dall’esercizio della funzione amministrativa, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni.

Riguardo ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici, Anac già nella delibera n. 25 del 15 gennaio 2020, denominata “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”, ha rilevato come i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, trovino applicazione anche nello svolgimento di procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

L’Autorità ha indicato al Comune di “tener conto della sussistenza di un legame di colleganza e/o di subordinazione o collaborazione tra i soggetti interessati, idoneo ad alterare sensibilmente la par condicio tra i concorrenti, caratterizzato da intensità, assiduità e sistematicità, o semplicemente per ‘gravi ragioni di convenienza’ per cui è opportuno che l’interessato si astenga, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni”.