Corte dei conti: Questionari sul bilancio di previsione 2023 e rendiconto 2022

La Corte dei conti, Sez. Autonomie, con la delibera n. 7 e la delibera n. 8 del 2023 ha approvato, rispettivamente, le linee guida per la relazione dell’organo di revisione sul bilancio di previsione 2023-2025 e sul rendiconto 2022.

In particolare, il questionario sul bilancio di previsione tiene conto dei principali profili che, in termini di giudizio prognostico di attendibilità, possono rivelarsi critici per la sana gestione economico-finanziaria dell’Ente. Permane l’attenzione sulla corretta applicazione degli istituti dell’armonizzazione contabile necessari a garantire la stabilità finanziaria dell’Ente, anche in considerazione delle ancora diffuse resistenze a gestire le obbligazioni secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. Per la gestione ordinaria, il questionario bilancio preventivo 2023-2025, pur mantenendo il tradizionale impianto strutturale, si incentra sulle aree di maggiore interesse per la verifica del rispetto degli equilibri di competenza, di bilancio e complessivi. Una specifica sezione del questionario è
dedicata alle verifiche sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, anche PNRR), con l’obiettivo di dare evidenza all’avanzamento degli investimenti previsti a livello territoriale, dei loro progressi e delle eventuali difficoltà riscontrate. Con l’intento di fornire un adeguato ausilio all’Organo di revisione, nonché alle Sezioni regionali, ai fini di un efficace e tempestivo monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti collegati al PNRR, è stata poi introdotta una nuova tabella allegata al questionario, con dati aggiornati al 30 giugno 2023, che consente di fornire un quadro complessivo degli interventi attivati e verificarne lo stato di avanzamento finanziario, procedurale e fisico. In particolare, l’Organo di revisione sarà tenuto a compilare e trasmettere la tabella PNRR dal 1° luglio 2023 e non oltre il termine del 31 luglio 2023 (con riferimento ai dati rilevati alla data del 30 giugno 2023). Al fine di monitorare l’avanzamento dei progetti alla data del 31 dicembre 2023, la tabella verrà nuovamente sottoposta agli organi interni di revisione, secondo le
modalità che saranno, successivamente, indicate dalla Corte dei conti. Al fine di semplificare l’attività dell’Organo di revisione, la tabella PNRR risulta precompilata in alcuni campi e corredata dalla richiamata metodologica esplicativa.

 

 

IFEL: Costi standard rifiuti 2023. Nota di approfondimento e applicativo di simulazione

IFEL, al fine di facilitare la quantificazione del costo standard di riferimento, pubblichiamo l’applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti, aggiornato in coerenza con le nuove Linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, recentemente pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti, anche alla luce della delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2020 e s.m.i., primo provvedimento di regolazione del settore, e della delibera n. 363 del 3 agosto 2021.

L’IFEL ricorda che, dall’anno 2022, in base a quanto previsto dalla citata delibera ARERA n. 363/2021, il PEF ha durata quadriennale (2022-2025) e viene aggiornato con cadenza biennale (nel 2024). Qualora l’Ente territorialmente competente lo ritenga necessario, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF, è possibile una revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio). Tale procedura deve essere comunque corredata da un’istanza motivata da presentare ad ARERA in cui si espongono le circostanze straordinarie, anche condivise con il gestore del servizio.

La metodologia di calcolo dei costi standard sui rifiuti non è cambiata, pertanto il testo della presente nota e quello delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”, a cura del Mef, sono del tutto in linea con la documentazione riferita alle precedenti annualità.

Di conseguenza, il PEF non deve essere riaperto nell’anno 2023 al solo ed unico scopo di inserire il nuovo costo standard che si desume dal calcolatore allegato; quest’ultimo, infatti, è uno strumento necessario in sede di revisione del PEF che, di regola, avviene ogni due anni (2024), oppure in caso di revisione infra periodo decisa dall’Ente territorialmente competente.

L’applicativo di simulazione è, come di consueto, consultabile utilizzando le credenziali di accesso all’area riservata del sito IFEL (Banche dati e numeri) in possesso di ciascun Comune.

NOTA DI AGGIORNAMENTO 2023 SULL’APPLICATIVO

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Polizia locale, serve la rotazione del personale

Con la delibera Anac n. 181 del 3 maggio 2023 con cui l’Autorità ha adottato un atto di constatazione del mancato adeguamento del comune alla raccomandazione inviata a ottobre 2022, concernente la misura anticorruzione della rotazione del personale della Polizia Locale, e ai vertici della polizia urbana.

La misura obbligatoria della rotazione nei confronti degli addetti al Corpo di Polizia Locale, impiegati dal 2013, non è stata applicata dal Comune, in violazione delle disposizioni contenute nella legge Severino e delle indicazioni fornite dal Piano nazionale anticorruzione. L’Anac aveva sollecitato l’ente anche ad integrare il proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2022-2024, recependo le indicazioni fornite dal Piano nazionale anticorruzione 2019 in riferimento alla misura della rotazione del personale, con particolare riguardo al Corpo di Polizia Locale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Definizione agevolata: le risposte dell’Agenzie delle entrate alle domande più frequenti

L’Agenzia delle entrate-Riscossioni ha aggiornato le FAQ relative alla definizione agevolata, introdotta dalla Legge n. 197/2022 e modificata dal DL n. 51/2023.

L’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

Il DL n. 51/2023 ha modificato i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata come segue:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Bandi di gara, no a restrizioni territoriali per le imprese

Con la Nota del Presidente del 12 maggio 2023, l’ANAC è intervenuta su una gara per il restauro conservativo rilevando che la Regione non può inserire in avvisi di manifestazione di interesse, clausole “territoriali” restrittive, volte a favorire le imprese con sede legale nel proprio territorio. Ciò viola i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, oltre che di buon andamento dell’amministrazione pubblica. Pertanto è in violazione del Codice degli Appalti e delle normative di settore.

L’utilizzo del solo criterio formale della sede legale – con conseguente esclusione delle ditte aventi sede operativa nella Regione “poco risponde al criterio della presenza sul territorio indicato dal legislatore e comunque risulta immotivato. Il criterio della diversa dislocazione territoriale lascia una ampia discrezionalità alla stazione appaltante di scegliere il perimetro ritenuto sufficientemente ampio rispetto al luogo dei lavori. Detto criterio dunque assegna alle stazioni appaltanti il compito di individuare motivando un equilibrio nella modalità di diversificazione territoriale che dovrà garantire il rispetto del principio comunitario di non discriminazione”.

La scelta di limitare la partecipazione alla procedura negoziata ai soli operatori aventi sede legale nella Regione  è riferibile ad una scelta discrezionale della Stazione appaltante; tale scelta tuttavia, in base ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa sanciti dall’articolo 97 Costituzione, avrebbe dovuto essere specificamente motivata ed adeguatamente esplicitata nell’Avviso di manifestazione di interesse”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Trattamento fiscale della cessione al Comune delle aree a titolo di ”compensazione aggiuntiva”

Se la cessione delle aree a titolo di ”compensazione aggiuntiva” – cedute al Comune per compensare la  collettività (cittadinanza) dei benefici privati derivanti dalla concessione del diritto a edificare da parte del Comune, diritto edificatorio costituito dall’approvazione del Piano particolareggiato – non avviene a titolo gratuito ma a prezzo convenzionale ed è posta in essere da un soggetto passivo IVA, sarà rilevante ai fini del tributo. Devono considerarsi esclusi dall’ambito di applicazione dell’IVA, invece, le cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dal soggetto attuatore e cedute al comune a scomputo dei contributi dovuti per il rilascio della concessione ad edificare.

È quanto evidenziato dall’Agenzia delle entrate nella risposta 326/2023  ad un parere avente ad oggetto esclusivamente la corretta tassazione, ai fini della imposizione indiretta, della cessione delle aree destinate all’Edilizia Residenziale Pubblica da parte della Società proprietaria al Comune istante, a titolo di ”compensazione urbanistica aggiuntiva”, in base alla convenzione con cui sono stati regolati i contenuti, le modalità attuative e la disciplina del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata (P.U.A.) di un’area di trasformazione residenziale che insiste su un terreno posto nel territorio comunale.

Per quanto concerne il requisito soggettivo di cui all’articolo 4 (”Esercizio di imprese”) del d.P.R. n. 633 del 1972, l’Agenzia osserva che la cessione delle aree è posta in essere dalla società nell’esercizio della propria attività d’impresa. Riguardo il requisito oggettivo, la cessione ai comuni di aree ed opere di urbanizzazione, da parte dell’impresa titolare della concessione ad edificare, a scomputo della quota di urbanizzazione, costituisce un’operazione non rilevante agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto alla stregua del trattamento fiscale applicabile al versamento in denaro della predetta quota effettuato, alternativamente, dalla medesima impresa (risoluzione n. 207/E del 16 novembre 2000).
Con la risoluzione n. 50/E del 22 aprile 2005, è stato precisato che la convenzione di lottizzazione, secondo le previsioni dell’articolo 28 della legge n.1150 del 1942 è l’atto con il quale il lottizzante si impegna a realizzare le opera di urbanizzazione, a sopportare gli eventuali oneri finanziari ed a cedere le aree e le opere al comune offrendo congrue garanzie. Pertanto, debbono considerarsi esclusi dall’ambito di applicazione dell’IVA le cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dal soggetto attuatore e cedute al comune a scomputo dei contributi dovuti per il rilascio della concessione ad edificare, ai sensi della legge n. 10 del 1977. Ovviamente, deve trattarsi delle opere di urbanizzazione tassativamente elencate nell’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Laddove la cessione delle aree in esame a titolo di ”compensazione aggiuntiva” non avviene a titolo gratuito ma a prezzo convenzionale, né a scomputo degli oneri di oneri di urbanizzazione, ai sensi del citato articolo 51 della legge n. 342 del 2000, in quanto posta in essere da un soggetto passivo Iva, risulterà rilevante ai fini del tributo.
La redazione PERK SOLUTION

 

 

PNRR: Nuovo Avviso Misura 1.4.3 “Adozione piattaforma pagoPA”. Scadenza 4 settembre 2023

È stato pubblicato sul sito di PA Digitale un nuovo Avviso pubblico per l’adozione della piattaforma pagoPA. La misura è collegata all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice dell’amministrazione digitale (nel seguito “CAD”) che ha previsto in capo alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi e alle società a controllo pubblico come individuati dall’art. 2 del CAD, l’obbligo di accettare, tramite la piattaforma pagoPA, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico.

Le pubbliche amministrazioni, quindi, sono obbligate ad aderire al sistema pagoPA per consentire alla loro utenza di eseguire pagamenti elettronici nei loro confronti. In aggiunta, l’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, così come modificato dall’articolo 24, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. “Semplificazioni”), stabilisce l’obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare esclusivamente la piattaforma pagoPA di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021. Tali disposizioni hanno lo scopo di favorire una completa digitalizzazione dei pagamenti effettuati a favore delle pubbliche amministrazioni, con conseguente semplificazione per i cittadini.

La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a euro 20.000.000,00. L’Avviso sarà aperto fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre le ore 23:59 del 4 settembre 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

INPS: Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici

Dal 1° gennaio 2023 l’utilizzo del canale digitale è divenuto esclusivo, oltre che per il TFS, anche per il TFR dei dipendenti pubblici, come comunicato con la circolare INPS 4 novembre 2022, n. 125.

L’INPS, con il messaggio 8 maggio 2023, n. 1645, informa ora che la compilazione dell’“Ultimo miglio TFR” da parte dell’Ente datore di lavoro sostituisce i modelli cartacei “TFR1” e “TFR2” e costituisce la modalità esclusiva per avviare il processo di sistemazione e certificazione della Posizione assicurativa, propedeutica alla creazione della pratica di TFR.

Nel messaggio sono indicate le modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione della prestazione per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola e le modalità residuali di invio di modelli cartacei nei casi di alcune variazioni di rapporti di lavoro.

 

La redazione PERK SOLUTION

TARI: aggiornate le linee guida fabbisogni standard

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato l’aggiornamento delle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l’anno 2023.

Il documento, predisposto con la collaborazione di IFEL e di SOSE, ha la finalità di inquadrare il contesto applicativo dei provvedimenti in esame e facilitarne l’attuazione da parte dei comuni per la predisposizione dei piani finanziari relativi al quadriennio 2022-2025. Vale la pena di evidenziare che nel caso in cui gli enti locali abbiano già approvato le tariffe della TARI, in assenza della pubblicazione delle presenti linee guida, possono intervenire successivamente e comunque nel rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione, per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

I fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Le linee guida quindi forniscono le indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun comune (o gruppo di comuni) in linea con le componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) in data 18 novembre 2019 e con l’aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2022 e approvato dalla CTFS in data 27 febbraio 2023.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:
– il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
– le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.
Per l’individuazione delle “risultanze dei fabbisogni standard” si fa riferimento al “costo standard” di gestione di
una tonnellata di rifiuti, calcolato sulla base di un modello statistico di regressione che mette in relazione i costi
osservati in un ampio campione rappresentativo di comuni con le rispettive variabili gestionali e di contesto che influiscono sul costo stesso. Tali componenti di costo colgono gli aspetti statisticamente rilevanti per la differenziazione del costo standard di riferimento – sulla base sia delle caratteristiche del servizio offerto sia di
quelle del comune – e sono riportate nelle colonne 1 e 3 della Tabella 3.1 disponibile nell’Allegato 1.

Il parametro di base è la stima del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, stima che nel modello è rappresentata dal valore dell’ “intercetta” della retta di regressione del costo per tonnellata di rifiuti: tale valore è pari a 130,45 euro. Per ottenere il costo standard di riferimento di ogni comune, a tale valore base occorre aggiungere i differenziali di costo relativi alle seguenti componenti:

  • la percentuale di raccolta differenziata
  • la distanza in km fra il comune e gli impianti
  • il numero e la tipologia degli impianti regionali
  • la percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali
  • la forma di gestione del servizio rifiuti, i fattori di contesto del comune relativi alle principali caratteristiche del contesto demografico, morfologico ed economico comunale
  • le economie/diseconomie di scala
  • le modalità di raccolta dei rifiuti urbani, distinte in domiciliare o “porta a porta”
  • il gruppo omogeneo di appartenenza del comune.

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: il Ministero dell’Ambiente pubblica le FAQ per gli investimenti di economia circolare

Sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti giunte al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica su due importanti investimenti del PNRR nell’ambito dell’economia circolare: i progetti “faro” e la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli esistenti.

Le FAQ forniscono puntuali indicazioni operative a una platea ampia di soggetti attuatori sugli elementi di caratterizzazione della gestione dei progetti di cui sono responsabili. Tra questi, a titolo di esempio, la generazione dei CUP, la compilazione e la trasmissione dell’atto d’obbligo, la gestione finanziaria delle risorse trasferite e l’emissione delle fatture.

Inv.1.1: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/FAQ-M2C1-I1.1-v1.0-10052023.pdf

Inv.1.2: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/FAQ-M2C1-I1.2-v1.0-10052023_1.pdf

Per maggiori informazioni e per visualizzare gli aggiornamenti futuri, è possibile consultare le pagine del sito web del MASE dedicate agli investimenti di economia circolare:

Investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti | Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (mase.gov.it)

Investimento 1.2: Progetti “faro” di economia circolare | Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (mase.gov.it)

 

La redazione PERK SOLUTION