Il Quaderno Anci sul contratto integrativo CCNL funzioni locali

Anci ha reso disponibile il 42simo Quaderno Operativo operativo Anci sulle istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica riguardanti il contratto integrativo sulle CCNL funzioni locali (16 novembre 2022). Il Quaderno, in linea con i relativi principi ordinamentali vuole offrire un bozza di ipotesi di contratto collettivo integrativo da utilizzare come base di discussione per la negoziazione con le OO.SS e RSU. Il lavoro è arricchito da schemi di atti e di delibere propedeutiche all’avvio della suddetta negoziazione.
Ricordiamo che l’articolo 8 del del CCNL disciplina tempi e procedure per la stipula dell’integrativo in ogni ente del comparto. Il Contratto collettivo integrativo di ogni ente deve riferirsi a tutte le materie che risultano oggetto di contrattazione così come riportate all’articolo 7, comma 4 del CCNL. I criteri di ripartizione del Fondo per le risorse decentrate possono essere negoziati con cadenza annuale.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR, edilizia scolastica: pubblicate le linee guida e le checklist per monitoraggio e rendicontazione degli interventi

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le line guida e le checklist rivolte ai soggetti attuatori (enti locali) degli interventi di edilizia scolastica di competenza del Ministero, finanziati nell’ambito del PNRR, per fornire un supporto in relazione alle diverse fasi di attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi, evidenziando elementi peculiari dei progetti PNRR, step procedurali e relativi adempimenti di responsabilità.

Lo scopo principale delle linee guida è quello di fornire una serie di istruzioni e indirizzi utili a garantire una metodologia univoca e trasparente rispetto alle
procedure di attuazione degli interventi. Il documento deve essere letto in un’ottica dinamica, in quanto lo stesso sarà costantemente adeguato e aggiornato sulla base dell’evoluzione del quadro regolatorio di riferimento, delle prassi e delle disposizioni attuative. Il Soggetto attuatore è responsabile della corretta, continua e costante alimentazione dei dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di propria competenza. In particolare, provvede, con cadenza mensile, ad aggiornare i dati registrati sul sistema informativo secondo le tempistiche previste dalla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022, assicurando veridicità, affidabilità e coerenza delle informazioni.

Allegati:

Linee guida 
Checklist

 

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Differimento al 31 luglio 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025

La Conferenza Stato-città, nella riunione di oggi ha espresso il proprio parere favorevole sull’ulteriore differimento al 31 luglio 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025.

Per l’anno in corso il prescritto termine del 31 dicembre è stato prorogato, con il parere favorevole espresso in Conferenza da Anci e UPI al 31 marzo 2023, differito con la legge di bilancio alla data del 30 aprile 2023 e prorogato da ultimo, sempre in Conferenza Stato-città ed autonomie locali al 30 maggio 2023.

«Con il ministro Piantedosi – spiega il sottosegretario Wanda Ferro – abbiamo recepito le sollecitazioni provenienti dai tanti sindaci che hanno evidenziato le vulnerabilità finanziarie degli enti locali e le difficoltà nel contesto attuale nel ricercare gli equilibri di bilancio. Una condizione che si aggiunge a quella pure evidenziata da ANCI e l’UPI, con nota del 29 maggio scorso, che hanno formalizzato al ministro dell’Interno l’esigenza di voler considerare, per uno opportuno spostamento del termine al 31 luglio prossimo, sia i gravosi eventi alluvionali che hanno di recente colpito ampi territori dell’Emilia-Romagna, sia i complessi impegni organizzativi necessari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative».

 

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Consiglio di Stato: Differenza fra monetizzazione e contributo di costruzione

La monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard urbanistici non ha la medesima natura giuridica del contributo di costruzione, atteso che non è una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost.; inoltre, mentre il pagamento degli oneri di urbanizzazione si risolve in un contributo per la realizzazione delle opere stesse, senza che insorga un vincolo di scopo in relazione alla zona in cui è inserita l’area interessata all’imminente trasformazione edilizia, la monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard afferisce al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria all’interno della specifica zona di intervento. Pertanto, l’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione non esclude che sia dovuta anche la cessione di aree a standard.

La monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard urbanistici è un beneficio di carattere eccezionale – ammesso da previsioni di legge, di norma a livello regionale ed espressione di una valutazione discrezionale dell’amministrazione comunale – concepito come misura di favore di cui può giovarsi il richiedente un titolo edilizio che, in base allo strumento urbanistico, deve, per l’appunto, cedere o reperire nella zona in cui intende realizzare l’intervento costruttivo (o anche solo un mero cambio di destinazione d’uso senza opere) aree per la realizzazione di opere pubbliche (di regola parcheggi e verde pubblico), nel rispetto delle misure e secondo i criteri dettati dal d.m. n. 1444 del 1968.

Senza la monetizzazione il privato è posto di fronte alle seguenti alternative: non realizzare l’intervento; cedere, ove possibile, una parte del proprio immobile al comune; acquistare, in zona, a prezzo di mercato, spazi da destinare a standard. 

È quanto evidenziato, in sintesi, dal Consiglio di Stato con la sentenza 17 maggio 2023, n. 4908.

 

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Enti locali: indagine del Garante Privacy sui Responsabili protezione dati. Riscontrate diverse violazioni nella comunicazione dei dati di contatto

Il Garante privacy ha avviato un’indagine nei confronti di grandi enti locali per verificare il rispetto dell’obbligo di comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD, o Data protection officer, DPO, nell’accezione inglese). Questa attività di controllo interessa enti di grandi dimensioni che effettuano trattamenti di dati personali rilevanti per qualità e quantità ed è volta all’adozione di specifici interventi.

Il Garante ha avviato, nei confronti di alcuni di questi enti inadempienti, appositi procedimenti volti all’adozione di provvedimenti correttivi e sanzionatori. In futuro le stesse verifiche potranno essere estese anche agli enti locali più piccoli e ad altri soggetti pubblici.

Per essere in linea con il Regolamento Ue, il Garante ricorda che quando il trattamento dei dati personali è effettuato da soggetti pubblici (ad es. amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, università, CCIAA, aziende del Servizio sanitario nazionale etc.), ad eccezione delle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni, i titolari e i responsabili del trattamento sono obbligati a designare un RPD e a comunicarne i dati di contatto al Garante privacy, attraverso l’apposita procedura online messa a disposizione dall’Autorità al seguente link: https://servizi.gpdp.it/comunicazionerpd/s/

Questa disposizione mira a garantire che l’Autorità possa contattare il RPD in modo facile e diretto, dato che tra i suoi compiti c’è anche quello di fungere da punto di riferimento fra il soggetto pubblico e l’Autorità stessa.

 

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