Esenzione dall’imposta di registro e atti di liberalità

Un atto può beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro quando si connota come “atto di liberalità” e non semplicemente come atto a titolo gratuito. Un atto di liberalità, infatti, è per definizione un atto compiuto unilateralmente, disinteressatamente e spontaneamente, per spirito di liberalità, da un soggetto a beneficio di un altro. È l’atto con cui una parte arricchisce l’altra senza esservi tenuta. In altri termini, una parte effettuata l’arricchimento dell’altra, senza che ciò configuri come adempimento di un’obbligazione, e attraverso un proprio impoverimento. Gli atti di liberalità sono pertanto a titolo gratuito. È quanto evidenziato dalla Corte di Giustizia Tributari di secondo grado della Toscana, con la sentenza n. 366 del 18/4/2023.

Nel caso esaminato dai giudici, la fattispecie concreta è completamente diversa da quella sopra descritta e conseguentemente anche il negozio giuridico volto a qualificarla. La società XXX srl, infatti, ha effettuato la cessione di un terreno a favore del Comune (anche se a titolo gratuito) esclusivamente in attuazione di un accordo pattuito nel 1990 e formalizzato successivamente con l’atto poi posto dal notaio alla registrazione. La suddetta cessione, quindi, non può essere considerata “propriamente” gratuita e caratterizzata da uno “spirito di liberalità”, in quanto la stessa avviene nell’ambito di una convenzione urbanistica, e, quindi, è doverosa in adempimento di una determinata obbligazione.
Dunque, come espressamente affermato dal giudice di primo grado “non è espressione di una volontà di fare un “regalo” all’ente pubblico, ma è l’assunzione di un onere patrimoniale in attuazione di un accordo con il Comune stabilito con l’atto 28.4.1990 (cessione doverosa di aree sulle quali il Comune realizzerà opere di urbanizzazione). Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, un atto per beneficiare dell’esenzione da imposta di registro prevista dalla normativa fiscale in materia di successioni, donazioni e atti di liberalità, non deve essere semplicemente a “titolo gratuito”, ma deve essere altresì caratterizzato dallo “spirito di liberalità”. Tutti gli atti di liberalità sono a titolo gratuito, ma non tutti gli atti a titolo gratuito possono essere qualificati come atti di liberalità.

 

La redazione PERK SOLUTION

Potenziamento servizi sociali: obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendiconto delle risorse 2023

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard ha reso noti gli obiettivi di servizio per lo sviluppo dei servizi sociali (articolo 1, comma 791-792, legge 178/2020) e le modalità di monitoraggio e rendicontazione (la nota metodologica) per l’anno 2023.

Gli obiettivi di servizio contribuiscono a potenziare i servizi sociali, soprattutto nei Comuni che denotano maggiori carenze, e costituiscono un passo importante nel percorso di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Gli obiettivi di servizio consistono nel realizzare un livello di spesa per la funzione sociale che si incrementa nel tempo avendo come riferimento il rispettivo fabbisogno standard monetario, il quale include le risorse aggiuntive specificamente destinate al potenziamento del servizio. L’Allegato 1, colonna A, riporta i valori delle risorse aggiuntive per il settore sociale assegnate a ciascun Comune per il 2023.

Per i Comuni con un livello di spesa (spesa storica) inferiore al corrispondente valore del fabbisogno standard monetario (cd. Comuni sotto-obiettivo), le risorse aggiuntive per lo sviluppo dei servizi sociali previste per il 2023 sono vincolate all’incremento della spesa nella misura sufficiente al raggiungimento del rispettivo fabbisogno standard monetario. Pertanto, ai Comuni sotto-obiettivo è richiesto di rendicontare l’utilizzo delle risorse aggiuntive assegnate per lo sviluppo dei servizi sociali.

L’ammontare effettivo delle risorse aggiuntive da rendicontare deve tener conto degli eventuali effetti negativi, sulle disponibilità di bilancio di ciascun Comune, dovuti all’aggiornamento della metodologia per la funzione sociale. L’Allegato 1, colonna D riporta, per tutti i Comuni, le risorse aggiuntive effettive ricevute, indipendentemente dal fatto di essere sotto-obiettivo o sopra-obiettivo. Nella colonna E, sono indicati i valori delle risorse aggiuntive da rendicontare per il 2023 dai Comuni sotto-obiettivo. In particolare, qualora l’ente presenti una spesa storica non inferiore al rispettivo fabbisogno oppure abbia un’assegnazione di risorse aggiuntive inferiori a 1.000 euro, il valore nella colonna E sarà pari a 0 (zero). Inoltre, per i Comuni sotto-obiettivo, il valore nella colonna E sarà pari alla differenza tra fabbisogno e spesa storica, se le risorse presenti in colonna D eccedono tale differenza. I comuni sopra obiettivo, per rimanere tali, nel 2023 dovranno avere una spesa per il sociale pari o superiore al proprio fabbisogno standard monetario riportato nella colonna C.

La spesa storica per i servizi sociali da considerare ai fini del confronto con il fabbisogno standard monetario sociale è quella rilevante per la determinazione dei fabbisogni standard della funzione sociale riferita all’anno di bilancio 2017. La Tabella 1 riporta l’algoritmo di calcolo di tale spesa considerando le informazioni raccolte attraverso il questionario per i fabbisogni standard FC40U, coerente con la spesa corrente degli enti dichiarata nel Rendiconto della gestione – Schema di bilancio per l’annualità 2017. I valori della spesa storica 2017 di riferimento per i singoli Comuni per l’anno 2023 sono riportati nell’Allegato 1, colonna B. La spesa storica rappresenta l’importo derivante dalla riclassificazione delle voci di bilancio attraverso il questionario per i fabbisogni standard FC40U e tiene conto delle eventuali modifiche effettuate dai Comuni e dalle Unioni di comuni entro la data del 26 gennaio 2023.

Monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi di servizio

Il raggiungimento degli obiettivi di servizio, per la funzione sociale nel 2023, che ha come finalità l’incremento della spesa sociale per i Comuni sotto-obiettivo, può essere assolto a livello di singolo Comune oppure attraverso il trasferimento delle risorse all’Ambito territoriale sociale (ATS) di competenza o ad altre forme associative vincolandole al potenziamento dei servizi sociali. Le risorse da rendicontare devono essere aggiuntive rispetto alla spesa sociale 2020 al netto delle spese straordinarie dovute alla pandemia da Covid-19.
La rendicontazione degli obiettivi di servizio deve avvenire attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio e di rendicontazione degli obiettivi di servizio entro il mese di maggio 2024 sul portale OpenCivitas di SOSE. Le schede di monitoraggio e di rendicontazione devono essere, inoltre, sottoposte alla validazione del Consiglio comunale e sono un allegato da inserire nel rendiconto annuale dell’ente.

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

Consiglio dei Ministri: approvato il decreto-legge sull’emergenza alluvionale

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 23 maggio, ha approvato il decreto-legge concernente “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché nel settore energetico”.

Con il decreto, il Governo stanzia oltre 2 miliardi di euro, al fine di garantire il soccorso e l’assistenza alle popolazioni e alle aziende colpite dall’alluvione e di procedere rapidamente al superamento della fase emergenziale. Tra l’altro, si prevede:

  • la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio. La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi;
  • il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del bonus 110%;
  • il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ai comuni e alle province interessati;
  • la sospensione dei pagamenti delle utenze, già deliberata dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);
  • il rinvio fino al 31 luglio 2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali e dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall’ evento alluvionale;
  • la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto luglio 2023, dei termini nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari;
  • la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini dei procedimenti amministrativi;
    la possibilità di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi per i residenti nelle zone alluvionate;
    l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile;
  • la sospensione, per i comuni, dei termini per la fornitura di dati richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
  • l’istituzione del “Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica”, con una dotazione 20 milioni di euro, per la ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall’evento alluvionale e la possibilità per il Ministero dell’istruzione e del merito di introdurre, con ordinanza, misure specifiche in relazione alla valutazione e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;
  • la possibilità, per le università e le istituzioni di alta formazione presenti nei territori colpiti dall’alluvione, di svolgere attività didattica ed esami con modalità a distanza;
  • l’esonero dal versamento di tasse e contributi universitari per gli studenti interessati dall’alluvione;
  • l’istituzione di un fondo pari, per il 2023, a 3,5 milioni di euro, per il finanziamento di interventi manutentivi delle sedi universitarie e a favore del personale docente, tecnico e amministrativo;
  • l’entrata in vigore da subito dell’articolo 140 del nuovo Codice degli appalti, relativo alle “procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, che prevede la possibilità di “disporre l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”;
  • la possibilità per i lavoratori delle aziende di accedere alla Cassa integrazione emergenziale con un unico strumento, di nuova istituzione e per tutti i settori produttivi, ivi compreso quello agricolo, fino a un massimo di 90 giorni e fino a un massimo complessivo per questa fattispecie di 580 milioni di euro;
  • lo stanziamento di 298 milioni di euro per l’introduzione di un’indennità una tantum, fino a 3.000 euro, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali;
  • l’intervento rafforzato del Fondo centrale di garanzia in favore delle imprese, con copertura di 110 milioni di euro e aumento della garanzia anche fino al 100 per cento, al fine di agevolare una ripresa quanto più possibile rapida delle attività economiche del territorio;
  • la concessione di contributi a fondo perduto, per il tramite di Simest S.p.a. e fino a 300 milioni di euro, per i danni subiti dalle imprese esportatrici;
  • la creazione di una quota riservata di 400 milioni di euro, a valere sul fondo di cui alla legge 29 luglio 1981, n. 394, dedicata a finanziamenti a tassi agevolati per le aziende, con quote a fondo perduto del 10 per cento;
  • la sospensione, per società e imprese, dei versamenti relativi al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, degli adempimenti contabili e societari, del pagamento delle rate di mutui o finanziamenti di ogni genere;
  • la destinazione di 100 milioni di euro del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori” alle imprese agricole danneggiate, con l’ampliamento della possibilità di accedere agli interventi compensativi alle produzioni e alle strutture aziendali assicurabili ma che al momento dell’evento non risultavano coperte da polizze assicurative. Gli aiuti sono concessi a complemento dei risarcimenti del “Fondo Agricat”. Si prevede la possibilità per la Regione compente di richiedere un’anticipazione per erogare le prime risorse, necessarie per garantire la continuità produttiva. Sono inoltre previste disposizioni per il riparto tra regioni e province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità 2022;
  • la destinazione di una quota di 75 milioni di euro del fondo per l’innovazione in agricoltura al sostegno di investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese nei settori dell’agricoltura, della zootecnia etc. con sede operativa nei territori colpiti;
  • l’attribuzione al commissario straordinario siccità del compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull’intero territorio nazionale;
    un contributo di 8 milioni di euro per il potenziamento e ripristino delle strutture sanitarie delle zone interessate dagli eventi alluvionali;
  • la maturazione, in ragione di un terzo, dei crediti formativi del triennio 2023/2025 relativi alla formazione continua in medicina, per tutti i professionisti sanitari che abbiano svolto in maniera documentata l’attività professionale nei territori colpiti dall’emergenza;
  • il rifinanziamento per 200 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali per il 2023;
  • la proroga di alcuni termini per i comuni (con riferimento all’anno 2022, si prevede che il raggiungimento degli obiettivi di servizio – tra cui servizi sociali territoriali ed educativi per l’infanzia – sono certificati attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE entro il 31 luglio 2023; la proroga al 31 luglio 2023 del termine di invio delle certificazioni relative alla perdita di gettito connessa al Covid-19; il differimento del termine per approvazione del rendiconto 2022 al 30 giugno 2023;
  • la proroga al 31 luglio 2023 del termine di trasmissione dei dati contabili del rendiconto 2022 alla Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche).

Ai fini della copertura finanziaria degli stanziamenti, tra l’altro, si autorizza fino al 31 dicembre l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a effettuare estrazioni straordinarie del Lotto e del Superenalotto e alla vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa, anche in deroga alle disposizioni sul numero degli incanti, disponendo il trasferimento al bilancio dello Stato degli introiti che ne derivano. Inoltre, si introduce un sovrapprezzo di un euro per l’accesso ai musei statali per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre 2023, con la previsione di destinare i maggiori incassi a interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale e al sostegno degli operatori della cultura e dello spettacolo dei territori colpiti.

Infine, si semplifica la disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione nazionale e si qualificano come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, quelle a ciò finalizzate mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conversione Decreto bollette, DL 34/2023: via libero definitivo dal Senato

Giovedì 25 maggio l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, il ddl di conversione, con modificazioni, del d-l n. 34 sul sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale e in materia di salute e adempimenti fiscali (A.S. 714).

Tra le misure di interesse degli enti locali segnaliamo:

l’art. 2, comma 5-bis, che stanzia 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 a favore dei comuni con popolazione da 25
mila a 35 mila abitanti che hanno avviato la procedura di riequilibrio finanziario, con il relativo piano approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l’anno di inizio 2014 e con durata fino all’anno 2023, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas. In particolare,  il contributo è destinato ai comuni in condizioni di predissesto che abbiano usufruito delle anticipazioni di liquidità da parte dello Stato, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell’articolo 243-ter del TUEL, e che per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, che ha ridotto l’arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, si trovano a dover sostenere un maggiore onere finanziario.

l’art. 7-ter, , rifinanzia, per il 2023, il fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5 mila abitanti e caratterizzati da criticità strutturali evidenziate da specifici indicatori. In particolare, la norma in esame, modificando l’art. 1, commi 581 e 582 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), prevede:
– alla lettera a), il rifinanziamento, nella misura di 9 milioni di euro per il 2023, della dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno – già destinatario di una dotazione di 50 milioni di euro per il 2022 – in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, con popolazione inferiore a 5 mila abitanti e caratterizzati da popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento ridottasi:
di oltre il 5 per cento rispetto al 2011;
reddito medio pro capite inferiore di oltre 3 mila euro rispetto alla media nazionale;
Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (ISVM) superiore alla media nazionale.
– alla lettera b), la fissazione del termine del 30 giugno 2023 per l’adozione del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, con cui si procederà al riparto dei suddetti 9 milioni di euro per il 2023 tra i comuni beneficiari, in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento.

art. 17-bis, introduce una specifica disciplina che consente agli enti territoriali, ove si avvalgano della riscossione diretta delle proprie entrate o affidino tale servizio a soggetti privati, di applicare alcuni istituti deflativi del contenzioso disciplinati dalla legge di bilancio 2023, e cioè lo stralcio dei debiti fino a mille euro e la
definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (cd. rottamazione-quater). Gli enti territoriali stabiliscono anche: a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza; b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rilevazioni partecipazioni, termine prorogato al 16 giugno 2023

Il Dipartimento del Tesoro, per dar seguito alle numerose richieste di supporto pervenute negli ultimi giorni, comunica chela rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) – e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014, proseguirà fino al 16 giugno 2023.

Il Dipartimento ricorda agli enti di voler procedere con sollecitudine alla trasmissione, evidenziando che non è necessario aspettare la correzione delle incongruenze segnalate rispetto a dati inseriti da altri utenti e non bloccanti per il completamento della comunicazione.

Con riguardo alle Amministrazioni delle aree colpite dai recenti eventi alluvionali, per la data di chiusura si terrà conto dell’evolversi della situazione.

Per informazioni sull’adempimento si rimanda all’avviso del 22 febbraio relativo all’avvio della rilevazione.
Richieste di supporto alla comunicazione dei dati possono essere inviate per posta elettronica all’indirizzo supportopartecipazioni@mef.gov.it.
Per problemi di accesso all’applicativo utilizzare la funzionalità “Richiesta Assistenza” della Home page del Portale Tesoro selezionando le seguenti voci dei menu a tendina: Richiesta di carattere tecnico, Portale, Problemi di accesso e compilando l’apposito modulo.

 

La redazione PERK SOLUTION