Centri estivi, assegnato ai Comuni un fondo da 60 milioni per attività dal 1 giugno al 31 dicembre 2023

Anche a seguito di  richiesta dell’ANCI, quest’anno è stato previsto il fondo pari a 60 milioni di euro ai Comuni per iniziative da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2023 di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ai sensi dall’art. 42 del DL n. 48/23 recante ”Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del Lavoro”, (allegato).
Come lo scorso anno, i Comuni che non vogliono aderire all’iniziatica, come da comunicazione sul sito del Dipartimento della Famiglia, possono comunicarlo entro il 3 giugno 2023, utilizzando esclusivamente la casella di posta elettronica: dipofam.centriestivi@governo.it, SECONDO IL SEGUENTE MODELLO.

“LO SCRIVENTE COMUNE DI XXX (PROVINCIA DI XXXX – REGIONE XXX) DICHIARA CON LA PRESENTE COMUNICAZIONE DI NON VOLER ADERIRE ALLE INIZIATIVE PREVISTE DALL’ART. 42 DEL DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, N. 48.”

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicati i dati relativi al Fondo di solidarietà comunale anno 2023

Con comunicato dell’ 8 maggio 2023 il Ministero dell’interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n.232, con il quale vengono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2023, rende noto che, al fine di facilitare la programmazione e la gestione del bilancio di previsione degli enti locali per il corrente esercizio finanziario, sono stati resi disponibili alla pagina e sono visualizzabili con le consuete modalità i dati relativi al Fondo di Solidarietà Comunale 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

Utilizzo contributo per incremento indennità di funzione dei sindaci e amministratori locali. I chiarimenti ministeriali

Con il comunicato del 10 maggio 2023, il Ministero dell’interno fornisce chiarimenti e precisazioni sulle modalità di utilizzo del contributo a concorso del maggior onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali di cui all’articolo 1, commi 583 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In primo luogo il Ministero chiarisce che l’utilizzo del contributo statale non può coprire (o meglio finanziare) le maggiorazioni ex art. 2, lett. a), b) e c) del del D.M. n. 119/2000, già attribuite dall’ente. Le maggiorazioni previste dall’art. 2 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 sostanziano, unitamente alla componente fissa, la misura base del compenso sulla quale operare la rideterminazione in riduzione del 10% dell’indennità di funzione ex art. 1 comma 54 Legge finanziaria 2006. Le stesse, pertanto, non trovano applicazione nella nuova disciplina dettata dalla legge di bilancio 2022. Pertanto è di tutta evidenza che sui nuovi importi previsti dalla legge di bilancio 2022 non è più possibile applicare le specifiche maggiorazioni di cui all’articolo 2 del citato DM.

Per quanto riguarda l’utilizzo della porzione di contributo statale destinato all’incremento dell’indennità spettante al Presidente del consiglio comunale nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, viene specificato che qualora tali comuni non abbiano effettuato la specifica opzione statutaria per l’istituzione di tale figura, l’importo dovrà essere restituito in accordo a quanto statuito dall’articolo 3 del D.M. 30.5.2022. Né, d’altra parte, il contributo non utilizzato potrà essere versato in favore del sindaco, che nei suddetti comuni esercita le funzioni del presidente del consiglio comunale ai sensi del 3, dell’art. 39 del TUEL ed in assenza di opzione statutaria, stante il divieto di cumulo delle indennità previsto dall’articolo 82, comma 5, del T.U.E.L.

In merito alla disposizione normativa introdotta dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di cui all’art. 1, comma 20-ter, il quale dispone che “Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell’articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell’indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità”, viene chiarito come la stessa consente ai comuni di utilizzare il contributo quale concorso al maggior onere derivante dalle nuove indennità degli amministratori, anche nel caso in cui gli enti abbiano adottato – prima dell’entrata in vigore della nuova normativa – specifiche deliberazioni di rinunzia, parziale o totale, delle misure di tali indennità in precedenza previste dal DM 119 del 2000. Tale possibilità è prevista fino al 31 dicembre 2023, a condizione che il predetto contributo dello Stato sia utilizzato unicamente per l’incremento delle indennità di funzione degli amministratori, anche se con base di partenza ridotta, e non per altri scopi.

 

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Spese per l’attuazione delle elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023. Competenza degli oneri. Rendicontazione delle spese

Con la circolare n. 68 del 9 maggio 2023, il Ministero dell’interno fornisce chiarimenti in merito alle spese per l’attuazione delle elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023. Per la competenza degli oneri, vige il principio generale che le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni dei consigli regionali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle Amministrazioni interessate. Detto principio è sancito dall’articolo 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136. Sono, comunque, a carico dello Stato (articolo 17, comma 3, della legge n. 136 del 1976) le spese di spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero, la fornitura di manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, le schede per la votazione, buste e stampati occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezioni.

In occasione delle elezioni amministrative, sono comunque a carico dello Stato le spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero. Le predette cartoline devono essere spedite, da parte dei comuni, per posta prioritaria sia per i Paesi oltremare che per quelli europei.
La relativa spesa sarà anticipata dai comuni e rimborsata sulla base del documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni (articolo 15 decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, e successive modifiche e integrazioni).
In esecuzione di quanto disposto in merito dall’articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, i comuni dovranno indicare, oltre alla spesa sostenuta a tale titolo, il numero degli elettori residenti all’estero aventi diritto, ai quali sono state speditele le cartoline avviso.

 

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