Riparto sanzioni CDS per violazione dei limiti di velocità al netto delle spese connesse agli incassi

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 112/2023/PAR, in riscontro ad una richiesta di parere in ordine all’esatta quantificazione della quota del 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, giusta previsione dell’art. 142, comma 12 bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – ed in particolare “se le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notificazione delle stesse possano essere portate in detrazione, così come previsto dal D.M. 30 dicembre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla quota pari al 50% dei proventi destinata all’ente proprietario della strada” – ha chiarito che la ripartizione dei proventi prevista dal Decreto del MIT interessa il totale delle somme incassate nell’anno di riferimento indipendentemente dall’esercizio in cui è avvenuto l’accertamento. Ciò al netto unicamente delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi agli incassi, aggiunte alle sanzioni, quali, ad esempio, le spese di postalizzazione. D’altra parte, secondo le indicazioni contenute nello stesso decreto ministeriale, sono gli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie a costituire la quota parte da inserire nell’apposita sezione della relazione compilata secondo lo schema obbligatorio ai fini dell’adempimento della
rendicontazione informatica.

Il Collegio ribadisce il principio di diritto della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 1/2019/QMIG) in materia di riparto di attribuzione dei proventi da sanzioni per violazione dei limiti di velocità tra l’ente cui appartiene l’organo accertatore e quello proprietario. Lo stesso è da ritenersi compatibile con la disciplina introdotta dal D.M. 30 dicembre 2019, n. 608, recante mere previsioni tecniche di dettaglio concernenti la compilazione della relazione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di rendicontazione informatica”.

 

La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il decreto del MIT di approvazione istanze opere PNRR eseguite dal 1° gennaio al 31 luglio 2022

È stato pubblicato in G.U. n. 102 del 3 maggio 2023 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che approva le istanze ammissibili presentate dalle stazioni appaltanti con riferimento alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022” relativamente all’accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 4, lettera a) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 attinente gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione per opere PNRR.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di istruttoria, ha approvato 362 istanze, da cui consegue un ammontare complessivo pari 17.397.650,09 di euro. La liquidazione dei fondi relativi alle istanze approvate avverrà con successivi decreti di pagamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: Segretari comunali e conflitti di interesse

Anac, con Atto del Presidente del 22 febbraio 2023, fascicolo N. 353, ha fornito risposta ad un Comune in merito alla sussistenza di un eventuale conflitto di interesse derivante dalla nomina del Segretario Generale a Presidente della Commissione giudicatrice di due concorsi pubblici indetti dall’ente locale, in cui concorrono quali candidati sia dirigenti interni all’amministrazione che esterni, con i quali l’interessato ha o ha avuto stretti rapporti di natura lavorativa come tali comportanti rapporti di collaborazione costanti e frequenti.

L’Autorità ha sollecitato il Comune a tener conto delle “gravi ragioni di convenienza”, proprio perché il Presidente sarà chiamato a valutare candidati “con i quali sta avendo o, in altri casi, ha avuto stretti rapporti di natura lavorativa come tali comportanti rapporti di collaborazione costanti e frequenti con, dunque, il possibile concretizzarsi di gravi ragioni di convenienza”.

Secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, la situazione di conflitto di interessi si
configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia,
anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico alla cui cura è preposto.
L’interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico può essere di natura finanziaria,
economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i
soggetti destinatari dell’azione amministrativa. Vanno, inoltre, considerate tutte quelle ipotesi residuali in cui ricorrano “gravi ragioni di convenienza” per cui è opportuno che il funzionario pubblico si astenga dall’esercizio della funzione amministrativa, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni.

Riguardo ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici, Anac già nella delibera n. 25 del 15 gennaio 2020, denominata “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”, ha rilevato come i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, trovino applicazione anche nello svolgimento di procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

L’Autorità ha indicato al Comune di “tener conto della sussistenza di un legame di colleganza e/o di subordinazione o collaborazione tra i soggetti interessati, idoneo ad alterare sensibilmente la par condicio tra i concorrenti, caratterizzato da intensità, assiduità e sistematicità, o semplicemente per ‘gravi ragioni di convenienza’ per cui è opportuno che l’interessato si astenga, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni”.

Pubblicata la banca dati IFEL con le risorse PNRR destinate a ciascun comune

È possibile consultare sulla Piattaforma Easy della Fondazione IFEL comune per comune l’importo delle risorse assegnate dai bandi del PNRR, banca dati resa possibile attraverso la raccolta e l’analisi dei decreti e delle graduatorie PNRR pubblicate dalle amministrazioni. La piattaforma permette di visualizzare le assegnazioni degli investimenti PNRR rivolti a comuni, città metropolitane, unioni di comuni e comunità montane. La navigazione per comune permette di visualizzare in quali missioni e componenti o investimenti e riforme è coinvolto un singolo comune o altra aggregazione nonché le assegnazioni di cui risulta beneficiario alla data di aggiornamento del database. Una seconda modalità di navigazione permette, invece, di consultare le stesse risorse assegnate per territorio, missione e componente PNRR divise per ripartizioni geografiche, singole regioni e provincie autonome o le singole province. Questa navigazione permette inoltre la lettura della distribuzione territoriale delle assegnazioni di ciascuna missione e componente.

Lo scopo della piattaforma è quello di dare informazioni sulla distribuzione territoriale degli investimenti pubblici finanziati dal Piano, anche al fine di orientare in maniera più mirata le azioni di supporto del Progetto Easy-Investimenti.

LE RISORSE ASSEGNATE
Alla data del 7 marzo 2023 le assegnazioni PNRR ai comuni ammontano a 34,1 miliardi di euro, il 36,2% localizzato al Nord, il 18,9% al Centro ed il 44,9% al Mezzogiorno. Quest’ultimo dato testimonia nel comparto comunale il rispetto della “clausola 40%”, che consiste nella destinazione territoriale specifica alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40% delle risorse del Piano.

I comuni della Sicilia e della Lombardia sono i beneficiari della quota più ampia di risorse, con l’11,4% e l’11,2% rispettivamente. Seguono i comuni della Campania, con il 10,6% delle assegnazioni, del Lazio, a quota 9,1% e della Puglia, con l’8,3% delle risorse.

La distribuzione delle risorse PNRR destinate ai comuni per Missione evidenzia una prevalenza della Missione 2 dedicata alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, con il 41,4% dell’importo complessivo. In tale ambito di intervento le Componenti più rilevanti sono la “M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica” e la “M2C2: Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”: nel primo caso si concentra il 20,6% delle assegnazioni, mentre nel secondo caso il 16% delle risorse. Dei complessivi 34,1 miliardi di euro assegnati ai comuni circa un terzo riguarda la Missione 5 per l’inclusione e la coesione, in particolare la “M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” (28,4% degli importi totali). Delle somme PNRR in capo ai comuni meno di un quinto (19,2%) è attribuibile alla Missione 4, o meglio alla sua Componente 1 per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle università.

Infine, circa il 9% delle risorse con comuni beneficiari rientra nella Missione 1 per la digitalizzazione, l’innovazione, la competitività, la cultura e il turismo, che si scompone nel modo seguente: un 5,5% per la “M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” ed un 3,2% per la “M1C3: Turismo e cultura 4.0”. Circoscrivendo l’analisi alle sole amministrazioni comunali beneficiarie, emerge come un quarto delle assegnazioni (24,3%) sia in capo ai piccoli comuni fino a 5.000 abitanti, che rappresentano il 70% dei comuni italiani, mentre i restanti ¾ di risorse (75,7%) sono assegnati ai comuni oltre i 5.000 residenti.