PNRR: Erogazione acconto del contributo “piccole opere” annualità 2022

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che in data 2 maggio 2023 si è provveduto ad erogare l’acconto – annualità 2022 – per il contributo per Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni – articolo 1, comma 29 e seguenti, legge 27 dicembre 2019, n.160 agli enti che hanno provveduto ad integrare e alimentare le informazioni sul sistema informatico Regis.

I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.

Risultano beneficiari dell’erogazione n. 24 Comuni, per un totale di euro 772.957,36.

La Direzione ricorda agli enti locali – soggetti attuatori – non risultanti beneficiari della presente erogazione – che per l’attribuzione dell’acconto dell’annualità 2022, pari al 50% dell’importo del CUP, è necessario:

  • alimentare integralmente le informazioni di cui ai paragrafi da 4.1 a 4.7 del Manuale (monitoraggio Regis) pubblicato il 23 novembre 2022 sul sito del Dait – Finanza Locale, con contestuale pre-validazione dei dati di cui al paragrafo 4.9;
  • inserire nella sezione di ReGiS – “Procedure di aggiudicazione”, a conclusione di ciascuna procedura di affidamento, la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dei lavori, ovvero:
    • determina a contrarre, o atto equivalente; nel caso in cui il progetto contenga più procedure di affidamento si vedano le indicazioni di cui al paragrafo 4.7;
    • contratto di affidamento lavori sottoscritto;
    • check list “Verifica affidamento” (Allegato n. 2) e relativa Attestazione verifiche affidamento (Allegato n. 3), entrambe datate e firmate dal Responsabile unico del procedimento (Cfr. par. 4.7).

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuovo codice dei contratti: il Quaderno operativo Anci sulle funzioni tecniche incentivabili

Il nuovo Codice dei contratti pubblici costituisce una riforma abilitante nel quadro delle misure previste dal PNRR e, delineando un nuovo assetto ordinamentale della materia, introduce, “a regime”, molte delle disposizioni di semplificazione delle procedure contenute nella legislazione emergenziale degli ultimi anni. Tra le molte novità, anche quella sulle funzioni tecniche incentivabili, oggetto di approfondimento del quaderno operativo dell’ANCI. Obiettivo del documento è quello di fornire una prima disamina dei principali contenuti dell’articolo 45 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici sulle funzioni tecniche incentivabili e cosa cambia rispetto all’articolo 113 del D. Lgs. n.50/2016, nonché per facilitare la prima applicazione della nuova norma, proporre un modello di Regolamento per la definizione degli stessi incentivi.

Con le nuove disposizioni vengono superate le difficoltà derivanti dal d.lgs. n. 50/2016 che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l’erogazione dell’incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti. Viene individuato il limite del 2% delle risorse che, a valere sugli stanziamenti delle procedure di affidamento, possono essere destinate alle remunerazioni delle funzioni tecniche. Si specifica che la disciplina si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione. Le stazioni appaltanti e gli
enti concedenti possono prevedere una modalità diversa di remunerazione delle funzioni tecniche del proprio personale.

Viene stabilito che gli incentivi per funzioni tecniche sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l’incentivazione come previsto dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016, attuando una semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile. Non c’è più alcun riferimento alla contrattazione decentrata integrativa del personale per l’adozione del regolamento che fissa i criteri del riparto delle risorse per le funzioni tecniche.  Viene innalzato il tetto retributivo individuale (percepito dal singolo dipendente) dal 50% del D.lgs. n. 50/2016 fino al 100%. È previsto un incremento
ulteriore del 15%, rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente, per le amministrazioni che adottano i metodi e gli
strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rimborso degli oneri sostenuti relativi alle commissioni straordinarie degli enti sciolti per infiltrazioni mafiose

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che con decreti dirigenziali del 26 aprile 2023, sono stati disposti a favore degli enti che hanno trasmesso l’apposita certificazione, i pagamenti, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della commissione straordinaria.

Il rimborso in esame ha riguardato il saldo per gli anni 2021 e 2022 e/o l’acconto per l’anno 2023. Entro il prossimo 30 settembre 2023 tutti gli enti la cui gestione commissariale sarà ancora in corso, dovranno produrre una certificazione a preventivo (allegato mod. A) nella quale siano riepilogate le spese da sostenersi nell’intero anno 2023. Parimenti sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute, tramite invio della predetta certificazione a consuntivo (allegato mod. B) gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso dell’anno 2022 nonché gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso dell’anno 2019, 2020 o 2021 e che risultano, ad oggi, ancora inadempienti.

La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporta l’obbligo di restituzione delle somme già introitate. La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it.

La Direzione ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 1, comma 704, della legge n. 296 del 2006, gli importi rimborsati devono essere destinati dagli enti locali a spese di investimento.

ALLEGATI

Appalti mense scolastiche, discriminatorio premiare caratteristiche cucina con punteggio alto

Per assegnare il servizio di mensa scolastica non si può premiare con punteggio troppo elevato le caratteristiche della cucina quali superficie del centro cottura, strumentazione, uso elle energie rinnovabili, dando solo venti giorni di tempo per dimostrarne il possesso. Ciò costituisce un’ingiusta discriminazione tra le imprese che già dispongono di un centro di cottura (come il gestore uscente) e coloro che invece ne siano privi, in contrasto con i principi di massima concorrenza e parità di trattamento. Lo ha stabilito Anac nel parere di precontenzioso n. 156 del 19 aprile 2023.

I rilievi Anac

Nonostante la disponibilità di un centro di cottura sia formalmente prevista come requisito di esecuzione del contratto,  secondo Anac l’assegnazione di un punteggio elevato (pari a 31 punti sugli 80 totali) in ragione del tempo medio per la consegna dei pasti e delle caratteristiche intrinseche del centro fa sì che il possesso del centro diventi sostanzialmente una condizione per la partecipazione alla procedura anziché per la sola esecuzione del servizio, dato che costituisce un elemento che va indicato già al momento dell’offerta.

Inoltre, Anac definisce risibile il tempo concesso all’aggiudicatario per dimostrare il possesso del centro di cottura (dotato, di tutte le certificazioni richieste nel disciplinare di gara): solo venti giorni dall’aggiudicazione. Si tratta, secondo l’Autorità, di una misura restrittiva della concorrenza e volta a premiare chi, all’atto della partecipazione, ne sia già in possesso. In ogni caso, i tempi individuati dalla Stazione appaltante sono anche sproporzionati. La procedura di gara in esame, infatti, è stata bandita a gennaio 2023 mentre l’appalto, riferito alla la refezione scolastica per le annualità 2023/2024 e 2024/2025, verrà avviato nel mese di settembre 2023; sarebbe stato possibile, pertanto, secondo Anac, individuare una tempistica più ampia che garantisse agli operatori economici del settore – non aventi un centro di cottura in prossimità dei plessi scolastici, ma interessati a partecipare – la possibilità di presentare un’offerta e concorrere in condizioni di parità rispetto a coloro che, all’atto della partecipazione, ne erano già in possesso (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION