Criticità concorrenziali negli affidamenti esternalizzati dei servizi legali

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 4 aprile 2023, ha inteso formulare alcune osservazioni ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione alle criticità concorrenziali derivanti da previsioni contenute in avvisi pubblici per l’affidamento esternalizzato dei servizi legali.

In generale, sia in ipotesi di conferimento di singolo incarico sia in ipotesi di attribuzione di incarico di rappresentanza/difesa/consulenza esteso a un determinato periodo di tempo sia in ipotesi di costituzione di un albo fornitori, da cui attingere in caso di necessità di natura legale da parte dell’Ente pubblico aggiudicatore, l’Autorità osserva la presenza del requisito di partecipazione (che, in alcuni casi, diviene anche criterio di valutazione della componente tecnico-professionale dell’offerta) consistente nell’aver maturato una qualificata attività pregressa, nelle materie oggetto del bando, esclusivamente con riferimento a soggetti di natura pubblica/pubblicistica (Pubbliche amministrazioni, Enti locali, Asl, ecc.). In altri casi si osserva invece la presenza di vincoli di partecipazione relativi a requisiti impostati su base territoriale (iscrizione all’Albo di un determinato  Foro geografico, localizzazione dello studio legale del professionista in una certa area geografica, ecc.). Si tratta di restrizioni concorrenziali che non risultano proporzionate né, comunque, giustificate e necessarie ai fini del perseguimento dell’obiettivo pubblico che deve porsi la stazione appaltante.

L’Autorità ha più volte censurato, in numerosi interventi di advocacy, previsioni di atti pubblici che introducevano ingiustificati e anacronistici requisiti di accesso/esercizio su base territoriale, evidenziando come la previsione di requisiti di residenza per accedere o esercitare attività economiche (o per ottenere l’autorizzazione all’esercizio ove prescritta) introducesse un criterio ingiustificatamente gravoso per l’effettivo svolgimento delle diverse attività economiche, lesivo di un corretto svolgimento del gioco concorrenziale in quanto idoneo a limitare sensibilmente la possibilità di accesso di operatori concorrenti.

L’Autorità ha anche osservato che l’eventuale giustificazione di siffatte previsioni, consistente nell’esigenza della stazione appaltante di poter disporre di un’assistenza immediata del proprio consulente legale, può essere pienamente soddisfatta con modalità alternative (videoconferenze, telefonate, domiciliazioni, ecc.) o anche con l’appoggio presso altri studi o spazi. La seconda restrizione concorrenziale che emerge dall’analisi condotta è relativa alla formulazione di requisiti di partecipazione alle procedure (che, come evidenziato, in tre casi divengono anche criteri di valutazione della parte tecnica dell’offerta presentata dal concorrente-avvocato), i quali, nel richiedere, legittimamente, la dimostrazione di una qualificata competenza sotto forma di esperienza pregressa nelle materie interessate, prevedono che la stessa possa valere solo qualora maturata con Pubbliche amministrazioni o soggetti comunque di natura pubblica/pubblicistica.

Ciò si traduce in una evidente e indebita penalizzazione di potenziali concorrenti che, pur disponendo della qualificazione necessaria per poter eseguire l’incarico legale eventualmente affidato loro, abbiano in precedenza lavorato esclusivamente, o anche prevalentemente, difendendo gli interessi giuridici di soggetti privati o di natura privatistica. Si tratta quindi di un requisito di partecipazione non giustificato né necessario, atteso che la pregressa qualificata esperienza nelle materie oggetto dei bandi può evidentemente essere maturata nel passato anche in assenza di patrocini prestati in favore di soggetti pubblici.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pagato il contributo per agevolazioni per la promozione dell’economia locale

La Direzione centrale della Finanza Locale rende noto che le risorse finanziarie di cui al Fondo previsto dall’articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, rubricato “Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi”, relative all’anno 2020 e 2021 e ripartite con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2022, sono state erogate con decreto dirigenziale del 17 aprile 2023.

Per i comuni della Regione a statuto speciale Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano gli importi sono erogati per il tramite delle predette Autonomie speciali.

Le ulteriori dotazioni del citato Fondo, previste per l’anno 2022, secondo gli importi indicati dal ripetuto articolo 30-ter, comma 6, saranno ripartite con successivo analogo provvedimento, da adottarsi entro il 30 giugno 2023, secondo i criteri definiti al primo comma dell’articolo 1 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rafforzamento capacità amministrativa dei Comuni: la nota di lettura di ANCI

Anci ha pubblicato la prima nota di lettura sul Decreto-legge 22 aprile 2023 recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”. Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera dei Deputati (commissioni Affari Costituzionali e Lavoro) per l’avvio dell’iter di conversione in legge.

La relazione illustrativa (al ddl di conversione, n. 1114 AC).

 

La redazione PERK SOLUTION

Patrimonio della PA: al via la rilevazione dei dati dei beni immobili pubblici triennio 2020-2021-2022

Il Dipartimento del tesoro comunica che è aperto l’applicativo Immobili per il censimento dei beni immobili, in proprietà o di proprietà di altra Amministrazione detenuti a qualunque titolo, al 31/12/2022 (art. 2, comma 222, della legge n. 191/2009).

Secondo la logica dell’applicativo le Amministrazioni devono verificare quanto presente a sistema alla chiusura del censimento precedente (dati al 31/12/2019) e procedere all’aggiornamento dei dati, inserendo le variazioni intervenute nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022 in modo da rappresentare la situazione del patrimonio immobiliare pubblico posseduto o detenuto al 31/12/2022.

La rilevazione relativa al triennio 2020/2021/2022 avverrà in due fasi:

FASE 1 Rilevazione. Termine 25 giugno 2023.
Le Amministrazioni effettuano la verifica delle informazioni presenti a sistema e aggiornano opportunamente i dati relativi ai beni in proprietà e in detenzione per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Al fine di favorire il processo di “colloquio” tra le amministrazioni (approvazione, rifiuto, segnalazioni), necessario per il puntuale censimento dei beni immobili pubblici, in questa fase non è disponibile la funzionalità di invio della comunicazione. Le Amministrazioni sono invitate ad avviare con sollecitudine le attività di verifica e aggiornamento e a concluderle entro il termine previsto per questa fase.

FASE 2 Verifica e Invio della comunicazione. Inizio 26 giugno 2023.
La chiusura della Fase 2, e quindi della rilevazione, sarà comunicata con successivo avviso pubblicato sul Portale Tesoro. Le Amministrazioni completano l’aggiornamento dei dati degli anni 2020, 2021 e 2022 e procedono all’invio della comunicazione, trasmettendo i dati inseriti a sistema o la dichiarazione negativa. Le modalità per la comunicazione sono rimaste invariate rispetto al precedente censimento (dati al 31/12/2019), il primo realizzato secondo la logica della “rilevazione continua”.

Le Amministrazioni inadempienti saranno segnalate alla Corte dei conti per il seguito di competenza.
Ai sensi dell’art. 9 bis del D.lgs. n. 33/2013, il Dipartimento del Tesoro pubblicherà, a chiusura della rilevazione, le informazioni contenute nella propria banca dati.

I responsabili e gli utenti già abilitati sono invitati a verificare l’indirizzo e-mail registrato per la propria utenza nel Portale Tesoro e le utenze attive per la propria Amministrazione e a provvedere alle opportune modifiche, disattivazioni e nuove attivazioni. Per problemi di accesso all’applicativo o di carattere tecnico utilizzare la funzionalità “Richiesta Assistenza” accessibile dalla Home page del Portale Tesoro.

Richieste di supporto alla comunicazione dei dati o quesiti di carattere tematico possono essere inoltrati alla casella supportotematicopatrimonio@mef.gov.it.

 

La redazione PERK SOLUTION