Riparto fondi e rinvio bilancio di previsione 2023 in Conferenza Stato-città

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, già calendarizzata per mercoledì 19 aprile 2023, è convocata anticipatamente per martedì 18 aprile 2023, alle ore 10,00 e si terrà in collegamento con modalità di videoconferenza dal Ministero dell’interno, per l’esame del seguente ordine del giorno:

Approvazione del verbale della seduta del 28 marzo 2023 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

1. Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2023. (ECONOMIA E FINANZE – INTERNO)
Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, concernente il recupero delle somme assegnate, per l’anno 2021, ai comuni delle regioni a statuto ordinario per il potenziamento dei servizi sociali, non destinate ad assicurare il livello dei servizi sulla base degli obiettivi di servizio stabiliti. (ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2021.

3. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante riparto del fondo di 400 milioni di euro, per l’anno 2023, per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. (INTERNO-ECONOMIA E FINANZE-AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE)
Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4. Differimento al 31 maggio 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2023 degli Enti locali. (Richiesta ANCI e UPI)
Parere ai sensi dell’articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

La redazione PERK SOLUTION

Procedura di revoca del presidente del consiglio comunale

La revoca del presidente del consiglio comunale, al pari dell’elezione, esprime una scelta amministrativa che deve rispettare le finalità normative di garantire la continuità e la correttezza del concreto espletamento della funzione di indirizzo politico-amministrativo dell’ente. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere in merito all’ammissibilità ed alla legittimità della mozione nei confronti del presidente del consiglio per motivi non strettamente attinenti la funzione svolta dal medesimo, ma per motivi connessi a procedimenti giudiziari in cui è coinvolto lo stesso.

La presentazione delle mozioni, ricorda il ministero, deve conformarsi a quanto disciplinato dal regolamento dell’Ente. Inoltre, secondo i principi espressi dal giudice amministrativo “… sia l’elezione a presidente del consiglio comunale, sia la relativa revoca, esprimono una scelta ampiamente fiduciaria delle forze politiche rappresentate nell’organo consiliare, convergente verso una personalità in grado di rispondere alle suddette necessità istituzionali o, al contrario, manifestano il ripensamento di quella scelta iniziale, così che la revoca – al pari dell’elezione – pur non essendo scevra da apprezzamenti di natura latamente politica, esprime nondimeno una scelta amministrativa che non è libera nei fini e che deve pertanto rispettare le finalità normative di garantire la continuità e la correttezza del concreto espletamento della funzione di indirizzo politico-amministrativo dell’ente”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ineleggibilità a Revisore degli enti locali del dipendente dell’Amministrazione Provinciale in aspettativa per incarico direttore ASP

È ineleggibile come revisore dei conti il dipendente della Provincia in aspettativa, ai sensi dell’articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207, a seguito della nomina a Direttore dell’Azienda di Servizi alla Persona. È questa in sintesi la risposta del ministero dell’interno ad una richiesta di parere di un revisore, Dirigente dell’Amministrazione provinciale di XXX, in aspettativa ai sensi dell’articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207 a seguito della nomina a Direttore dell’Azienda di Servizi alla Persona in provincia di YYY, che ha chiesto di conoscere se, in caso di estrazione per la nomina a revisore negli enti locali nella provincia XXX, permane il vincolo di ineleggibilità di cui all’articolo 236 del TUEL.

L’articolo 236 citato prevede, tra l’altro, che l’incarico di revisore non possa essere esercitato dai dipendenti delle regioni, delle province e delle città metropolitane negli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. Il collocamento in aspettativa senza assegni non incide sullo status di dipendente della provincia e, di conseguenza il ministero ritiene che, nella fattispecie, permanga il divieto di svolgere la funzione di revisore nell’ambito della provincia. Relativamente all’attuale rapporto di lavoro costituito con l’Ente ASP, viene evidenziato che non sembrerebbe comunque possibile svolgere l’incarico di revisore in nessun ente locale.

La tipicità della nomina a Direttore dell’ASP, regolata da un contratto di diritto privato, non sembrerebbe escludere i vincoli derivanti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come si evince dalla sentenza della Cassazione n.n25369 del 2020 riferita agli enti del SSN, nella quale vengono espresse considerazioni generali che potrebbero essere estese anche all’incarico in questione. “Ai sensi dell’articolo 384 codice di procedura civile si ritiene opportuno enunciare il seguente principio di diritto: ai direttori generali (e anche ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi) degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale si applica la normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (oltre che quella sulla inconferibilità degli incarichi stessi) – con le relative sanzioni – dettata dall’articolo 53 del d.lgs. n.165 del 2001 (nonché, ratione temporis, dalla disciplina specifica per i titolari di incarichi dirigenziali di cui al d.lgs. n.39 del 2013). Tale normativa ha carattere imperativo e inderogabile, essendo irrilevante il fatto che il rapporto del direttore generale di un ente del SSN – peraltro, dalla legge qualificato “esclusivo” – sia di natura autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato, perché, agli indicati fini, quel che conta è lo svolgimento di funzioni in qualità di “agente dell’Amministrazione pubblica”, da cui deriva il rispetto del primario dovere di esclusività del rapporto con la P.A.”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rimborso minor gettito IMU immobili inagibili sisma Regioni Emilia-Romagna e Lombardia

È stato pubblicato il decreto del 4 aprile 2023 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell’interno, di concerto con Il Direttore Generale delle Finanze, concernente il rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, del minor gettito IMU derivante dall’esenzione riconosciuta agli immobili inagibili colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, per l’anno 2023.

In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, lo stanziamento di 6.700.000,00 euro per l’anno 2023,
destinato a compensare per il medesimo anno il minor gettito derivante dall’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) riconosciuta agli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili, è parzialmente ripartito, a favore dei comuni interessati delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, nella misura complessiva di 6.313.320,34 euro,
secondo gli importi indicati pro quota nell’allegato 1 del provvedimento.

 

La redazione PERK SOLUTION