Corte costituzionale, Fondo di solidarietà comunale: è urgente l’intervento del legislatore

All’interno del Fondo di solidarietà comunale, «in aggiunta alla tradizionale perequazione ordinaria – strutturata, fin dalla sua istituzione, secondo i canoni del terzo comma dell’art. 119 Cost. e quindi senza alcun vincolo di destinazione –», è stata progressivamente introdotta dal legislatore statale, in forma non coerente con il disegno costituzionale, «una componente perequativa speciale, non più diretta a colmare le differenze di capacità fiscale,
ma puntualmente vincolata a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio» in vista del diverso obiettivo di «rimuovere gli squilibri territoriali» nell’erogazione di servizi sociali.
È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza n.71/2023, con cui la Corte costituzionale ha deciso il ricorso proposto dalla Regione Liguria nei confronti dell’art. 1, commi 172, 174, 563 e 564, della legge n. 234 del 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo, quarto e quinto comma, Cost.
Le suddette norme incrementano, attraverso risorse statali, in modo consistente e progressivo la dotazione del Fondo di solidarietà comunale. Nel contempo, tuttavia, stabiliscono specifici vincoli di destinazione sulla relativa
spesa, in funzione del raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni o di obiettivi di servizio, in relazione ad asili nido, trasporto degli studenti disabili, assistenza sociale, destinati solo a determinati Comuni. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni in considerazione del «ventaglio di soluzioni» idonee a rimediare al vulnus alla Costituzione prodotto dalle norme impugnate e dell’impossibilità di individuarne una costituzionalmente adeguata o obbligata.
La Corte ha, però, ritenuto opportuno rivolgere un deciso monito al legislatore per un urgente intervento di riforma, perché «una soluzione perequativa ibrida» non è coerente con l’art. 119 Cost. Infatti, «componenti perequative riconducibili al quinto comma» dell’art. 119 Cost. devono «trovare distinta, apposita e trasparente
collocazione in altri fondi a ciò dedicati, con tutte le conseguenti implicazioni».
Peraltro, si è osservato nella sentenza, «risulta palesemente contraddittorio che, a fronte di un vincolo di destinazione funzionale a garantire precisi LEP, la “sanzione” a carico dei comuni inadempienti possa poi consistere nella mera restituzione delle somme non impegnate»: questa soluzione, infatti, «non è in grado di condurre al potenziamento dell’offerta dei servizi sociali e lascia, paradossalmente, a dispetto del LEP definito, del tutto sguarnite le persone che avrebbero dovuto, grazie alle risorse vincolate, beneficiare delle relative prestazioni».
La Corte ha quindi concluso che il compito di adeguare il diritto vigente alla tutela costituzionale riconosciuta all’autonomia finanziaria comunale, al contempo bilanciandola con la necessità di non regredire rispetto all’imprescindibile processo di definizione e finanziamento dei LEP – la cui esigenza è stata più volte rimarcata dalla Corte –, non può che spettare al legislatore, chiamato però a intervenire «tempestivamente».

 

La redazione PERK SOLUTION

Chi svolge incarichi legali continuativi per il Comune non può essere nominato dirigente

Chi ha svolto incarichi legali per conto del Comune, difendendolo in cause e contenziosi, non può essere nominato dal sindaco Dirigente dell’Ufficio legale e del Settore Affari Generali del Comune stesso. L’incarico è, cioè, inconferibile, per violazione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 39/2013 secondo la quale: “a coloro che, nei due anni precedenti, (…) abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti: c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.

Dalla lettura della disposizione emerge, perciò, che gli elementi costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità attengono tanto all’incarico in provenienza quanto a quello in destinazione e sono:
a) avere svolto, nei due anni precedenti (c.d. “periodo di raffreddamento”) l’assunzione dell’incarico dirigenziale, attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione che conferisce l’incarico = incarico di provenienza;
b) assumere un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione afferente allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento = incarico di destinazione.

Pertanto la nomina decade, e sono nulli tutti gli atti adottati dall’insediamento inconferibile. Non solo. Sindaco e giunta del Comune che hanno deliberato l’incarico non potranno per tre mesi conferire alcun incarico di natura amministrativa di loro competenza, come prescrive la legge, secondo sanzione ex articolo 18.

E’ quanto ha ribadito l’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 136 del 4 aprile 2023.   

 

La redazione PERK SOLUTION

Il condannato in primo grado non può fare l’istruttore direttivo contabile del Comune

Un condannato in primo grado per i reati di abuso d’ufficio e falsità ideologica non può ricoprire l’incarico di istruttore direttivo contabile del Comune, anche se la pena è stata sospesa. Lo stabilisce l’Anac nell’atto del presidente del 4 aprile 2023 approvato in seguito alla richiesta di parere di un comune laziale.

La norma a cui fa riferimento l’Autorità è l’articolo 35 bis del decreto legislativo 165/2001 che “rappresenta una nuova e diversa fattispecie di inconferibilità, atta a prevenire il discredito, altrimenti derivante all’Amministrazione, dovuto all’affidamento di funzioni sensibili a dipendenti che, a vario titolo, abbiano commesso certi reati o siano sospettati di infedeltà”. È precluso quindi il conferimento di alcuni uffici o lo svolgimento di specifiche attività ed incarichi particolarmente esposti al rischio corruzione non solo, come stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 39/2013, a coloro che esercitano funzioni dirigenziali ma anche a quanti vengano affidati meri compiti di segreteria o funzioni direttive e non di vertice.

È vietata sine die l’assegnazione dei compiti e delle funzioni descritte dall’art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001 al dipendente condannato per i reati di abuso d’ufficio e falsità ideologica anche se la pena risulti sospesa. Tuttavia Anac rimanda a quanto stabilito di recente dalla giurisprudenza amministrativa: la condanna non esclude l’assunzione in servizio presso una pubblica amministrazione, ma soltanto eventualmente l’assegnazione di specifiche funzioni incompatibili con la condanna penale. Spetta pertanto all’amministrazione valutare, nel caso specifico, i presupposti per l’assunzione e l’eventuale assegnazione di mansioni non incompatibili, in conformità con il quadro normativo di riferimento ed il proprio ordinamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Bonus asilo nido: invio ricevute prorogato al 30 giugno

Prorogato dal 1° aprile al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati o forme di supporto presso la propria abitazione (non allegate alle domande presentate lo scorso anno e riferite alle mensilità comprese tra gennaio e dicembre 2022). Lo ha comunicato l’Inps con il messaggio n. 1346/2023.

L’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, ha introdotto un contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati. La domanda di contributo per il pagamento delle rette del nido deve essere presentata dal genitore che sostiene l’onere indicando le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre, per le quali si intende ottenere il beneficio. Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo i servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.) e non può eccedere la spesa sostenuta.

Per le domande presentate lo scorso anno e riferite alle mensilità comprese tra gennaio 2022 e dicembre 2022, il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette (non allegate all’atto della domanda), era stato fissato al 1° aprile 2023 (cfr. il messaggio n. 925 del 25 febbraio 2022). Con il presente messaggio si comunica che il predetto termine è prorogato al 30 giugno 2023.

Si ricorda che, ai fini dell’accoglimento della domanda, la documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga) deve contenere le seguenti informazioni: denominazione e Partita Iva dell’asilo nido, codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, queste dovranno essere inviate in un unico file.

La documentazione può essere allegata esclusivamente in via telematica, tramite il servizio web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (in cui è presente la funzione “Allega documenti”), disponibile sul sito dell’Istituto www.inps.it, o da dispositivo mobile attraverso il servizio “Bonus nido” nell’app “INPS mobile”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Senato approva il Decreto PNRR 3. Il testo passa ora all’esame della Camera

L’Aula del Senato, nella seduta di giovedì 13 aprile, ha approvato, con modifiche, il ddl n. 564, di conversione del d-l n. 13 sulle disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera.

Tra le diverse novità si segnalano:

  • l’art. 4 Articolo 4 (Stabilizzazione e reclutamento personale PNRR), che anticipa dal 1° gennaio 2027 al 1° marzo 2023 la data a partire dalla quale le amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR possono
    stabilizzare nei propri ruoli il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti. Si prevede che la stabilizzazione avvenga nei confronti del personale che ha prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta (e non più alla scadenza del contratto a termine, come sinora previsto). Le risorse non utilizzate ai fini della suddetta stabilizzazione dal 2023 al 2026 siano destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all’efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Inoltre, come disposto in sede referente, le amministrazioni assegnatarie di progetti del PNRR, per il completamento del contingente del personale a tempo determinato di propria spettanza quantificato dalla normativa vigente al fine della realizzazione di tali progetti, possono procedere ad assunzioni a tempo determinato attingendo a graduatorie in corso di validità per profili corrispondenti.
  • l’art. 4-bis (Riduzione dei tempi di pagamento delle PA), ai sensi del quale tutte le amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 200112), nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, assegnano, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Per l’individuazione degli obiettivi annuali si fa riferimento all’indicatore di ritardo annuale calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente (comma 859, lett. b), e comma 861 della legge n. 145 del 2018).
  • art. 6-bis (Flessibilità nell’utilizzo di avanzi per investimenti locali e per la gestione dei Fondi correnti PNRR), che estende la  possibilità per gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria di apportare variazioni di bilancio, in deroga all’ordinamento vigente, con riferimento ai finanziamenti statali ed europei per spese correnti connesse all’attuazione del PNRR.
  • art. 8, comma 1 (Incremento % incarichi dirigenziali a contratto a tempo determinato), prevede che, al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al Piano
    Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la percentuale di incarichi dirigenziali a contratto a tempo determinato, prevista dall’articolo 110, comma 1, secondo periodo, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevata, fino al 31 dicembre 2026, dal 30 al 50 per cento;
  • art. 8, comma 1-bis (reclutamento di personale a tempo determinato), estende al reclutamento del personale con contratto di somministrazione di lavoro l’applicazione delle modalità speciali previste dalla normativa vigente per il reclutamento di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, da impiegare per l’attuazione del medesimo Piano. Si dispone altresì che anche tali contratti di somministrazione possano avere una durata superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.
  • art. 8, commi 3-4 (risorse variabili contrattazione integrativa), sono invece volti ad apportare le necessarie modifiche normative per consentire di attribuire un riconoscimento economico per il personale, anche dirigenziale, coinvolto direttamente nell’attuazione dei progetti del PNRR, prevedendo, in via eccezionale fino al 2026, la possibilità per gli enti locali che rispettano i requisiti richiesti di incrementare oltre il limite di cui al comma 2, dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 – il cui disposto impone attualmente che il trattamento accessorio della dirigenza non possa superare quello del 2016 – l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al cinque per cento. Nel corso dell’esame in sede referente è stata inserita nel comma 3 una previsione specificamente relativa alle modalità di applicazione di tale facoltà di incremento relativamente ai segretari comunali e provinciali.
  • art. 8, comma 5 (incentivi funzioni tecniche ai dirigenti): sempre al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in relazione all’attuazione del PNRR, si prevede che gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, per gli anni dal 2023 al 2026, possano erogare anche al personale dirigenziale coinvolto nei progetti del PNRR l’incentivo per funzioni tecniche previsto dal Codice per gli appalti pubblici (in deroga ai limiti di importo previsti dalla normativa vigente).
  • art. 8, comma 6 (sanzioni per inadempimenti BDAP-Sose), prevede che talune disposizioni vigenti circa l’invio di dati contabili e la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali non si applichino relativamente ai pagamenti riferiti al PNRR e al Piano nazionale per gli investimenti complementari.
    Le disposizioni di cui si esclude l’applicazione sono quelle che prevedono la sospensione dei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo all’ente locale in caso di mancato invio da parte di questo, entro i termini previsti:
    ▪ dei dati relativi ai bilanci di previsione, ai rendiconti e al bilancio consolidato, necessari per la loro approvazione (art. 161, c. 4, D.Lgs. 267/2000);
    ▪ delle informazioni richieste dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose s.p.a, funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali (art. 5, c. 1, lett. c), del
    D.Lgs. 216/2010).

 

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