Bilanci di previsione 2023, Anci e UPI chiedono la proroga del termine al 31 maggio 2023

l presidente dell’Anci Antonio Decaro e il presidente delle Province Italiane UPI Michele de Pascale scrivono al ministro Piantedosi per chiedere una proroga al 31 maggio 2023 del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione, in scadenza il 30 aprile.

Tre le motivazioni addotte nella missiva: da un lato perdurante incertezza sulla dimensione delle risorse disponibili, con particolare riferimento alla determinazione del Fondo di solidarietà comunale; ancora la necessità di considerare gli effetti della rinegoziazione dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti che è stata avviata nei giorni scorsi e che comporterà una diversa allocazione di risorse correnti; ed infine le difficoltà nella formulazione ed approvazione dei Piani economico finanziari del servizio rifiuti e delle relative tariffe TARI, anche in connessione con il rilevante incremento dei prezzi di materie prime e materiali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Dal Cdm via libera al decreto che rafforza la Pubblica amministrazione

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha approvato un Decreto-legge relativo al rafforzamento della capacità amministrativa in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Il decreto interviene al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni, sulla base delle necessità espresse, il potenziamento delle proprie strutture, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o nella tutela della salute e dell’incolumità pubblica. Il testo innalza al 12%, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale massima per la copertura con personale estraneo alle amministrazioni pubbliche dei posti dirigenziali di amministrazioni che rivestono il ruolo di stazioni appaltanti per il PNRR. Inoltre si incrementano, come già previsto in base agli stanziamenti effettuati con la legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), le dotazioni organiche delle amministrazioni centrali, dando termine al 30 giugno per la conseguente riorganizzazione delle strutture e con la previsione delle relative procedure di assunzione del personale.

Si potenziano le dotazioni organiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo delle Capitanerie di porto, dei Vigili del fuoco, del personale militare e di polizia e si prevede l’istituzione e la disciplina della carriera dei medici nel Corpo di Polizia Penitenziaria. Si istituisce l’Osservatorio nazionale del lavoro pubblico, con abrogazione dell’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche e della Commissione tecnica per la performance.

Sono destinati contributi al potenziamento della struttura organizzativa della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Per l’anno scolastico 2023/2024, si prevede una procedura straordinaria di reclutamento per i docenti, inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli appositi elenchi aggiuntivi, che sono in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Inoltre, si interviene sulle modalità di svolgimento del concorso per i dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell’istruzione e del merito, in modo da sbloccare le procedure per il relativo reclutamento.

Si prevedono specifiche disposizioni in relazione al trattamento accessorio per la valorizzazione del personale degli enti di ricerca. Si introduce, infine, una disposizione che riguarda titoli preferenziali per la qualifica di agente ed ispettore fitosanitario.

 

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La piattaforma Regis non va e il presidente di Anci scrive al Mef. I nove punti da chiarire

La piena utilizzazione delle risorse assegnate per l’attuazione del Pnrr è per i Comuni e le Città metropolitane una priorità. Per questo occorre trovare rapida soluzione in una norma, che scadenzi in modo preciso gli adempimenti relativi alle varie fasi dei processi a carico dei Ministeri e dei soggetti attuatori al fine di ottimizzare le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema informativo Regis. E’ quanto chiede il è presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, in una lettera inviata ai ministri per gli Affari europei e Pnrr, Raffaele Fitto e dell’Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti e al Ragioniere dello Stato Biagio Mazzotta.
“Molti Comuni e Città Metropolitane, quali soggetti attuatori – scrive Decaro – segnalano disfunzioni in merito alle modalità di accesso ed utilizzo del Sistema informativo Regis, in relazione alla mancata semplificazione, più volte richiesta, delle regole di gestione finanziaria delle risorse Pnrr e ai conseguenti ritardi nei pagamenti, nonché per il disallineamento tra la percentuale di anticipazione, dovuta ai soggetti attuatori, e quella, maggiore, che gli stessi devono garantire alle imprese”.
“Per giungere all’obiettivo, auspicato da tutti – Continua il presidente dell’Anci – ritengo utile rilevare, con il consueto spirito collaborativo, le inadeguatezze e le lacune del sistema complessivo di controllo, di monitoraggio e di erogazione dei fondi poiché tale situazione incide fortemente sulla spedita attuazione del Piano, anche in relazione alla attuale fase di apertura dei cantieri che si sta avviando”.
Il presidente dell’Anci ha quindi posto all’attenzione dei destinatari nove punti da dirimere e un documento con la proposta normativa dell’Anci auspicando si possa trovare “una rapida soluzione in una norma che scadenzi, in modo preciso, gli adempimenti relativi alle varie fasi del processo, sia quelli a carico dei Ministeri sia quelli dei soggetti attuatori”.

 

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INPS: Chiarimenti sulla valutabilità ai fini TFS/TFR della retribuzione di posizione dei Segretari

Con il Messaggio n. 1272 del-03-04-2023, l’INPS fornisce chiarimenti circa la valutabilità ai fini del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) della intera retribuzione di posizione riconosciuta ai Segretari Comunali e Provinciali.

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area Funzioni Locali, per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 17 dicembre 2020, riguarda i dirigenti dell’Area delle Funzioni Locali che comprende, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del CCNQ del 13 luglio 2016, i dirigenti delle Amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali, i dirigenti professionali, tecnici e amministrativi delle Amministrazioni del comparto Sanità e, in relazione a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, i Segretari Comunali e Provinciali, ai quali è dedicata la Sezione IV del medesimo CCNL (artt. da 97 a 111).

La richiamata legge n. 124/2015, all’articolo 11, detta principi e criteri direttivi la cui puntuale attuazione è stata demandata a decreti delegati che, relativamente alla disciplina dei Segretari Comunali e Provinciali, non risultano emanati. Pertanto, la collocazione contrattuale nell’area dirigenziale delle Funzioni Locali dei Segretari Comunali e Provinciali di qualifica direttiva, in assenza di una espressa previsione normativa, non può implicarne automaticamente l’inquadramento giuridico nella dirigenza pubblica e, pertanto, devono intendersi confermate le disposizioni contenute nella nota operativa INPDAP n. 23 del 15 giugno 2011, con la quale sono stati forniti chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 3, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 1° marzo 2011, relativamente al conglobamento di una quota dei valori della retribuzione di posizione nello stipendio tabellare.

Nello specifico:

– per i Segretari Comunali e Provinciali di fascia A o di fascia B titolari di segreteria superiore ai 10.000 abitanti, la retribuzione di posizione è valutabile ai fini TFS nella misura interamente percepita;

– per i Segretari Comunali e Provinciali di fascia B titolari di segreterie tra i 3.000 e i 10.000 abitanti, la retribuzione di posizione è valutabile nei limiti dell’indennità di direzione eventualmente percepita alla data del 30 novembre 1995 (€ 1.032,91 – € 2.065,83 – € 3.098,74 a seconda dell’anzianità di servizio maturata – rispettivamente di 5, 10, 15 anni – alla predetta data).

Poiché la norma di cui all’articolo 4, comma 4, del CCNL 1° marzo 2011, risulta confermata dall’articolo 111, punto B, del CCNL in oggetto del 17 dicembre 2020, il conglobamento nello stipendio tabellare di una quota dei valori della retribuzione di posizione continua a non modificare le modalità di determinazione della base di calcolo dei “trattamenti di fine servizio comunque denominati”.

 

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Corte dei conti: Costituzione del fondo per il salario accessorio e mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 42/2023, nell’ambito dell’esame della documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2022-2024 e al rendiconto per l’esercizio 2021 di un Comune ha rilevato, altresì, la mancata certificazione dell’organo di revisione del fondo per le risorse decentrate, nonché la mancata sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2021, dell’accordo decentrato integrativo del personale dipendente. Sul punto l’ente dichiarava di aver accantonato nel risultato di amministrazione le somme concernenti l’accordo decentrato integrativo non approvato entro l’esercizio finanziario ma, da un’analisi dei documenti contabili, tali quote non sono confluite nella parte vincolata del risultato di amministrazione bensì imputate a fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

La Sezione ha ricordato l’esatta sequenza procedimentale, già evidenziata nella precedente delibera 102/2022/PRSE, funzionale alla corresponsione del trattamento accessorio e costituita in primo luogo dall’individuazione in bilancio delle risorse, in seconda battuta dalla costituzione del fondo con cui è impresso alle risorse un vincolo di destinazione, da ultimo dalla fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse mediante la contrattazione decentrata, necessaria ai fini di impegno e pagamento. Pertanto, la sottoscrizione del contratto decentrato rappresenta il presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori, costituendo il titolo giuridico legittimante il pagamento.

La gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si articola in tre fasi obbligatorie e sequenziali:
a) individuazione nel bilancio delle risorse;
b) costituzione del Fondo necessaria al fine dell’apposizione di un vincolo di destinazione;
c) ripartizione delle risorse mediante la contrattazione decentrata, necessaria ai fini di impegno e pagamento. Pertanto, la sottoscrizione del contratto decentrato rappresenta il presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori, costituendo il titolo giuridico legittimante il pagamento.

Il trattamento accessorio dei dipendenti confluisce nel FPV di spesa solo se è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo entro l’anno di riferimento (31 dicembre), in caso contrario le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione che, dopo l’approvazione del rendiconto, può essere applicata, mediante apposita variazione di bilancio, nell’annualità successiva ai fini della remunerazione del trattamento accessorio dei dipendenti.

Qualora alla fine dell’esercizio, la sottoscrizione del contratto non sia ancora intervenuta, nelle more della stessa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo e vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate e, non potendo l’ente assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

 

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