Corte Costituzionale: il numero massimo dei mandati consecutivi dei Sindaci eletti direttamente deve essere deciso dal legislatore statale

È costituzionalmente illegittima la normativa della Regione autonoma Sardegna che consente quattro mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a tremila abitanti, e tre mandati consecutivi a quelli dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.
Essa infatti contrasta con la disciplina statale (articolo 51, comma 2, del testo unico sugli enti locali, in vigore dal 14 maggio 2022), in forza della quale i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono svolgere tre mandati consecutivi e i sindaci degli altri comuni due. Lo ha deciso la Corte Costituzionale, con sentenza n. 60/2023, ribadendo che la competenza legislativa attribuita dallo Statuto speciale alla Regione nella materia “ordinamento degli enti locali” va esercitata in armonia con la Costituzione e, in particolare, con il principio previsto all’articolo 51 della Costituzione.
Quest’ultimo, a tutela del diritto fondamentale di elettorato passivo, esige che tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possano accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza: deve essere perciò il legislatore statale, con disciplina uniforme per tutto il territorio nazionale (e quindi per tutti i Comuni), a stabilire, per i sindaci, il numero massimo di mandati elettivi consecutivi.
La Corte evidenzia che la previsione del numero massimo dei mandati elettivi consecutivi dei sindaci, introdotta come ponderato contraltare alla loro elezione diretta, serve a garantire vari diritti e principi di rango costituzionale: «la par condicio effettiva tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della classe politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali».

 

La redazione PERK SOLUTION

Al via l’operazione di rinegoziazione dei mutui di Cassa Depositi e Prestiti

La Cassa Depositi e Prestiti ha avviato una nuova operazione di rinegoziazione dei mutui degli enti locali, come da comunicato del 5 aprile e dettagliato dalla circolare Cdp n. 1303 del 4 aprile 2023.
La rinegoziazione dei mutui approvata da CDP anche su sollecitazione dell’Anci, potrà riguardare la grande maggioranza delle posizioni attive degli enti locali (debiti residui per circa 24 miliardi di euro) e l’intero processo avverrà per via telematica.

Gli enti locali potranno rinegoziare i prestiti sopra indicati, con un debito residuo al 01/01/2023 pari o superiore a 10.000 euro. Comuni, Province e Città Metropolitane possono rimodulare il profilo di rimborso dei prestiti corrispondendo dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2024 quote capitale pari allo 0,25% del debito residuo rinegoziato unitamente alle relative quote interessi. Dal 30 giugno 2025 e sino a scadenza dei prestiti, le rate di ammortamento semestrali, comprensive di capitale ed interessi, saranno costanti. Sarà possibile, inoltre scegliere se mantenere la scadenza post rinegoziazione invariata o se ridurla di 3 anni, per i soli prestiti con scadenza originaria successiva al 31 dicembre 2036.

Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione (ad esclusione di quelli di cui al successivo punto I.) attivate dalla CDP successivamente alla trasformazione in società per azioni, nonché quelli rinegoziati ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili anche i prestiti intestati ad Enti in procedura di dissesto, purché sia stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 259 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito “TUEL”), approvata con decreto del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 261, comma 3, del TUEL.

L’Ente che intenda perfezionare la rinegoziazione deve trasmettere alla CDP, entro il 26 aprile 2023, tramite l’Applicativo, la documentazione richiesta firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri. Entro il 5 maggio andranno trasmesse le deleghe di pagamento ed entro il 22 maggio è previsto il perfezionamento del contratto.

L’operazione di rinegoziazione è consentita anche nel corso dell’esercizio provvisorio, in ossequio all’art. 3-ter del D.L. 198/2022, convertito con modificazioni, in legge n. 14/2023, c.d. “Milleproroghe 2023”, ai sensi del quale “In considerazione delle difficoltà determinate dall’attuale emergenza dovuta all’aumento dei costi energetici,  nell’anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione”.

 

La redazione PERK SOLUTION