Codice Appalti approvato in Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato con modifiche, in esame definitivo, il decreto legislativo recante il Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, rivisto e integrato alla luce delle osservazioni delle commissioni parlamentari.

Con la liberalizzazione degli appalti sottosoglia e cioè fino a 5,3 milioni di euro le stazioni appaltanti potranno decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, rispettando il principio della rotazione. Per gli appalti fino a 500 mila euro, allo stesso modo, le piccole stazioni appaltanti potranno procedere direttamente senza passare per le stazioni appaltanti qualificate. Taglio dei tempi notevole soprattutto per quei piccoli comuni che debbano procedere a lavori di lieve entità che hanno tanta importanza per la vivibilità dei luoghi e il benessere delle proprie comunità.

Rivive l’appalto integrato: il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Inoltre, per garantire la conclusione dei lavori, si potrà procedere anche al subappalto cosiddetto a cascata, senza limiti.
Nessuna paura per la “firma”: niente colpa grave per i funzionari e i dirigenti degli enti pubblici se avranno agito sulla base della giurisprudenza o dei pareri dell’autorità.

Tutele simili per la delicata questione dell’illecito professionale. Nella riformulazione del codice si è proceduto ad una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, anche attraverso una maggiore tipizzazione delle fattispecie. In particolare, per alcuni tipi di reato, l’illecito professionale può essere fatto valere solo a seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o in presenza di misure cautelari.

Una importante innovazione riguarda poi l’introduzione della figura del dissenso costruttivo per superare gli stop degli appalti quando è coinvolta una pluralità di soggetti. In sede di conferenza di servizi l’ente che esprime il proprio no, non solo dovrà motivare, ma soprattutto fornire una soluzione alternativa. Anche la valutazione dell’interesse archeologico, il cui iter, spesso lungo e articolato, rischia di frenare gli appalti, dovrà essere svolta contestualmente alle procedure di approvazione del progetto, in modo da non incidere sul cronoprogramma dell’opera.

Infine, ma non ultima, la salvaguardia del “made in Italy”: tra i criteri di valutazione dell’offerta è previsto come premiale il valore percentuale dei prodotti originari italiani o dei paesi UE, rispetto al totale. Una tutela per le forniture italiane ed europee dalla concorrenza sleale di Paesi terzi. Le stazioni appaltanti possono indicare anche i criteri di approvvigionamento dei materiali per rispondere ai più elevati standard di qualità. Tra i criteri premiali la valorizzazione delle imprese, che abbiano sede nel territorio interessato dall’opera (fonte MIT).

L’Entrata in vigore del decreto è prevista per il 1° di aprile 2023, mentre le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquisteranno efficacia il 1° luglio 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

Scorrimento graduatoria per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio

Con decreto del Direttore Centrale per la finanza locale del 28 marzo 2023, in applicazione dell’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono stati assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all’allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro 74.228.252,24 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

I Comuni beneficiari del contributo, così come individuati nell’allegato A, sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall’articolo 1, comma 143, della legge n.145 del 2018 a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso del richiamato decreto del 28 marzo 2023, già inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tutti i Comuni assegnatari delle risorse per l’anno 2021 sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura (Vedi enti non ammessi al finanziamento).

Il rispetto delle disposizioni sopra richiamate dovrà essere attestato per ciascun CUP dal Soggetto attuatore che dovrà sottoscrivere, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il rispetto degli obblighi connessi all’attuazione di interventi a valere sul PNRR (Allegato n.1-bis “Attestazione rispetto obblighi PNRR” al Manuale di Istruzioni per il Soggetto Attuatore – Medie Opere), sottoscritta esclusivamente dagli Enti finanziati con il presente Decreto di scorrimento della graduatoria.

La dichiarazione, datata e firmata dal legale rappresentante del Soggetto attuatore, dovrà essere caricata nel modulo ReGiS denominato Configurazione e Gestione delle Operazioni nella sezione “Anagrafica Progetto” all’interno della sottosezione “Localizzazione Geografica” dove è possibile accedere alla funzione “Carica documentazione”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conferenza Stato Città e Autonomie Locali: 50mln ai comuni per potenziare il trasporto scolastico degli alunni con disabilità

Il sottosegretario all’Interno ha presieduto la riunione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 28 marzo 2023, durante la quale l’ANCI e l’UPI hanno espresso l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le disabilità e il Ministro per famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto di un contributo di 50 milioni di euro, per l’anno 2023, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Sicilia e della regione Sardegna. Le risorse, ripartite tra 5.098 Comuni, hanno l’obiettivo di incrementare, nel corso dell’anno, il servizio di trasporto scolastico disabili di 14.373 utenti.
Il decreto reca altresì gli obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti disabili e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2023.

Successivamente, l’ANCI e l’UPI hanno espresso l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 175 milioni di euro per l’anno 2023 destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia, nonché recante gli obiettivi di servizio asilo nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2023. Con il decreto in esame viene ripartito il predetto contributo tra 5.099 Comuni per attivare, nel corso dell’anno, il servizio di asilo nido per 22.822 bambini in età 3-36 mesi.

E’ stato, inoltre, dato parere favorevole allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il contributo di cui all’articolo 31-bis del decreto-legge n. 152 del 2021 e all’articolo 1, comma 828, della legge n. 197 del 2022, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR.

Parere favorevole è stato dato anche sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto, per l’anno 2022, del Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane. Il Fondo è da ripartire annualmente tra i comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale, in proporzione all’entità delle rate annuali di rimborso del debito. Con il presente provvedimento le risorse del Fondo per l’anno 2022, pari a 13.500.347 euro, vengono ripartite fra i sei comuni, capoluogo di città metropolitane di Napoli, Catania, Reggio Calabria, Torino, Messina e Palermo.

Infine, è stata data una informativa sullo schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante attribuzione ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia del contributo, per l’anno 2023, a titolo di compensazione derivante dall’esenzione IMU riconosciuta agli immobili danneggiati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. L’importo complessivamente distribuito è di euro 6.313.320,34 (vedi Report della seduta).

 

La redazione PERK SOLUTION

Per il TAR Lombardia le riduzioni Covid Tari per le utenze non domestiche non sono aiuti di Stato

Con la sentenza n. 697/2023 il TAR Lombardia, pronunciandosi sul ricorso presentato da diversi Comuni in merito all’annullamento della deliberazione ARERA del 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/rif, avente ad oggetto “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente inclusa la deliberazione ARERA del 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/rif, ha chiarito che le agevolazioni concesse alle utenze non domestiche sulla Tari negli anni dell’emergenza Covid non sono configurabili come aiuti di Stato.

Per i giudici, risulta infondato il ricorso dei Comuni che lamentano l’incompetenza dell’ARERA a disciplinare in materia di agevolazioni e riduzioni TARI, per eccesso di potere, violazione e falsa applicazione della l.205/2017 e dell’articolo 23 della Costituzione, nonché la disparità di trattamento disparità nella previsione delle agevolazioni tra utenze non domestiche e utenze domestiche.

Secondo il TAR, le disposizioni di cui alle deliberazioni impugnate si collocano nell’alveo dei poteri regolatori assegnati dalla legge all’Autorità, in coerenza con “gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse” da perseguire con ancor maggiore efficacia nell’emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19. Peraltro, nel caso di specie, le misure disposte da ARERA intervengono direttamente sul sistema tariffario, e dunque nell’ambito proprio della competenza assegnata all’Autorità. Le misure per le utenze domestiche introdotte dalle suddette deliberazioni di Arera, sono coerenti con gli obiettivi sociali che la legge assegna alla medesima (comma 527 della legge 205/2017) e, peraltro, del tutto facoltative, essendo rimessa ai Comuni la scelta se applicarle o meno. Non ravvisa, inoltre, né un’incidenza negativa sui bilanci comunali, stante la facoltatività delle riduzioni per le utenze domestiche e neppure una illegittima previsione di indebitamento per gli enti, in contrasto con l’articolo 119 della Costituzione. In ogni caso pare dirimente osservare che neppure a distanza di due anni e mezza dalle misure contestate i Comuni ricorrenti hanno documentato l’esistenza di minori introiti nelle poste dei relativi bilanci.

In ultimo, il TAR specifica che in relazione alle utenze non domestiche, le uniche per le quali astrattamente può dedursi la violazione della normativa per gli aiuti di Stato, si è operata una rimodulazione tariffaria, al fine di rendere coerente la tariffa con il principio “chi inquina paga”, stante la sospensione delle attività produttive e la più volte rilevata minore incidenza ambientale delle stesse. Non si vede come tale intervento possa potenzialmente alterare la concorrenza e in quale ambito.

 

La redazione PERK SOLUTION