Criteri ambientali minimi per parchi giochi e arredo urbano

Pubblicato nella G.U. n. 69 del 2023 il D.M. 7 febbraio 2023 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni”.

I CAM mirano principalmente a promuovere l’uso efficiente della materia e l’allungamento della vita utile di tali
categorie di prodotti, ciò attraverso requisiti che consentono la scelta di prodotti:

  • realizzati con un minor impiego di materie prime, pertanto con materiali derivanti dalla raccolta dei rifiuti e/o con sottoprodotti, vale a dire con scarti produttivi riutilizzati all’interno dello stesso sito o con scarti produttivi di altre aziende nell’ambito delle pratiche di simbiosi industriale;
  • fabbricati nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i limiti alla presenza di sostanze pericolose;
  • progettati per durare più a lungo e per essere facilmente disassemblati e recuperati al termine della loro vita utile.

I CAM, inoltre, nei limiti di quanto consentito dal codice dei contratti pubblici, mirano altresì a favorire i produttori che hanno investito per dimostrare in maniera affidabile le caratteristiche di preferibilità ambientale del proprio output nonché gli offerenti, produttori o distributori, che si impegnano a partecipare alla gara
con prodotti ricondizionati o preparati per il riutilizzo, laddove tali prodotti, anche dal punto di vista estetico-funzionale, siano equivalenti rispetto ai prodotti di prima immissione in commercio.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI: in GU il decreto MEF su assegnazione definitiva risorse Fondo opere indifferibili anno 2022

Anci rende noto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2023, il decreto del MEF del 2 marzo 2023 recante “Conferme e revoche. Fondo opere indifferibili 2022”.

Il provvedimento, in attuazione dell’art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 nonché dell’art. 6 del DPCM 28 luglio 2022, approva l’elenco degli interventi di cui alla procedura ordinaria ed a quella semplificata, avviati entro il 31 dicembre 2022 a valere su risorse PNRR e PNC, con conseguente assegnazione delle risorse. Inoltre, il decreto procede anche ad elencare le revoche disposte.

In particolare:

  • l’allegato 1, al decreto, contiene l’elenco degli interventi, ricompresi negli allegati 1 e 2 del decreto RGS n. 160 del 18 novembre 2022, procedura ordinaria (PNRR, PNC)per i quali è stato riscontrato nelle istanze dei ministeri competenti, il requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022, per complessivi euro 4.607.294.286,93, per gli interventi ricompresi nel predetto allegato 1 al decreto RGS, ed euro 363.811.556,93 per interventi ricompresi nel succitato allegato 2 al decreto RGS;
  • l’allegato 2, al decreto, contiene l’elenco degli interventi, ricompresi negli allegati 1 e 2 del decreto RGS n. 160 del 18 novembre 2022, per i quali è stato riscontrato da parte delle amministrazioni statali istanti il requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022, con conseguente revoca dell’assegnazione e indicazione delle risorse finanziarie che si rendono libere per essere riassegnate ad altri interventi, per complessivi euro 1.172.291.218,28.
  • l’allegato 3, (attuativo del DPCM 28 luglio 2022) contiene l’elenco degli interventi, procedura semplificata (PNRR, PNC), per i quali le amministrazioni statali finanziatrici hanno validato le informazioni inserite dagli enti locali attuatori con le modalità indicate dalla circolare del Dipartimento RGS n. 37 del 9 novembre 2022 a cui vengono assegnate, in via definitiva, le risorse del Fondo, per complessivi euro 823.902.680,43, per interventi PNRR degli enti locali nonché euro 181.342.124,25, per interventi degli enti locali PNC.
    Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto le amministrazioni statali finanziatrici provvedono ad annullare la preassegnazione agli interventi non ricompresi nel richiamato allegato 3 dandone comunicazione agli enti locali attuatori.

In relazione al monitoraggio, la RGS entro il 27 marzo pv aggiornerà il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l’indicazione delle risorse della richiamata validazione. Gli enti locali entro il 6 aprile pv devono aggiornare il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Diritti di rogito al Segretario nel limite del quinto della retribuzione in godimento

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 25/2023, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere in materia di erogazione dei diritti di rogito al segretario comunale, ha chiarito che i diritti di rogito sono entrate che hanno una specifica destinazione, che spettano in primis all’ente e solo nelle ipotesi specifiche del comma 2 bis, dell’articolo 10 del Dl 90/2014, ai segretari comunali per remunerare l’attività svolta nell’interesse dell’ente in un arco temporale annuale. Si tratta di un limite oggettivo ed insuperabile che non può essere aggirato da interpretazioni differenti ed innovative, salvo modifiche legislative o interventi della Corte Costituzionale.

Nel caso di specie, il Comune istante ha chiesto se “qualora i diritti di segreteria incassati in un dato esercizio superino il limite della quota del quinto della retribuzione in godimento al segretario comunale, possano gli stessi, nella parte eccedente essere liquidati nel periodo contabile successivo se i contratti cui i predetti diritti afferiscono non sono stati rogati nell’anno di riscossione delle somme, bensì nell’anno successivo”. I giudici contabili, nel fornire risposta negativa al quesito, evidenziano che l’esplicazione della funzione rogatoria giustifica – alle condizioni previste dalla norma- la corresponsione del diritto di rogito, non rilevando a questo fine il momento in cui l’ente riscuote i diritti di segreteria ai sensi dell’art. 40 della L. 8 giugno 1962 n. 604.

Dal punto di vista procedimentale, gli importi versati dai terzi per la stipula sono introitati integralmente al bilancio dell’ente e sono successivamente erogati, mediante determinazione del responsabile del settore competente, al segretario nella misura prevista dalla legge. Ciò significa che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario comunale fino a concorrenza del quinto del suo stipendio in godimento; una volta raggiunta tale soglia, i diritti eccedenti restano nella disponibilità del bilancio comunale. Con la citata determinazione il responsabile accerta quanti contratti sono stati rogati dal segretario nell’anno di riferimento (o in un determinato periodo di tempo), verifica che siano stati incassati i relativi importi per il rogito dei contratti e che l’ammontare sia corretto, verifica il rispetto delle condizioni prescritte dall’art. 10 del Dl 90/2014 -tra cui vi è il limite di un quinto dello stipendio in godimento- e, successivamente, procede alla liquidazione delle somme dovute al segretario quale pubblico ufficiale rogante.

 

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