Anagrafe digitale dei dipendenti pubblici, in Gazzetta il decreto attuativo

È stato pubblicato in G.U. n. 65 del 17-3-2023 il decreto interministeriale che disciplina il funzionamento dell’Anagrafe dei dipendenti pubblici. Un importante passo in avanti nel censimento digitale di tutti gli appartenenti alla Pubblica amministrazione, che porterà alla creazione del fascicolo digitale del dipendente.

Il decreto contribuisce a raggiungere gli obiettivi della Missione “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” (M1C1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). “L’Anagrafe darà ulteriore impulso al processo di digitalizzazione della PA – sottolinea il ministro Zangrillo –. Si tratta di uno strumento utile per il coordinamento e la verifica delle attività di organizzazione delle amministrazioni, essenziale per una più efficace analisi dei fabbisogni di personale e di programmazione delle assunzioni. Favorirà inoltre i processi di sviluppo delle competenze. A regime, il fascicolo elettronico del dipendente sarà integrato con le informazioni acquisite sul Portale inPA e conterrà le informazioni sul percorso professionale di ogni lavoratore pubblico, dalla formazione alla mobilità”.

L’atto disciplina le modalità di comunicazione dei dati e quelle di funzionamento della nuova Anagrafe digitale, che sarà gestita dal Dipartimento della funzione pubblica (DFP). Sarà costruita, in prima applicazione, a partire dai dati già disponibili con il sistema NoiPA del ministero dell’Economia e delle finanze (MEF), che garantisce il calcolo dei cedolini di circa 1,9 milioni di dipendenti pubblici e in cui viene prevista un’area dedicata a cui accede il DFP. Per il personale restante, sarà l’INPS a fornire al MEF le informazioni che le amministrazioni trasmettono periodicamente per gli obblighi contributivi, mentre altri soggetti informatori saranno individuati con specifiche convenzioni.

Il testo – dando attuazione all’art. 34-ter del Dlgs n. 165/2001, introdotto con il decreto-legge n. 17/2022 – prevede una prima fase di sperimentazione, di almeno sei mesi, e disciplina le tipologie di informazioni che formeranno l’Anagrafe dei dipendenti pubblici: dati anagrafici, stato giuridico e trattamento economico, relativi sia al personale dipendente a tempo indeterminato che a quello a tempo determinato. I dati anagrafici riguardano, in particolare: il codice fiscale; l’indirizzo e-mail “aziendale”; il numero di telefono della postazione in ufficio; la cittadinanza; lo stato civile; la residenza; il titolo di studio; l’eventuale iscrizione ad albo professionale. Sul piano del rapporto di lavoro, l’Anagrafe conterrà: la data di nomina nell’incarico in essere; l’amministrazione di appartenenza; la qualifica; l’unità organizzativa; la sede di lavoro; la modalità di assunzione (concorso, mobilità obbligatoria o volontaria); il tipo di impiego (tempo pieno o part-time e se, nel caso, determinato); gli eventuali incarichi conferiti; l’anzianità di servizio; l’eventuale data di cessazione del rapporto e l’eventuale percentuale di invalidità o assistenza a familiari.

Attenzione è riservata alla privacy: i dati presenti in Anagrafe saranno trattati secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e saranno utilizzati da MEF e DFP in forma aggregata per l’analisi e la reportistica. L’utilizzo dei dati sarà comunque limitato allo svolgimento dei compiti istituzionali del DFP, quali reclutamento e concorsi, gestione della mobilità e gestione degli incarichi (Fonte Funzione Pubblica).

 

La redazione PERK SOLUTION

Social housing: Esenzione IMU per il periodo strettamente necessario all’assegnazione degli alloggi

Con la risoluzione n. 2/DF del 20 marzo 2023, il Dipartimento delle finanze fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione dell’esenzione dall’IMU nell’ambito del social housing. In particolare, viene precisato che l’esenzione o un’aliquota ridotta potrebbe essere applicata per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle attività tecnico-amministrative necessarie per l’assegnazione degli alloggi in questione, purché il comune lo preveda espressamente, stabilendo al contempo anche il periodo entro il quale viene assicurato tale regime agevolativo.

Il Dipartimento evidenzia che a decorrere dal 2020 possono godere dell’esenzione soltanto quegli alloggi sociali che rispettano i requisiti previsti per l’abitazione principale, vale a dire la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell’assegnatario. Tale ultima condizione è stata introdotta proprio per restringere l’assimilazione ai soli casi in cui l’alloggio sia effettivamente utilizzato come abitazione principale e per escludere, quindi, dal beneficio gli appartamenti sfitti e comunque tenuti a disposizione.

Inoltre, gli immobili in questione possono beneficiare dell’esclusione dall’IMU almeno per un periodo di tempo necessario all’espletamento delle
operazioni di natura “tecnico-amministrativa” indispensabile per individuare l’assegnatario, nel presupposto che detta attività è strettamente finalizzata all’individuazione dell’assegnatario e al raggiungimento, quindi, dello scopo che la norma vuole tutelare. Durante il periodo strettamente necessario all’espletamento delle attività tecnico-amministrative in argomento, l’agevolazione non viene meno, poiché lo svolgimento delle stesse garantisce necessariamente e indirettamente la finalità di housing sociale voluta dal Legislatore.

Appare, però, indispensabile individuare un lasso temporale idoneo a giustificare la continuità del beneficio fiscale in parola. L’individuazione di tale periodo temporale non può che essere rimessa alla valutazione dell’ente locale nell’esercizio della propria potestà regolamentare. Indicativamente, si potrebbe ritenere congruo un periodo di quattro/sei mesi. In quest’ottica, il comune, sempre nell’ambito della citata potestà regolamentare, potrebbe avvalersi anche della possibilità, prevista dall’art. 1, comma 754, della legge n. 160 del 2019, di diminuire, fino all’azzeramento, l’aliquota di base, pari allo 0,86 per cento, per gli immobili diversi dall’abitazione principale, stabilendo al contempo il periodo entro il quale può considerarsi fisiologico lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative dirette all’assegnazione dell’immobile.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riforma fiscale, via libera dal Consiglio dei ministri al disegno di legge di delega al Governo

Il Consiglio dei ministri, nella seduta dello scorso 16 marzo, ha approvato, con procedure d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale. La riforma del sistema fiscale costituisce un elemento chiave del programma di Governo, volto al rilancio strutturale dell’Italia sul piano economico e sociale. Il disegno di legge individua, tra i principali obiettivi di carattere generale, l’impulso alla crescita economica e alla natalità, mediante la riduzione del carico fiscale, l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi e l’individuazione di meccanismi fiscali di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato e emanare uno o più decreti legislativi di organica e complessiva revisione del sistema fiscale. Inoltre, sarà effettuato il riassetto delle disposizioni di diritto tributario in modo da raccogliere le norme in Testi unici per tipologia di imposta e da redigere uno specifico Codice.

IRPEF
Si prevede una revisione dell’intero meccanismo di tassazione del reddito delle persone fisiche, in modo da attuare gradualmente l’obiettivo della “equità orizzontale”, attraverso:

  • l’individuazione di una unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando, in particolare, l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
  • il riconoscimento della deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;
  • la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo;
  • l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota agevolata su una base imponibile commisurata all’incremento del reddito del periodo d’imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime particolare per i redditi di lavoro dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta rispetto a quello del precedente periodo d’imposta;
  • la conseguente complessiva revisione delle tax expenditures (attualmente 600 voci e 125 miliardi di spesa).

IRES
La revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti sarà basata sulla riduzione dell’aliquota IRES qualora vengano rispettate, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, entrambe le seguenti condizioni:

  • una somma corrispondente, in tutto o in parte, al detto reddito sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni;
  • gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

La condizione, collegata all’effettuazione degli investimenti, ha l’evidente scopo di favorire la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, con particolare riferimento ai soggetti che necessitano di maggiore tutela, ivi incluse le persone con disabilità, e senza interferire con i vigenti regimi di decontribuzione. In questo caso, a differenza di quanto avviene ordinariamente per la fruizione degli incentivi fiscali, la riduzione dell’aliquota precede l’effettuazione degli investimenti. Questi ultimi devono essere operati entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato a imposizione con l’aliquota ridotta.

IVA
Per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) i criteri specifici prevedono la revisione della definizione dei presupposti dell’imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea e delle norme di esenzione; la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote; la revisione della disciplina della detrazione; la razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le misure previste per l’accesso e l’applicazione dell’istituto.

IRAP
Si dispone una revisione organica dell’IRAP volta all’abrogazione del tributo e alla contestuale istituzione di una sovraimposta IRES tale da assicurare un equivalente gettito fiscale, per garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché il finanziamento delle Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero che sono sottoposte a piani di rientro.

Statuto del Contribuente
Si rivede lo Statuto del Contribuente, con un consolidamento dei principi del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto, prevedendo il rafforzamento da parte dell’ente impositore dell’obbligo di motivazione, specificando le prove su cui si fonda la pretesa, e del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, funzionale al corretto dispiegarsi del diritto al contraddittorio.

 

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CNDCEC, pubblicata la relazione al rendiconto 2022 dell’organo di revisione

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), in collaborazione con l’Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), rende disponibile il format della “Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione”.

La relazione al rendiconto 2022 è predisposta nel rispetto della parte II “Ordinamento finanziario e contabile del D.lgs.18/8/2000 n. 267” (TUEL) e dei principi contabili generali allegati al D.lgs. 118/2011. Per la formulazione della relazione e per l’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può avvalersi delle check list pubblicate a corredo della relazione e dei principi di vigilanza e controllo emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Lo schema di relazione è aggiornato tenendo conto delle norme emanate e della prassi pubblicata fino alla data di pubblicazione del documento e, in particolare, include un focus sulle verifiche che il revisore deve effettuare relativamente agli effetti sulla gestione finanziaria 2022 connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla crisi energetica nonché una specifica sezione relativa ai controlli sulla gestione dei fondi PNRR-PNC.

Il documento è composto da un testo Word con traccia della relazione dell’organo di revisione correlato da tabelle in formato Excel editabili e costituisce soltanto uno schema per la formazione della relazione da parte dell’organo di revisione, che resta l’unico responsabile dei rapporti con tutti i soggetti destinatari del documento, nonché della documentazione a supporto prodotta nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo anche mediante apposite carte di lavoro e check-list.

 

La redazione PERK SOLUTION