Impossibile assumere personale dipendente in deroga ai vincoli di limiti di spesa ex comma 557

L’Ente è tenuto a programmare i propri fabbisogni assunzionali nel rispetto della normativa vigente, adottando azioni, da modulare nell’ambito della propria autonomia, tali da assicurare il contenimento della spesa di personale entro i limiti recati dalle disposizioni di cui agli artt. 557 e seguenti, della legge n. 296/2006. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 81/2023.

Nel caso di specie, il Comune istante rappresenta che – dovendosi provvedere ad assicurare in via immediata la regolare apertura dei servizi d’anagrafe nonché rinforzare la dotazione organica dell’ufficio tecnico, evidentemente sotto dimensionato, e nominare un Segretario Comunale titolare, già informalmente individuato in un vincitore di recente concorso – è costretto ad attuare un provvedimento che comporta il superamento del limite di spesa ex comma 557 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Trattasi di necessità oggettivamente inderogabili, la cui mancata risoluzione comporterebbe la chiusura di un importante servizio pubblico (anagrafe), l’impossibilità da parte dell’ufficio tecnico di supportare la realizzazione dei programmi di investimento e la completa mancanza di supporto giuridico-ammnistrativo a servizio dell’ente.

La Sezione ricorda che l’obbligo di contenimento della spesa di personale permane, a carico degli enti territoriali (…) secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013” (Sezione delle autonomie n. 16/2016/QMIG), non essendo ammissibile “che la sterilizzazione degli effetti della stessa, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, possa essere ricavata in via interpretativa dal sistema”.

La novella normativa in materia di capacità assunzionali degli enti territoriali, di cui all’art. 33, co. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e dal decreto attuativo 17 marzo 2022, non ha sospeso la vigenza – quindi non è dettata in sostituzione – della disciplina di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, cc. 557 ss, legge n. 296/2006, e ciò è chiaramente desumibile dall’art. 7 del decreto 17 marzo 2020 che prevede una deroga esplicita riservata alla “maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5” del decreto stesso (quindi per i Comuni “sotto soglia”), in quanto essa “non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. Tale circostanza non può che confermare la valenza precettiva del principio generale di contenimento della spesa di personale dettato dall’art. 557, legge n. 296/2006 (cfr. Sezione delle autonomie. n. 16/2016/QMIG) che non può essere pretermesso se non nei casi di espresse previsioni legislative per specifiche finalità e in relazione a particolari fattispecie, fatte salve le eventuali ipotesi di neutralità finanziaria sul bilancio dell’ente, che si realizzano laddove si consegua la sterilizzazione dell’impatto della spesa sulla contabilità dell’ente attraverso la completa copertura della stessa con finanziamenti provenienti da fonti esterne (fondi europei o privati).

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR Avvisi PAdigitale 2026. Chiarimenti sulla partecipazione dei Comuni in Unione

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, nella sezione FAQ del Portale “PA Digitale”, ha fornito alcuni importanti chiarimenti relativi alle fasi attuative degli interventi – finanziati mediante gli Avvisi a valere sulla Missione 1, Componente 1 del PNRR – di cui sono beneficiari i Comuni facenti parte di Unione.
I chiarimenti, richiesti da tempo da Anci per risolvere le criticità attuative portate all’attenzione dell’Associazione da diverse Unioni, si riferiscono ai casi in cui il Comune fa parte di un’Unione a cui ha delegato/trasferito la gestione dei propri sistemi informativi, e riguardano in particolare l’acquisizione dei CUP, la nomina di RP e RUP, l’individuazione del soggetto realizzatore, la gestione delle procedure di individuazione e contrattualizzazione dei fornitori.

In particolare, viene chiarito che il Soggetto Attuatore degli avvisi di PA digitale 2026 è il Comune. Sarà quindi il rappresentante legale del Comune a definire tutti i parametri del finanziamento richiesto e a firmare la candidatura.
Due scenari ammissibili:
1-il Comune iscrive i fondi nel proprio bilancio e firma i contratti con gli operatori economici, L’Unione si occupa della gestione della procedura di selezione dei fornitori.
Il Comune dovrà indicare in piattaforma, nel fascicolo di progetto:
– quale “Soggetto Realizzatore” ciascun fornitore con cui Il Comune intrattiene un rapporto di fornitura;
– i contratti tra il Comune e gli operatori economici;
2. Il Comune e l’Unione stabiliscono nella convenzione le modalità di trasferimento dei fondi dal Comune alla propria Unione e sulla base di ciò questa iscrive sul proprio bilancio le relative somme e provvede a selezionare e stipulare i contratti con gli operatori economici.

Il Comune dovrà indicare in piattaforma, nel fascicolo di progetto:
– quale “Soggetto Realizzatore”: ciascun fornitore con cui l’Unione intrattiene un rapporto di fornitura;
– la Convenzione o l’accordo tra Enti comunque denominato, con cui il Comune ha dato mandato all’Unione di provvedere all’esecuzione delle attività oggetto del finanziamento;
– insieme a questa, i contratti tra l’Unione e gli operatori economici.

In ogni caso il Comune resta Soggetto Attuatore (con tutti gli obblighi connessi) ed è tenuto a richiedere il CUP. Il Certificato di Regolare esecuzione redatto dal RUP dell’Unione dovrà essere controfirmato dal Responsabile del Procedimento del Comune. Nei rapporti tra Comune e Unione va garantita la tracciabilità dei flussi finanziari e dell’operazione menzionando chiaramente il CUP relativo al progetto PNRR sia nell’accordo Comune-Unioni sia negli atti di affidamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rifiuti: pubblicato in G.U. il decreto per presentazione MUD 2023

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo il Decreto della Presidenza del Consiglio che aggiorna la modulistica per il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD). Dal momento della pubblicazione in Gazzetta, gli obblighi degli operatori vengono posticipati di ulteriori 120 giorni dalla data di pubblicazione stessa, vale a dire fino all’8 luglio 2023. Nel provvedimento è stata data puntuale attuazione agli ultimi interventi normativi al livello nazionale e di Unione europea. I quattro allegati al decreto sono relativi alla compilazione del MUD, alla comunicazione rifiuti semplificata, ai modelli di raccolta dati e alle istruzione per la presentazione telematica.

Allegati:

DPCM 3 febbraio 2023
– Allegato 1 – Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale
Allegato 2 – Comunicazione rifiuti semplificata
Allegato 3 – Modelli Raccolta dati
Allegato 4 – Istruzioni per la presentazione telematica

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Covid: pubblicati i dati definitivi di IMU, add.le IRPEF, IPT e RC Auto

La RGS ha pubblicato i dati definitivi desunti da fonte F24 e fonte ACI per la compilazione dei modelli relativi alla certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno 2022, di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e al relativo DM di attuazione n. 242764 del 18 ottobre 2022.

Con riferimento al 2019, i dati pubblicati di fonte F24 e ACI, che saranno prospettati pre-compilati nella colonna “Accertamenti 2019 (b)” della Sezione 1 – Entrate del Modello COVID-19/2022, corrispondono a quelli presenti nella medesima colonna “Accertamenti 2019 (b)” del Modello COVID-19/2021 relativo alla certificazione 2021 e sono, quindi, da intendersi come dati definitivi. Si ricorda che, per la voce Addizionale comunale IRPEF, i dati fanno riferimento al gettito 2020 (si rinvia a quanto meglio precisato, in merito, al paragrafo B.1 dell’Allegato 1 al decreto interministeriale n. 273932 del 28 ottobre 2021, relativo alla certificazione COVID-19 del 2021). Con riferimento al 2022, i dati pubblicati sono dati definitivi comunicati dal Dipartimento delle Finanze.

In particolare, come indicato nel paragrafo B.1 dell’Allegato 1 al richiamato decreto interministeriale n. 242764 del 18 ottobre 2022, i dati di cui alla Tabella 1 relativi a “Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI, IMIS” sono i dati definitivi di gettito per l’anno d’imputazione 2022 riferiti alle deleghe di versamento, al lordo di ogni trattenuta o compensazione, presentate entro il 28 febbraio 2023.

Gli importi dei versamenti F24 fanno riferimento ai codici comune indicati nelle deleghe e possono, quindi, risentire di eventuali errori commessi dai contribuenti.

I dati di cui alle Tabelle 2, 3 e 4 relativi a “Addizionale comunale IRPEF” – “Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)” – “Imposta sulle assicurazioni RC auto”, rappresentando, come indicato nel paragrafo B.1 dell’Allegato 1 al decreto interministeriale n. 242764 del 18 ottobre 2022, i versamenti effettuati nell’anno 2022, come già anticipato nel comunicato pubblicato in data 20 febbraio 2023, non hanno subito variazioni e sono, pertanto, definitivi.

Con riferimento all’Addizionale comunale IRPEF, i cui dati di gettito sono contenuti nella Tabella 2 – contenente n. 2 Fogli – si rappresenta che:

  • il Foglio 1, denominato “Dati prospettati”, contiene i dati definitivi di gettito 2020 e i dati definitivi di gettito 2022 dei comuni per i quali il Modello COVID-19/2022 avrà valorizzate le colonne “Accertamenti 2019 (b)” e “Accertamenti 2022 (a)” della Sezione 1 – Entrate;
  • il Foglio 2, denominato “Dati non prospettati”, contiene l’elenco dei comuni per i quali le suddette colonne della Sezione 1 – Entrate del Modello COVID-19/2022 non saranno, invece, valorizzate. Pertanto, i dati definitivi di gettito 2020 e i dati definitivi di gettito 2022, riportati in tale Foglio, hanno valenza solo informativa. Gli enti presenti in tale elenco, in sede di compilazione del Modello COVID-19/2022, avrebbero dovuto, infatti, compilare le apposite colonne dedicate alle politiche autonome in aumento o in diminuzione, producendo sul saldo complessivo della certificazione il medesimo effetto neutro derivante dalla mancata prospettazione dei dati. Pertanto, questa Ragioneria Generale dello Stato, al fine di semplificare l’attività di certificazione di tali enti, ritiene, di non esporre nei modelli il relativo gettito. Al riguardo, per maggiori chiarimenti, si rimanda al dettaglio delle motivazioni esposte nell’apposita colonna denominata “Motivazione”.

Di seguito le tabelle con i dati riferiti sia all’anno 2022 sia all’anno 2019 per singolo ente:

 

La redazione PERK SOLUTION